Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 47 Vegetazione ripariale

1. È vegetazione ripariale la vegetazione dei corsi d'acqua, con particolare riferimento a quella compresa all'interno dei subsistemi V3 e V4.
2. Sulla vegetazione ripariale sono consentiti i seguenti interventi:
  1. sfoltimento della vegetazione in caso di copertura arborea che possa costituire pericolo per il transito e/o possa compromettere lo svolgimento delle consuete pratiche agricole;
  2. ceduazione secondo i turni previsti per legge;
  3. taglio degli individui senili, secondo le norme previste dalla legge e a condizione di nuova piantumazione con essenze idonee al tipo di ambiente.
3. Sono invece vietati:
  1. gli interventi di dissodamento che comportino la riduzione della copertura boschiva;
  2. l'introduzione di specie estranee al contesto e/o infestanti;
  3. l'alterazione geomorfologica del terreno e l'escavazione di materiali lungo gli argini occupati da vegetazione riparia;
  4. la captazione di quantitativi di acqua tali da compromettere le condizioni di umidità edafica necessarie al mantenimento della vegetazione riparia.
4. Per evitare fenomeni di dilavamento ed erosione del terreno e di invasione delle sedi stradali con acqua e fango dovuti per lo più alla omessa manutenzione dei corsi d'acqua sono comunque indispensabili interventi di pulizia e mantenimento dei fossi, da effettuarsi a cura dei conduttori dei fondi agricoli frontisti a corsi d'acqua pubblici e privati, attraverso:
  1. ripulitura degli alvei da rovi, canne, specie infestanti, specie arboree, con esclusione di quelle protette, e da ogni altro materiale;
  2. regimazione delle acque di sgrondo dei campi;
  3. arature del terreno mantenendo a prato una fascia di rispetto di spessore compreso tra 2 e 4 ml.