Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 115 Aree da sottoporre ad interventi di riqualificazione

1. Sono edifici, complessi e spazi aperti per i quali si rende necessaria un'operazione generale di riqualificazione allo scopo di migliorarne l'assetto morfologico, tipologico e materico.
2. In tali aree sono previsti e consentiti, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria, i seguenti interventi:
3. rq1 - riqualificazione di tipo 1: interventi di ristrutturazione edilizia, limitatamente agli interventi del tipo d.1 e d.2, così come definiti al precedente art.112, con le seguenti precisazioni:
  1. Gli interventi sugli elementi strutturali degli edifici potranno comportare soltanto alterazioni non sostanziali del funzionamento statico dell'edificio, cioè interventi che non modifichino la gerarchia statica e la distribuzione delle sollecitazioni se non in porzioni limitate del fabbricato e che mantengano in generale le caratteristiche strutturali esistenti. È ammesso il ricorso a materiali e tecnologie non tradizionali;
  2. Gli interventi sugli elementi tecnici degli edifici non dovranno alterare i volumi esistenti, la superficie netta di pavimento e la quota degli orizzontamenti e della copertura.
  3. gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche ed all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili non dovranno comportare aggiunte ai volumi esistenti;
  4. Potranno essere effettuati interventi di riapertura di porte e finestre esterne tamponate, anche con modifica di forma, dimensioni e posizione. Solo nel caso in cui tali interventi sull'originario sistema delle aperture di un edificio o di parte di esso non consenta comunque il cambiamento di destinazione d'uso ammesso invece dalle presenti norme, sarà possibile valutare, in sede di rilascio di autorizzazione o concessione edilizia, la possibilità di introdurvi ulteriori modifiche, esclusivamente nella misura minima sufficiente a rendere abitabile o agibile l'immobile, ai sensi delle attuali disposizioni normative e legislative. Tale disposizione non si applica ai locali igienici sanitari ed in genere a tutti i locali di servizio e/o accessori.
  5. Gli interventi sugli spazi aperti dovranno essere finalizzati al ridisegno generale degli elementi costitutivi.
4. rq2 - riqualificazione di tipo 2: interventi di ristrutturazione edilizia, limitatamente agli interventi del tipo d.1, d.2, d5 e d7, così come definiti al precedente art.112 e con le seguenti precisazioni:
  1. La realizzazione di pensiline è consentita nella misura massima del 5% della Superficie coperta dell'immobile sul quale vengono apposte.
  2. Gli interventi sugli elementi tecnici degli edifici non dovranno comportare la modifica della quota di copertura.
  3. Gli interventi sugli spazi aperti dovranno essere finalizzati al ridisegno generale degli elementi costitutivi.
5. rq3 - riqualificazione di tipo 3: interventi di ristrutturazione edilizia così come definiti al precedente art. 112 e con le seguenti precisazioni:
  1. La realizzazione di pensiline è consentita nella misura massima del 5% della Superficie coperta dell'immobile sul quale vengono apposte.
  2. Gli interventi sugli spazi aperti dovranno essere finalizzati al ridisegno generale degli elementi costitutivi.
6. rq4 - riqualificazione di tipo 4: interventi di ristrutturazione edilizia così come definiti al precedente art.112 e con le precisazioni di cui al precedente punto 5 oltre ad interventi di ricomposizione volumetrica così come definiti al precedente art.112.
7. rq5 - riqualificazione di tipo 5: interventi di ristrutturazione edilizia così come definiti al precedente art.112 e con le precisazioni di cui al precedente punto 5 oltre ad interventi di ampliamento per una superficie netta o accessoria massima pari al 15% della superficie netta esistente alla data di adozione del Regolamento Urbanistico o del 10% della superficie coperta nel caso di attività industriali e artigianali, così come definite al precedente art. 52. Sono, altresì, consentiti interventi ricomposizione volumetrica ossia quelli che comportano la parziale o totale demolizione di un edificio e la sua ricostruzione sullo stesso suolo, con il mantenimento del volume e del numero dei piani preesistente, anche con la modifica del rapporto preesistente tra superficie netta e superficie accessoria. Viene consentita una leggera traslazione dell'edificio.
8. rq6 - riqualificazione di tipo 6: interventi di ristrutturazione edilizia così come definiti al precedente art.112 e con le precisazioni di cui al precedente punto 5 oltre ad interventi di ampliamento volumetrico, di ristrutturazione urbanistica o completamento edilizio, da attuarsi secondo le seguenti indicazioni e parametri:
  • lotto minimo 400 mq. (solo nel caso di più di un lotto)
  • altezza massima 2 piani
  • rapporto di copertura max. 30%
  • indice di edificabilità fondiaria (Ef=Sn/Sf) massimo = 0,5
  • in caso di terreno in pendio l'edificio dovrà aderire al dislivello con 1 piano a monte e 2 piani a valle.
  • l'attuazione dell'intervento avverrà per intervento diretto. Dovrà, comunque, essere presentato un progetto unitario nel caso l'intervento interessi l'intera area rq6.
  • in attesa di adeguamento alla disciplina paesistica contenuta nel Piano di Indirizzo Territoriale regionale (PIT), gli interventi ricadenti nelle aree che interessano beni paesaggistici formalmente riconosciuti dovranno essere sottoposti a verifica paesistica attraverso la predisposizione di opportuna valutazione di inserimento paesaggistico.
9. rq7 - riqualificazione di tipo 7: interventi di ristrutturazione edilizia così come definiti al precedente art.112, interventi di ampliamento volumetrico, interventi di ristrutturazione urbanistica o completamento edilizio, da attuarsi secondo le seguenti indicazioni e parametri:
  • altezza massima 2 piani
  • rapporto di copertura max. 30%
  • indice di edificabilità fondiaria (Ef=Sn/Sf) massimo = 0,20
  • in caso di terreno in pendio l'edificio dovrà aderire al dislivello con 1 piano a monte e 2 piani a valle.
  • l'attuazione dell'intervento avverrà per intervento diretto. Dovrà, comunque, essere presentato un progetto unitario nel caso l'intervento interessi l'intera area rq7.
  • in attesa di adeguamento alla disciplina paesistica contenuta nel Piano di Indirizzo Territoriale regionale (PIT), gli interventi ricadenti nelle aree che interessano beni paesaggistici formalmente riconosciuti dovranno essere sottoposti a verifica paesistica attraverso la predisposizione di opportuna valutazione di inserimento paesaggistico.
10. rq8 - riqualificazione di tipo 8: interventi di ristrutturazione edilizia così come definiti al precedente art.112, interventi di ampliamento volumetrico, interventi di ristrutturazione urbanistica o completamento edilizio, da attuarsi secondo le seguenti indicazioni e parametri:
  • altezza massima 2 piani
  • rapporto di copertura max. 30%
  • indice di edificabilità fondiaria (Ef=Sn/Sf) massimo = 0,15
  • in caso di terreno in pendio l'edificio dovrà aderire al dislivello con 1 piano a monte e 2 piani a valle.
  • l'attuazione dell'intervento avverrà per intervento diretto. Dovrà, comunque, essere presentato un progetto unitario nel caso l'intervento interessi l'intera area rq8.
  • in attesa di adeguamento alla disciplina paesistica contenuta nel Piano di Indirizzo Territoriale regionale (PIT), gli interventi ricadenti nelle aree che interessano beni paesaggistici formalmente riconosciuti dovranno essere sottoposti a verifica paesistica attraverso la predisposizione di opportuna valutazione di inserimento paesaggistico.