Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 157 Strumenti di attuazione

1. Le previsioni del Regolamento Urbanistico sono attuate attraverso interventi edilizi diretti, Piani Attuativi di iniziativa pubblica o privata per i quali la L.R. 1/2005 (Titolo 5° - Capo IV° - Sezioni Prima e Seconda) definisce finalità, contenuti e procedure di approvazione e progetti di opere pubbliche.
2. Ai sensi della L. 1150/42, della L. 457/78 e della L.R. 1/2005 sono Piani Attuativi:
  • piani particolareggiati;
  • piani di lottizzazione;
  • piani per l'edilizia economica e popolare;
  • piani per gli insediamenti produttivi;
  • piani di recupero del patrimonio edilizio.
3. La sigla PA individua alcuni degli interventi che si attuano mediante strumento urbanistico attuativo.
4. I piani attuativi individuati nelle tavv. "Usi del suolo e modalità d'intervento" con la sigla AT PAn, sono riferiti a strumenti urbanistici già approvati e recepiti dal vecchio PRG. Essi riguardano:
  1. AT1 - Corsina
  2. AT2 - il Merlo
  3. AT5 - Lottizzazione industriale Dn7
5. Il Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo (art. 42 L.R. 1/2005), di seguito Programma Aziendale, viene equiparato a Piano attuativo se si verifica almeno una di queste condizioni:
  • preveda interventi di ristrutturazione urbanistica, nuova edificazione o interventi di sostituzione edilizia;
  • proponga deruralizzazioni con mutamento di destinazione d'uso degli annessi agricoli che comportino incremento del carico urbanistico.