Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Contenuti

1. Il Regolamento Urbanistico con il Piano Strutturale ed il Piano Integrato degli Interventi, costituisce il Piano Regolatore Generale così come definito dall'art.23 della L.R. n.5 del 16 gennaio 1995 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il Regolamento Urbanistico del Comune di Casole d'Elsa è costituito dai seguenti documenti:
  1. le norme tecniche di attuazione
  2. le tavole:
    1. Tavv. a Usi del suolo e modalità d'intervento: il territorio extraurbano (scala 1:10.000)
    2. Tavv. b Usi del suolo e modalità d'intervento: il territorio urbanizzato (scala 1:2000)
    3. Tavv. c Usi del suolo e modalità d'intervento: i centri antichi (scala 1:1000)
    4. Tavv. d I vincoli 1 (scala 1:10.000)
    5. Tavv. e I vincoli 2 (scala 1:10.000)
    6. Tavv. f Quadro d'unione delle schede di edifici rurali e case sparse (scala 1:10.000)
    7. Tavv. g Carta della fattibilità (scala 1:2000).
    8. Tavv. h Perimetrazione dei centri abitati (scala 1:10.000).

Art. 2 Livelli di prescrizione

1. Il Regolamento traduce le "direttive e vincoli ambientali" e gli "indirizzi operativi" del Piano Strutturale, in norme e prescrizioni.
2. Esse sono rivolte sia a soggetti pubblici che privati ed agiscono sull'intero territorio comunale a due livelli:
  • a livello generale: definendo i criteri per la salvaguardia ecologica;
  • a livello specifico: definendo usi del suolo e modalità d'intervento.

Art. 3 Livello generale: norme e prescrizioni relative alla salvaguardia ecologica

1. Sono contenute nella parte 2ª - "Prescrizioni generali", delle presenti norme.
2. Indicano le modalità di progettazione di impianti, manufatti ed attrezzature riferite alle risorse naturali del territorio, così come individuate dal Piano Strutturale: acqua, aria, suolo e sottosuolo, ecosistemi della fauna e della flora.

Art. 4 Livello specifico: norme e prescrizioni relative agli usi del territorio

1. Sono contenute nella parte 3° - "Usi del territorio", delle presenti norme.
2. Indicano il complesso delle funzioni previste ed ammesse in ogni singola parte del territorio.
3. Esse, salvo diversa e specifica indicazione (vedi art.49), si applicano ai singoli luoghi in relazione alla loro appartenenza ai differenti sistemi, subsistemi e ambiti, così come indicato sulle tavv. "Usi del suolo e modalità d'intervento".
4. Nei casi in cui venga indicata una doppia sigla si intendono ammesse entrambe le destinazioni su livelli distinti. Se si tratta di aree di Standard di cui agli artt. 54 (infrastrutture e attrezzature della mobilità - M), 56 (servizi e le attrezzature di uso pubblico - S), 57 (spazi scoperti d'uso pubblico a verde - V) e 58 (spazi scoperti d'uso pubblico pavimentati - P), ai fini della verifica degli stessi, l'area deve essere conteggiata nel seguente modo:
  • due volte se su livelli distinti
  • al 50% nel caso di destinazioni distribuite sullo stesso livello.

Art. 5 Livello specifico: norme e prescrizioni relative alle modalità di intervento sul territorio

1. Sono contenute nella parte 4ª - "Modalità d'intervento", delle presenti norme.
2. Forniscono indicazioni riguardanti gli interventi di trattamento del suolo, di recupero del patrimonio edilizio esistente e di trasformazione.
3. Esse si applicano ai singoli luoghi in relazione alle indicazioni riportate sulle tavv. "Usi del suolo e modalità d'intervento".

