Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

CAPO I TERMINI D'USO CORRENTE E TERMINI SPECIFICI

Art. 8 Sistema, sottosistema e ambito

1. Per sistema si intendono parti del territorio - spazi aperti ed edifici - non necessariamente contigue, alle quali viene riconosciuta una comune identità e che individuano insiemi di funzioni e di materiali urbani compatibili con il ruolo specifico che esse hanno nel territorio.
2. Sistemi, sottosistemi ed ambiti stabiliscono condizioni qualitative, quantitative e localizzative ed individuano gli obiettivi prestazionali degli insediamenti al fine del mantenimento ed incremento della qualità ambientale e contribuiscono alla creazione del quadro conoscitivo sull'ambiente ed alla corretta distribuzione delle funzioni per l'integrazione tra organizzazione degli spazi e organizzazione dei tempi.
3. I sistemi coprono l'intero territorio comunale ed individuano insiemi di spazi, luoghi ed edifici, distinti tra loro e non sovrapposti. I sistemi si articolano in sottosistemi.
4. I sottosistemi danno luogo a parti di città, ovvero parti di un sistema, dotate di chiara riconoscibilità, che si differenziano tra loro per dimensione, principio insediativo, tipi edilizi, spazi aperti, modi d'uso.
5. Gli ambiti costituiscono una ulteriore suddivisione del sottosistema ambientale e ne precisano ulteriormente le indicazioni di cui al precedente punto 2.

Art. 9 Progetto di suolo

Per progetto di suolo si intende l'insieme degli interventi e delle opere che modificano lo stato e i caratteri del suolo pubblico, d'uso pubblico o privato di interesse generale ridefinendone il disegno e gli usi. Gli interventi previsti dal progetto di suolo consistono nella sistemazione delle aree non edificate attraverso opere di piantumazione, pavimentazione e trattamento del terreno.

Art. 10 Elementi costitutivi degli edifici e degli spazi aperti

Per elementi costitutivi di un edificio o di uno spazio aperto debbono intendersi tutte le parti che per geometria, materiali utilizzati, soluzioni tecniche ed architettoniche e rapporti reciproci concorrono in modo determinante a definirne la forma e le caratteristiche.

Art. 11 Schema Direttore (S.D.)

1. Per schema direttore si intende l'insieme dei criteri e delle prescrizioni riguardanti gli interventi programmati di conservazione, riqualificazione e/o trasformazione come previsti al titolo VII delle Norme del Piano Strutturale, legati da unitarietà tematica e relativi ad ambiti anche appartenenti a differenti sistemi e sottosistemi. Gli Schemi Direttori rappresentano ambiti nei quali viene riconosciuto un ruolo strategico per la definizione degli obiettivi generali per il governo del territorio e che richiedono, pertanto, uno sviluppo progettuale particolarmente approfondito e dettagliato.
2. Lo Schema Direttore organizza gli interventi attraverso U.M.I. (Unità minime di intervento) che stabiliscono criteri e prescrizioni da seguire nell'attuazione dei progetti.

Art. 12 Programma Integrato d'Intervento (P.I.I.) STRALCIATO

CAPO II PARAMETRI URBANISTICI

Art. 13 Superficie territoriale (St)

La superficie territoriale misura la superficie, espressa in metri quadrati, di un'area comprensiva delle aree destinate all'edificazione e di quelle destinate alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Art. 14 Superficie fondiaria (Sf)

La superficie fondiaria misura la superficie, espressa in metri quadrati, destinata all'edificazione, con esclusione di quella per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Art. 15 Superficie coperta (Sc)

La superficie coperta è la superficie espressa in metri quadrati ottenuta attraverso la proiezione orizzontale del perimetro esterno degli edifici, compresi i cavedi, le chiostrine, le parti porticate ed aggettanti, le logge, con l'esclusione di pensiline e balconi.

Art. 16 Superficie netta (Sn)

La superficie netta è la somma espressa in metri quadrati di tutte le superfici che fanno parte dell'edificio, con l'esclusione: dei muri perimetrali; cavedi; chiostrine; vani-scala; vani-ascensori; ballatoi condominiali; balconi; terrazzi; logge; coperture piane praticabili; portici e gallerie; sottotetti non abitabili (nel caso esista una porzione di sottotetto con altezza media pari o superiore a ml. 2,70 e superficie pari o superiore a mq. 9 si computa come Sn e la restante parte come Sa); cantine ed autorimesse ed in genere tutti i locali interrati.
Le eventuali scale esterne, purché con sottoscala non accessibile, non vengono computate.

