Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 7bis Criteri relativi ad impianti di energia rinnovabile

1. Secondo il D.lgs 387/2003 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili) la costruzione di impianti da fonti energetiche rinnovabili non comporta variazioni della destinazione urbanistica dei terreni agricoli classificati dai vigenti strumenti urbanistici. 2. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto:
  1. a) - delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agro-alimentari locali, alla tutela della biodiversità, alla tutela del patrimonio culturale e del paesaggio rurale;
  2. b) - della coerenza con gli obiettivi di qualità contemplati nelle "Schede dei paesaggi e individuazione degli obiettivi di qualita" del PIT regionale, relative agli Ambiti 31 "Valdelsa" e 33B "Montagnola Senese e Valli del Merse";
  3. c) - di eventuali prescrizioni del PTC provinciale.
3. In coerenza con il PIT regionale l'installazione di impianti solari termici e fotovoltaici dovrà essere realizzata come segue:
  1. a) - negli insediamenti e nei complessi edilizi di valore storico e paesaggistico comprendendo anche quelle parti con uno stretto rapporto visivo e di continuità con i centri storici, l'installazione dovrà essere integrata nella copertura degli edifici adottando soluzioni tecniche e progettuali tali da rendere minimo l'impatto visivo unitamente al conseguimento della maggiore efficienza energetica;
  2. b) - negli insediamenti e nei complessi edilizi diversi, appartenenti a tessuti piu recenti, l'installazione dovrà essere eseguita con tecniche e materiali che, unitamente al conseguimento della maggiore efficienza energetica, assicurino, comunque, una soluzione architettonica ottimale;
  3. c) - qualora l'installazione sia prevista a terra, entro i limiti di potenza consentiti per usufruire dello scambio sul posto, come definiti dalla normativa vigente in materia, dovranno essere adottate soluzioni progettuali atte a garantire un corretto inserimento paesaggistico prevedendo soluzioni in grado di armonizzarne l'impatto visivo, anche in considerazione di eventuali valori storici e architettonici presenti nel contesto circostante.
4. Fermo restando quanto disposto dalla vigente disciplina in materia di energia in ordine alle attività libere ed ai titoli abilitativi, l'installazione di impianti solari termici e fotovoltaici dovrà essere realizzata secondo i seguenti criteri:
  • - comunque, garantire il minimo impatto visivo adeguandosi ai caratteri architettonici degli edifici e/o morfologici e paesistici dell'area;
  • - nelle nuove edificazioni gli impianti dovranno essere integrati e coerenti con il progetto complessivo dell'edificio e, se realizzati sulla copertura, integrati alla copertura in modo strutturale;
  • - come copertura di pensiline per posti auto;
  • - come integrazione di strutture di arredo urbano;
  • - in aree industriali e artigianali.
5. Per l'installazione a terra di impianti solari termici e fotovoltaici di tipo produttivo dovranno essere privilegiati:
  1. a) - i siti degradati o bonificati;
  2. b) - le zone a destinazione produttiva;
  3. c) - le zone individuate ad hoc dall'Amministrazione comunale per impianti pubblici da convenzionare per quote con i privati interessati anche in funzione di salvaguardare i centri storici e le aree soggette a vincolo ai sensi del 42/2004.
6. L'installazione di impianti solari termici e fotovoltaici può essere realizzata nel territorio rurale ovvero nelle zone a prevalente o esclusiva funzione agricola, ai sensi della L.R. 1/2005, nei seguenti casi.
  • - in coerenza con gli obiettivi di qualità delle "schede di paesaggio" del PIT regionale nonché con la disciplina del PIT stesso.
  • - limitata ai Sottosistemi V1, V2, V4:
    1. 1. secondo regole e criteri tesi a minimizzarne l'impatto visivo;
    2. 2. privilegiando radure circondate da aree boscate localizzate in maniera da essere visibili esclusivamente dall'alto;
  • - è esclusa l'ubicazione (ai sensi dell'art. 34 bis comma 10 del PIT) all'interno degli ambiti di tutela di monumenti e di centri antichi e delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 136 (beni paesaggistici) del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004);
  • - è esclusa l'ubicazione all'interno dei Sottosistemi ambientali V3 e V5 nonché nelle Aree di Pertinenza Paesistica individuate dal PTC della provincia di Siena.
7. L'installazione di impianti solari termici e fotovoltaici, all'interno di Beni paesaggistici soggetti a tutela (D.Lgs. 42/2004 Montagnola senese - Zone del centro storico di Casole e zone circostanti) fuori dal territorio rurale ovvero nelle zone a prevalente o esclusiva funzione agricola, ai sensi della L.R. 1/2005, deve tenere conto dei criteri che seguono:
  1. a) - è da valutarsi in maniera specifica, in funzione dei relativi dimensionamenti e del valore formale dell'area di vincolo;
  2. b) - l'eventuale inserimento di impianti eolici deve essere rispettoso degli skyline del territorio e fare salvo il principio di non perturbazione dello stato tradizionale dei luoghi con valutazioni opportune per le eventuali collocazioni anche in zone pianeggianti.
8. Per l'installazione di impianti solari termici e fotovoltaici nel territorio rurale ovvero nelle zone a prevalente o esclusiva funzione agricola, ai sensi della L.R. 1/2005, oltre agli elaborati relativi alla conformazione dell'impianto (planimetrie in scala adeguata, sezioni ambientali, particolari costruttivi, ecc.) dovrà essere predisposta una scheda tecnica di sintesi contenente:
  • - dati tecnici e dimensionali dell'impianto;
  • - localizzazione Sistema, Sottosistema e Ambito;
  • - coerenza con PIT regionale e PTC provinciale;
  • - aree soggette a tutela ai sensi del 42/2004;
  • - aree classificate come SIC, SIR ai sensi della L.R. 56/2000.

Norme transitorie:

Fino all'approvazione del Piano Energetico Comunale vale quanto indicato dall'art. 167 - Norme transitorie delle presenti N.T.A.