Art. 6 Valore prescrittivo degli elementi costitutivi del Piano

1. Nelle tavv. "Usi del suolo e modalità d'intervento" sono riportati segni grafici ai quali è attribuito valore prescrittivo quando riferiti:
  • ai perimetri delle aree destinate a servizi e attrezzature di Uso pubblico (S);
  • ai perimetri degli spazi scoperti d'uso pubblico a verde (V) e pavimentati (P);
  • ai perimetri dei parcheggi coperti (Mp) e scoperti (Ms);
  • agli allineamenti come definiti all'art.100;
  • ai perimetri delle Unità minime di intervento degli Schemi Direttori (SDn);
  • ai perimetri delle aree di trasformazione (Atne AT);
  • ai perimetri delle aree di completamento sottoposte ad interventi di riqualificazione di tipo 6 (rq6) e di trasformazione di tipo 1 (tr1);
  • ai perimetri delle aree sottoposte ad interventi sul patrimonio edilizio esistente;
  • ai perimetri delle aree di pertinenza degli edifici rurali e delle case sparse (SP);
  • i tracciati dei percorsi pedonali sono indicativi, non i loro recapiti;
  • i confini relativi alle differenti modalità di trattamento degli spazi scoperti sono indicativi.
2. Nelle schede contenute nella parte 4ª, al titolo IX, Capo III "Edifici rurali e case sparse", sono riportati disegni da utilizzare tenendo conto delle seguenti precisazioni:
  • i disegni non sono necessariamente in scala e pertanto non risultano metricamente prescrittivi;
  • per i nuovi edifici, quando indicati, sono ammessi contenuti spostamenti dell'area di sedime purché ricadenti all'interno dell'area di intervento perimetrata;
  • i confini relativi alle differenti modalità di trattamento degli spazi scoperti sono indicativi, ma restano vincolanti le loro sequenze;
  • le sezioni, quando indicate, indicano il principio insediativo da seguire nella progettazione;
  • la localizzazione dei parcheggi, quando indicati, è vincolante, sono, comunque, ammessi, se adeguatamente motivati, spostamenti all'interno dell'area di intervento.
3. Nelle schede di cui al precedente punto 2, sono inoltre riportati testi da utilizzare tenendo conto delle seguenti precisazioni:
  • è attribuito valore prescrittivo a:
    • le superfici riferite agli interventi di nuova edificazione, ampliamento e aree a standard, fermo restando che i valori riferiti alle aree da destinarsi a servizi ed attrezzature di interesse collettivo rappresentano dei minimi;
    • le destinazioni d'uso, quando esplicitamente indicate, con la precisazione che i valori ad esse riferiti potranno subire modificazioni dell'ordine del 5% in aumento o in diminuzione in caso di nuova edificazione e del 10% in caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente;
    • il numero dei piani;
    • i tipi edilizi quando indicati;
    • gli interventi sugli edifici esistenti;
    • gli strumenti di attuazione.
4. Nelle Schede, di cui all'art. 118 delle presenti N.T.A., tenendo presente quanto prescritto ai commi 2 e 3 del presente articolo, e per tutti gli interventi contenuti al titolo X "Interventi strategici di recupero e/o trasformazione", quando sottoposti a Piano attuativo, potranno essere proposti, sulla base di adeguati approfondimenti conoscitivi, schemi progettuali (qualora indicati) maggiormente aderenti alla situazione dei luoghi e agli approfondimenti conoscitivi.

