Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 46 Siepi

1. Sono siepi le formazioni vegetali di origine naturale o seminaturale formate da diversi strati di vegetazione.
2. E' vietata la posa a dimora di specie diverse da quelle che caratterizzano il tipo originario. In caso di sostituzione di elementi esistenti sono da privilegiare siepi plurispecifiche, con notevole complessità strutturale interna e a maggior grado di copertura.
3. Si suggerisce l'adozione di specie a legno pregiato o piante tartufigene, specie produttrici di bacche eduli per la fauna selvatica, di arbusti che danno assortimenti legnosi di piccole dimensioni ma con un proprio mercato (vimini, paleria piccola, piccolo artigianato).