Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 52 Le attività industriali e artigianali - I

1. Sono attività dirette alla trasformazione di beni ed alla presentazione di servizi.
2. Sono considerate attività industriali e artigianali quelle che si svolgono in:
Fabbriche, officine e autofficine (compresi laboratori di sperimentazione, uffici tecnici, amministrativi e centri di servizio spazi espositivi connessi); magazzini, depositi coperti.
3. Le aree per attività industriali e artigianali possono essere articolate in:
  • Ie aree per attività estrattive e di escavazione di tipo transitorio, secondo le disposizioni di cui al successivo art.165.