Art. 7 Criteri relativi agli standards

1. Tutte le aree e le attrezzature pubbliche o private, ivi comprese quelle religiose, sono considerate standards se ne è garantito l'uso pubblico, anche se di proprietà privata, realizzate o gestite da privati.
2. Le aree specificatamente indicate dal Regolamento Urbanistico come parcheggi di uso pubblico Mp ed Ms, devono essere assunte quale dotazione minima inderogabile.
3. In aggiunta alle quote di parcheggi stabilite dall'art. 41 sexies della legge 17 agosto 1942 n.1151, come modificato dall'art.2 della legge 24 marzo 1989 n.122, dovranno comunque essere rispettati i seguenti rapporti minimi:
  1. per tutti i nuovi insediamenti residenziali, mq.25 di parcheggi ogni 100 mq. di Sn;
  2. per tutte le nuove attività industriali ed artigianali (comprese le costruzioni per attività industrializzate e per allevamenti zootecnici in zona agricola), mq.30 di parcheggi ogni 100 mq. di Sc;
  3. per tutti i nuovi complessi direzionali e le attrezzature ricettive, mq.60 di parcheggi ogni 100 mq. di Sn;
  4. per tutte le nuove attrezzature commerciali:
    1. mq.100 di parcheggi ogni 100 mq. di superficie di vendita, per esercizi di vicinato, artigianato di servizio botteghe artigiane ed artistiche, con esclusione della zona A ove non è richiesta alcuna dotazione minima;
    2. mq.100 di parcheggi ogni 100 mq. di superficie di vendita, per medie strutture di tipologia non alimentare, prevedendo ulteriori parcheggi nella misura minima di 100 mq. ogni 100 mq. di ulteriori spazi utili coperti aperti al pubblico, destinati ad altre attività complementari a quella commerciale (ristoranti, bar, sale riunioni, etc.)
    3. mq.150 di parcheggi ogni 100 mq. di superficie di vendita, per medie strutture di tipologia alimentare o mista, prevedendo ulteriori parcheggi nella misura minima di 100 mq. ogni 100 mq. di ulteriori spazi utili coperti aperti al pubblico, destinati ad altre attività complementari a quella commerciale (ristoranti, bar, sale riunioni, etc.);
    4. mq.200 di parcheggi ogni 100 mq. di superficie di vendita, per grandi strutture di tipologia non alimentare, prevedendo ulteriori parcheggi nella misura minima di 150 mq. ogni 100 mq. di ulteriori spazi utili coperti aperti al pubblico, destinati ad altre attività complementari a quella commerciale (ristoranti, bar, sale riunioni, etc.);
    5. mq.300 di parcheggi ogni 100 mq. di superficie di vendita, per grandi strutture di tipologia alimentare o mista, prevedendo ulteriori parcheggi nella misura minima di 150 mq. ogni 100 mq. di ulteriori spazi utili coperti aperti al pubblico, destinati ad altre attività complementari a quella commerciale (ristoranti, bar, sale riunioni, etc.).
4. Negli interventi che prevedono il cambio di destinazione d'uso dovranno essere verificati e rispettati i rapporti minimi di cui al precedente comma, con esclusione della trasformazione in residenza ed in attrezzature commerciali con superficie di vendita non superiore a 150 mq.
5. Nel caso di strutture di vendita medie o grandi il rispetto dei parametri dei parcheggi è richiesto anche nei casi di nuova autorizzazione, di ampliamento della superficie di vendita e di modifica del settore merceologico.

