Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 153 Disposizioni generali

1. Nelle aree individuate nelle tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento" contrassegnate con la sigla AT sono previsti interventi di nuova edificazione e di demolizione con ricostruzione e/o di assetto degli spazi aperti esistenti.
2. La realizzazione degli interventi previsti dovrà avvenire secondo le indicazioni specifiche desumibili dalle tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento" e riferite alle indicazioni per il trattamento del suolo e per l'edificazione, riportate rispettivamente al titolo VI e VII delle presenti norme.
3. Le quantità edificabili sono espresse per ciascuna area di trasformazione secondo indici riferiti a:
  • la massima superficie netta di pavimento realizzabile, definita da un indice territoriale rapportato all'estensione dell'intera area di trasformazione e riferito all'articolazione delle aree di trasformazione AT come specificato al successivo art.154;
  • la massima estensione planimetrica realizzabile, definita da un indice di copertura rapportato all'estensione dell'area edificabile e riferito all'articolazione della zona omogenea C, D o F come specificato al Titolo VIII - Zone territoriali omogenee;
  • il massimo numero dei piani fuori terra realizzabili.
4. Per ciascuna area di trasformazione AT è previsto un intervento unitario da attuarsi attraverso adeguato Piano attuativo con i parametri di cui al successivo art.154. Il rilascio dell'autorizzazione è comunque subordinato alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria ed agli interventi sul suolo, previsti per ciascuna area di trasformazione ed indicate nelle tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento".
5. Le opere di urbanizzazione primaria identificate all'interno delle aree di trasformazione AT non possono essere trasferite o monetizzate e la loro realizzazione, così come quella relativa agli interventi sul suolo, è a totale carico dei privati proponenti ai quali, secondo le disposizioni dell'art. 127 comma 5 della L.R. 1/2005, non è più dovuta la quota di oneri riferita alla urbanizzazione primaria.
6. Il ricorso al Piano attuativo non è obbligatorio nelle aree nelle quali siano già state realizzate le opere di urbanizzazione primaria e gli interventi sul suolo previsti per ciascuna area di trasformazione ed indicate nelle tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento".