Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 155 Disposizioni generali

1. Il Regolamento Urbanistico si attua attraverso piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica o privata e attraverso intervento edilizio diretto.
2. Nelle aree di trasformazione (AT) gli interventi si attuano attraverso Piano attuativo. In tal caso le norme specifiche riferite all'area di intervento, di cui alla parte 4° delle presenti norme, si assumono come prescrizioni per la redazione del piano attuativo.
3. Nelle aree di pertinenza delle case rurali e delle case sparse (SP), gli interventi in esse previsti si attuano attraverso piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica o privata e attraverso intervento edilizio diretto, secondo quanto indicato per ciascuna scheda, come riportate all'art. 118; nei casi nei quali la modalità di attuazione indicata è il Piano di Recupero, sono consentiti, fino all'approvazione dello stesso, i soli interventi di manutenzione ordinaria e, ad esclusione degli edifici sottoposti ad intervento di restauro, gli interventi di manutenzione straordinaria; in sostituzione del Piano di Recupero potrà essere rilasciata autorizzazione edilizia anche sulla base di un progetto definitivo, purché esso sia relativo all'intera area sottoposta a piano attuativo e comprenda il progetto dettagliato anche di tutti gli spazi aperti.
4. Nelle aree dove si prevedono interventi di ristrutturazione urbanistica questi si attuano attraverso Piano urbanistico attuativo.
5. Nelle zone del territorio non comprese nelle precedenti aree gli interventi previsti ed ammessi si attuano attraverso intervento edilizio diretto.