Art. 7bis Criteri relativi ad impianti di energia rinnovabile

1. Secondo il D.lgs 387/2003 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili) la costruzione di impianti da fonti energetiche rinnovabili non comporta variazioni della destinazione urbanistica dei terreni agricoli classificati dai vigenti strumenti urbanistici. 2. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto:
  1. a) - delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agro-alimentari locali, alla tutela della biodiversità, alla tutela del patrimonio culturale e del paesaggio rurale;
  2. b) - della coerenza con gli obiettivi di qualità contemplati nelle "Schede dei paesaggi e individuazione degli obiettivi di qualita" del PIT regionale, relative agli Ambiti 31 "Valdelsa" e 33B "Montagnola Senese e Valli del Merse";
  3. c) - di eventuali prescrizioni del PTC provinciale.
3. In coerenza con il PIT regionale l'installazione di impianti solari termici e fotovoltaici dovrà essere realizzata come segue:
  1. a) - negli insediamenti e nei complessi edilizi di valore storico e paesaggistico comprendendo anche quelle parti con uno stretto rapporto visivo e di continuità con i centri storici, l'installazione dovrà essere integrata nella copertura degli edifici adottando soluzioni tecniche e progettuali tali da rendere minimo l'impatto visivo unitamente al conseguimento della maggiore efficienza energetica;
  2. b) - negli insediamenti e nei complessi edilizi diversi, appartenenti a tessuti piu recenti, l'installazione dovrà essere eseguita con tecniche e materiali che, unitamente al conseguimento della maggiore efficienza energetica, assicurino, comunque, una soluzione architettonica ottimale;
  3. c) - qualora l'installazione sia prevista a terra, entro i limiti di potenza consentiti per usufruire dello scambio sul posto, come definiti dalla normativa vigente in materia, dovranno essere adottate soluzioni progettuali atte a garantire un corretto inserimento paesaggistico prevedendo soluzioni in grado di armonizzarne l'impatto visivo, anche in considerazione di eventuali valori storici e architettonici presenti nel contesto circostante.
4. Fermo restando quanto disposto dalla vigente disciplina in materia di energia in ordine alle attività libere ed ai titoli abilitativi, l'installazione di impianti solari termici e fotovoltaici dovrà essere realizzata secondo i seguenti criteri:
  • - comunque, garantire il minimo impatto visivo adeguandosi ai caratteri architettonici degli edifici e/o morfologici e paesistici dell'area;
  • - nelle nuove edificazioni gli impianti dovranno essere integrati e coerenti con il progetto complessivo dell'edificio e, se realizzati sulla copertura, integrati alla copertura in modo strutturale;
  • - come copertura di pensiline per posti auto;
  • - come integrazione di strutture di arredo urbano;
  • - in aree industriali e artigianali.
5. Per l'installazione a terra di impianti solari termici e fotovoltaici di tipo produttivo dovranno essere privilegiati:
  1. a) - i siti degradati o bonificati;
  2. b) - le zone a destinazione produttiva;
  3. c) - le zone individuate ad hoc dall'Amministrazione comunale per impianti pubblici da convenzionare per quote con i privati interessati anche in funzione di salvaguardare i centri storici e le aree soggette a vincolo ai sensi del 42/2004.
6. L'installazione di impianti solari termici e fotovoltaici può essere realizzata nel territorio rurale ovvero nelle zone a prevalente o esclusiva funzione agricola, ai sensi della L.R. 1/2005, nei seguenti casi.
  • - in coerenza con gli obiettivi di qualità delle "schede di paesaggio" del PIT regionale nonché con la disciplina del PIT stesso.
  • - limitata ai Sottosistemi V1, V2, V4:
    1. 1. secondo regole e criteri tesi a minimizzarne l'impatto visivo;
    2. 2. privilegiando radure circondate da aree boscate localizzate in maniera da essere visibili esclusivamente dall'alto;
  • - è esclusa l'ubicazione (ai sensi dell'art. 34 bis comma 10 del PIT) all'interno degli ambiti di tutela di monumenti e di centri antichi e delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 136 (beni paesaggistici) del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004);
  • - è esclusa l'ubicazione all'interno dei Sottosistemi ambientali V3 e V5 nonché nelle Aree di Pertinenza Paesistica individuate dal PTC della provincia di Siena.
7. L'installazione di impianti solari termici e fotovoltaici, all'interno di Beni paesaggistici soggetti a tutela (D.Lgs. 42/2004 Montagnola senese - Zone del centro storico di Casole e zone circostanti) fuori dal territorio rurale ovvero nelle zone a prevalente o esclusiva funzione agricola, ai sensi della L.R. 1/2005, deve tenere conto dei criteri che seguono:
  1. a) - è da valutarsi in maniera specifica, in funzione dei relativi dimensionamenti e del valore formale dell'area di vincolo;
  2. b) - l'eventuale inserimento di impianti eolici deve essere rispettoso degli skyline del territorio e fare salvo il principio di non perturbazione dello stato tradizionale dei luoghi con valutazioni opportune per le eventuali collocazioni anche in zone pianeggianti.
8. Per l'installazione di impianti solari termici e fotovoltaici nel territorio rurale ovvero nelle zone a prevalente o esclusiva funzione agricola, ai sensi della L.R. 1/2005, oltre agli elaborati relativi alla conformazione dell'impianto (planimetrie in scala adeguata, sezioni ambientali, particolari costruttivi, ecc.) dovrà essere predisposta una scheda tecnica di sintesi contenente:
  • - dati tecnici e dimensionali dell'impianto;
  • - localizzazione Sistema, Sottosistema e Ambito;
  • - coerenza con PIT regionale e PTC provinciale;
  • - aree soggette a tutela ai sensi del 42/2004;
  • - aree classificate come SIC, SIR ai sensi della L.R. 56/2000.

Norme transitorie:

Fino all'approvazione del Piano Energetico Comunale vale quanto indicato dall'art. 167 - Norme transitorie delle presenti N.T.A.

