Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 82bis Orti urbani

Per orti urbani si intendono aree nelle quali è ammessa la realizzazione di orti sociali non recintati per la produzione a fini di autoconsumo nonché per la salvaguardia delle risorse genetiche autoctone.
Tali aree dovranno avere le seguenti caratteristiche:
  • - avere posizione ed accessibilità tali da non richiedere la realizzazione di nuovi tratti stradali e da risultare compatibili con il contesto ambientale;
  • - è ammessa la realizzazione di manufatti ad uso ricovero attrezzi semplicemente appoggiati a terra. Sono consentite esclusivamente opere di ancoraggio che non comportino alcuna modificazione dello stato dei luoghi;
  • - allo scopo di minimizzarne l'impatto sul paesaggio, i manufatti devono essere realizzati utilizzando un'unica tipologia ed essere realizzati accorpati. Ogni manufatto, la cui superficie non può superare i mq. 4 (H max ml. 2.20), deve essere realizzato in legno e pavimento in terra battuta con copertura in legno o a coppi e tegole;
  • - nei casi nei quali l'area sia inferiore a mq. 500 è ammessa la realizzazione di un unico manufatto ad uso comune;
  • - non è ammesso l'utilizzo di materiali inquinanti, lamiere o altri materiali di riciclo.