Art. 17 Superficie accessoria (Sa)

La superficie accessoria è la somma espressa in metri quadrati di tutte le superfici relative a cavedi; chiostrine; vani-scala; vani-ascensori; ballatoi condominiali; balconi e terrazzi (ad esclusione delle coperture piane praticabili); logge; portici e gallerie; sottotetti non abitabili; cantine; autorimesse fuori terra (per la parte eccedente la quantità minima di parcheggi previsti dalle norme vigenti e dalle presenti norme); locali interrati esterni alla proiezione del perimetro dell'edificio stesso. Le eventuali scale esterne, purché con sottoscala non accessibile, gli spazi di manovra e di accesso e le rampe coperte di autorimesse interrate realizzate ai sensi della L. 122/89 non vengono computate.

Art. 18 Superficie permeabile di pertinenza

La superficie permeabile di pertinenza di un edificio è quella non pavimentata e quella non impegnata da costruzioni, fuori e dentro terra, che comunque consenta l'assorbimento di parte delle acque meteoriche.

Art. 19 Indice di edificabilità territoriale (Ef=Sn/St) e fondiaria (Ef=Sn/Sf)

Indice di edificabilità territoriale (Ef=Sn/St) misura in mq/mq, la superficie netta edificabile per ogni mq. di superficie territoriale.
L'indice di edificabilità fondiaria (Ef=Sn/Sf) misura in mq/mq, la superficie netta edificabile per ogni mq. di superficie fondiaria.

Art. 20 Numero dei piani

1. L'altezza dell'edificio è indicata come numero di piani (n.) fuori terra, compreso l'ultimo eventuale piano in arretramento ed escluso il piano seminterrato anche se abitabile o agibile e purchè la quota del piano di calpestio del piano terra non sia superiore di ml. 1,50 sopra il livello del caposaldo.
2. L'altezza limite dell'edificio, espressa in ml. è fornita dal prodotto del numero di piani prescritto, per l'altezza dell'interpiano specificata dal successivo art. 21.
3. Entro questa altezza i differenti piani potranno avere altezze differenti. Nel caso di terreni in pendenza o con quote differenti, il numero di piani si intende relativo al fronte a valle.

Art. 21 Altezza interpiano

1. L'altezza dell'interpiano misura in ml. la distanza tra le quote di calpestio dei piani di un edificio. L'altezza dell'interpiano tipo è stimata, ai fini del calcolo dell'altezza massima dell'edificio, pari a 3,50 ml. e pari a 4,50 ml. per il piano terra.
2. Nel caso di edifici per attività industriali ed artigianali, l'altezza dell'interpiano tipo adibito ad attività produttiva è stimata pari a 7,00 ml., in tal caso all'interno dell'altezza consentita, a prescindere dal numero dei piani, è ammessa la possibilità di realizzare spazi ad uso uffici tecnici e amministrativi e spazi espositivi connessi alle attività produttive. In caso di comprovata necessità per la messa in opera di carri-ponte od altre attrezzature strettamente legate alla produzione e questo solo per quelle parti dell'edificio che ospiteranno la nuova attrezzatura l'altezza tipo potrà essere elevata fino a ml. 11,00. Ove siano ammessi due piani, per il piano sovrastante dovrà essere rispettata l'altezza massima di 3,50 ml.
3. Per la realizzazione di edifici ad uso direzionale all'interno dei Sottosistemi P1 e P2 sono ammessi tre livelli, a prescindere dal numero dei piani consentiti all'interno delle diverse aree, purché l'altezza massima complessiva non superi i ml. 9,50.
4. Nel caso di servizi ed attrezzature di uso pubblico non è stabilito un interpiano tipo, considerando pertanto libera l'altezza limite, in considerazione delle attività speciali che possono esservi ospitate.

Art. 21bis Tolleranze di costruzione

1. Nell'esecuzione degli interventi edilizi sono ammesse le tolleranze di costruzione di cui al comma 2 rispetto alle misure nominali previste dal progetto allegato al titolo abilitativo. Le tolleranze di costruzione non si applicano alle distanze tra edifici, dalle strade, dai confini ed alle misure minime in materia di sicurezza, accessibilità e igiene.
2. Sono ammesse le seguenti tolleranze di costruzione:
  • - per lunghezze fino a ml. 2,00±2%;
  • - per lunghezze superiori a ml. 2,00 e fino a ml. 6,00±1%;
  • - per lunghezze superiori a ml. 6,00±0,5%;
  • - per altezze fino a ml. 5,00±1%;
  • - per altezze superiori a ml. 5,00±0,5%.