TITOLO II LINGUAGGIO DEL PIANO

CAPO I TERMINI D'USO CORRENTE E TERMINI SPECIFICI

Art. 8 Sistema, sottosistema e ambito

1. Per sistema si intendono parti del territorio - spazi aperti ed edifici - non necessariamente contigue, alle quali viene riconosciuta una comune identità e che individuano insiemi di funzioni e di materiali urbani compatibili con il ruolo specifico che esse hanno nel territorio.
2. Sistemi, sottosistemi ed ambiti stabiliscono condizioni qualitative, quantitative e localizzative ed individuano gli obiettivi prestazionali degli insediamenti al fine del mantenimento ed incremento della qualità ambientale e contribuiscono alla creazione del quadro conoscitivo sull'ambiente ed alla corretta distribuzione delle funzioni per l'integrazione tra organizzazione degli spazi e organizzazione dei tempi.
3. I sistemi coprono l'intero territorio comunale ed individuano insiemi di spazi, luoghi ed edifici, distinti tra loro e non sovrapposti. I sistemi si articolano in sottosistemi.
4. I sottosistemi danno luogo a parti di città, ovvero parti di un sistema, dotate di chiara riconoscibilità, che si differenziano tra loro per dimensione, principio insediativo, tipi edilizi, spazi aperti, modi d'uso.
5. Gli ambiti costituiscono una ulteriore suddivisione del sottosistema ambientale e ne precisano ulteriormente le indicazioni di cui al precedente punto 2.

Art. 9 Progetto di suolo

Per progetto di suolo si intende l'insieme degli interventi e delle opere che modificano lo stato e i caratteri del suolo pubblico, d'uso pubblico o privato di interesse generale ridefinendone il disegno e gli usi. Gli interventi previsti dal progetto di suolo consistono nella sistemazione delle aree non edificate attraverso opere di piantumazione, pavimentazione e trattamento del terreno.

Art. 10 Elementi costitutivi degli edifici e degli spazi aperti

Per elementi costitutivi di un edificio o di uno spazio aperto debbono intendersi tutte le parti che per geometria, materiali utilizzati, soluzioni tecniche ed architettoniche e rapporti reciproci concorrono in modo determinante a definirne la forma e le caratteristiche.

Art. 11 Schema Direttore (S.D.)

1. Per schema direttore si intende l'insieme dei criteri e delle prescrizioni riguardanti gli interventi programmati di conservazione, riqualificazione e/o trasformazione come previsti al titolo VII delle Norme del Piano Strutturale, legati da unitarietà tematica e relativi ad ambiti anche appartenenti a differenti sistemi e sottosistemi. Gli Schemi Direttori rappresentano ambiti nei quali viene riconosciuto un ruolo strategico per la definizione degli obiettivi generali per il governo del territorio e che richiedono, pertanto, uno sviluppo progettuale particolarmente approfondito e dettagliato.
2. Lo Schema Direttore organizza gli interventi attraverso U.M.I. (Unità minime di intervento) che stabiliscono criteri e prescrizioni da seguire nell'attuazione dei progetti.

Art. 12 Programma Integrato d'Intervento (P.I.I.) STRALCIATO

CAPO II PARAMETRI URBANISTICI

Art. 13 Superficie territoriale (St)

La superficie territoriale misura la superficie, espressa in metri quadrati, di un'area comprensiva delle aree destinate all'edificazione e di quelle destinate alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Art. 14 Superficie fondiaria (Sf)

La superficie fondiaria misura la superficie, espressa in metri quadrati, destinata all'edificazione, con esclusione di quella per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Art. 15 Superficie coperta (Sc)

La superficie coperta è la superficie espressa in metri quadrati ottenuta attraverso la proiezione orizzontale del perimetro esterno degli edifici, compresi i cavedi, le chiostrine, le parti porticate ed aggettanti, le logge, con l'esclusione di pensiline e balconi.

Art. 16 Superficie netta (Sn)

La superficie netta è la somma espressa in metri quadrati di tutte le superfici che fanno parte dell'edificio, con l'esclusione: dei muri perimetrali; cavedi; chiostrine; vani-scala; vani-ascensori; ballatoi condominiali; balconi; terrazzi; logge; coperture piane praticabili; portici e gallerie; sottotetti non abitabili (nel caso esista una porzione di sottotetto con altezza media pari o superiore a ml. 2,70 e superficie pari o superiore a mq. 9 si computa come Sn e la restante parte come Sa); cantine ed autorimesse ed in genere tutti i locali interrati.
Le eventuali scale esterne, purché con sottoscala non accessibile, non vengono computate.

Art. 17 Superficie accessoria (Sa)

La superficie accessoria è la somma espressa in metri quadrati di tutte le superfici relative a cavedi; chiostrine; vani-scala; vani-ascensori; ballatoi condominiali; balconi e terrazzi (ad esclusione delle coperture piane praticabili); logge; portici e gallerie; sottotetti non abitabili; cantine; autorimesse fuori terra (per la parte eccedente la quantità minima di parcheggi previsti dalle norme vigenti e dalle presenti norme); locali interrati esterni alla proiezione del perimetro dell'edificio stesso. Le eventuali scale esterne, purché con sottoscala non accessibile, gli spazi di manovra e di accesso e le rampe coperte di autorimesse interrate realizzate ai sensi della L. 122/89 non vengono computate.

Art. 18 Superficie permeabile di pertinenza

La superficie permeabile di pertinenza di un edificio è quella non pavimentata e quella non impegnata da costruzioni, fuori e dentro terra, che comunque consenta l'assorbimento di parte delle acque meteoriche.

Art. 19 Indice di edificabilità territoriale (Ef=Sn/St) e fondiaria (Ef=Sn/Sf)

Indice di edificabilità territoriale (Ef=Sn/St) misura in mq/mq, la superficie netta edificabile per ogni mq. di superficie territoriale.
L'indice di edificabilità fondiaria (Ef=Sn/Sf) misura in mq/mq, la superficie netta edificabile per ogni mq. di superficie fondiaria.

Art. 20 Numero dei piani

1. L'altezza dell'edificio è indicata come numero di piani (n.) fuori terra, compreso l'ultimo eventuale piano in arretramento ed escluso il piano seminterrato anche se abitabile o agibile e purchè la quota del piano di calpestio del piano terra non sia superiore di ml. 1,50 sopra il livello del caposaldo.
2. L'altezza limite dell'edificio, espressa in ml. è fornita dal prodotto del numero di piani prescritto, per l'altezza dell'interpiano specificata dal successivo art. 21.
3. Entro questa altezza i differenti piani potranno avere altezze differenti. Nel caso di terreni in pendenza o con quote differenti, il numero di piani si intende relativo al fronte a valle.

Art. 21 Altezza interpiano

1. L'altezza dell'interpiano misura in ml. la distanza tra le quote di calpestio dei piani di un edificio. L'altezza dell'interpiano tipo è stimata, ai fini del calcolo dell'altezza massima dell'edificio, pari a 3,50 ml. e pari a 4,50 ml. per il piano terra.
2. Nel caso di edifici per attività industriali ed artigianali, l'altezza dell'interpiano tipo adibito ad attività produttiva è stimata pari a 7,00 ml., in tal caso all'interno dell'altezza consentita, a prescindere dal numero dei piani, è ammessa la possibilità di realizzare spazi ad uso uffici tecnici e amministrativi e spazi espositivi connessi alle attività produttive. In caso di comprovata necessità per la messa in opera di carri-ponte od altre attrezzature strettamente legate alla produzione e questo solo per quelle parti dell'edificio che ospiteranno la nuova attrezzatura l'altezza tipo potrà essere elevata fino a ml. 11,00. Ove siano ammessi due piani, per il piano sovrastante dovrà essere rispettata l'altezza massima di 3,50 ml.
3. Per la realizzazione di edifici ad uso direzionale all'interno dei Sottosistemi P1 e P2 sono ammessi tre livelli, a prescindere dal numero dei piani consentiti all'interno delle diverse aree, purché l'altezza massima complessiva non superi i ml. 9,50.
4. Nel caso di servizi ed attrezzature di uso pubblico non è stabilito un interpiano tipo, considerando pertanto libera l'altezza limite, in considerazione delle attività speciali che possono esservi ospitate.

Art. 21bis Tolleranze di costruzione

1. Nell'esecuzione degli interventi edilizi sono ammesse le tolleranze di costruzione di cui al comma 2 rispetto alle misure nominali previste dal progetto allegato al titolo abilitativo. Le tolleranze di costruzione non si applicano alle distanze tra edifici, dalle strade, dai confini ed alle misure minime in materia di sicurezza, accessibilità e igiene.
2. Sono ammesse le seguenti tolleranze di costruzione:
  • - per lunghezze fino a ml. 2,00±2%;
  • - per lunghezze superiori a ml. 2,00 e fino a ml. 6,00±1%;
  • - per lunghezze superiori a ml. 6,00±0,5%;
  • - per altezze fino a ml. 5,00±1%;
  • - per altezze superiori a ml. 5,00±0,5%.