Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 60 Sottosistema V1: I serbatoi di naturalità

1. Le parti del territorio ricadenti nel sottosistema V1 sono considerate zone con esclusiva o prevalente funzione agricola.
2. Sono usi caratterizzanti il sottosistema:
  • Attività agricole (A)
  • Spazi scoperti d'uso pubblico a verde (V)
3. Sono consentiti, in edifici esistenti, se non diversamente indicato sulle tavv. "Usi del suolo e modalità d'intervento":
  • Servizi ed attrezzature di uso pubblico (S) limitatamente alle seguenti articolazioni:
    Sb - servizi per l'istruzione di base
    Sd - servizi culturali, sociali e ricreativi;
    Sh - servizi per l'assistenza socio sanitaria;
    Sr - servizi religiosi.
4. Sono altresì previsti e consentiti, in edifici esistenti:
  • Residenza (R)
  • Attività ricettive e pubblici esercizi (Tr), con esclusione di:
    campeggi;
    villaggi turistici;
    aree di sosta;
    parchi di vacanza.
5. All'interno del sottosistema V1 è ammessa l'individuazione di percorsi trekking ed ippovie anche su strade bianche che consentano il collegamento fra i tre ambiti (V1.1; V1.2; V1.3) ed il riallacciamento con analoghi tracciati nei territori confinanti. Per la segnaletica dovrà essere predisposto apposito regolamento a garanzia della massima discrezione ed inserimento nel contesto ambientale. Resta il divieto generalizzato su tutto il territorio di percorrere tali aree con mezzi motorizzati al di fuori delle strade segnalate.
6. Se non diversamente riportato nelle tavv. "Usi del suolo e modalità d'intervento" o nelle schede normative di riferimento degli edifici rurali e delle case sparse, nel sottosistema V1 non è consentita la realizzazione di nuovi edifici ad uso abitativo, anche se necessari alla conduzione del fondo ed all'esercizio delle attività agricole e di quelle connesse, in applicazione del comma 2 dell'art. 41 della L.R. 1/2005 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art 3 comma 1 del relativo Regolamento d'attuazione 5R/2007 e s.m.i.
7. È ammessa la sola costruzione di annessi agricoli, secondo le disposizioni dell'art.1 della L.R. 1/2005 e s.m.i. ed è soggetta a quanto prescritto all'art.41 comma 6 L.R.1/2005 e s.m.i. La realizzazione di nuovi annessi agricoli è soggetta al rispetto delle indicazioni di cui al comma 12 dell'art. 117 delle presenti norme.

Art. 61 Ambito V1.1: La Montagnola

1. Nell'ambito V1.1 oltre alle caratterizzazioni funzionali definite al precedente art. 60, valgono le seguenti prescrizioni:
2. E' sconsigliato il rimboschimento se non in presenza di rilevanti fenomeni di dissesto idrogeologico, da effettuare con specie decidue autoctone.
3. I castagneti monumentali ancora presenti non potranno essere convertiti in cedui e non dovranno essere sottoposti al taglio i soggetti censiti come emergenze floristiche, le cenosi classificate come emergenze vegetazionali e le querce camporili.
4. Per favorire il mantenimento della lecceta, che caratterizza con la sua presenza tale contesto, sarà favorita la conversione a fustaia, mentre il ritorno a popolamenti misti sarà invece auspicato in leccete già degradate, nelle aree a rischio erosivo e nei rimboschimenti, ai fini di sostituire con vegetazione autoctona spontanea le conifere, per l'elevato rischio di incendio che esse rappresentano. La forma delle tagliate consentite secondo i dettami della L.R. 1/90 dovrà seguire le curve di livello per contrastare l'erosione del suolo.
5. In tutto l'ambito V1.1 valgono inoltre le seguenti limitazioni:
  1. non è consentita l'asfaltatura di strade bianche, se non in corrispondenza dei nuclei abitati dove si dovranno attuare tutti gli accorgimenti utili a ridurre l'impatto ambientale dello strato superficiale, attraverso l'utilizzo di idonee miscele colorate.
  2. è escluso il pascolo caprino in bosco ed in appezzamenti non recintati;
  3. è escluso il pascolo caprino su tutte le superfici con pendenza superiore al 25%;
  4. non è consentito l'uso del fuoco per il mantenimento e l'ampliamento dei pascoli;
  5. è esclusa la messa a coltura di terreni destinati a bosco.

Art. 62 Ambito V1.2: Berignone

1. Nell'ambito V1.2 oltre alle caratterizzazioni funzionali del precedente art. 60, valgono le seguenti prescrizioni:
2. E' sconsigliato il rimboschimento, se non in presenza di rilevanti fenomeni di dissesto idrogeologico con specie decidue autoctone.
3. Gli interventi di smacchiatura dovranno essere contenuti per evitare il riscoppio delle specie più eliofile della macchia a svantaggio del leccio e del cerro, con l'obiettivo di aumentare nei soprassuoli più maturi la copertura boschiva facendo evolvere i cedui a fustaia.
4. In tutto l'ambito V1.2 valgono inoltre le seguenti limitazioni:
  1. non è consentita l'asfaltatura di strade bianche, se non in corrispondenza dei nuclei abitati dove si dovranno attuare tutti gli accorgimenti utili a ridurre l'impatto ambientale dello strato superficiale, attraverso l'utilizzo di idonee miscele colorate.
  2. assoluto divieto del taglio di esemplari di sughera e di Quercus petraea, con l'obiettivo di favorire la loro ricolonizzazione.
  3. non dovranno in ogni caso essere sottoposti al taglio i soggetti censiti come emergenze floristiche, le cenosi classificate come emergenze vegetazionali e le querce camporili.
  4. è escluso il pascolo caprino in bosco ed in appezzamenti non recintati;
  5. è escluso il pascolo caprino su tutte le superfici con pendenza superiore al 25%;
  6. non è consentito l'uso del fuoco per il mantenimento e l'ampliamento dei pascoli;
  7. è esclusa la messa a coltura di terreni destinati a bosco;
  8. non è consentito il rimboschimento di terreni a seminativo.

Art. 63 Ambito V1.3: La Selva

Nell'ambito V1.3 oltre alle caratterizzazioni funzionali del precedente art. 60, valgono le seguenti limitazioni:
  1. non è consentita l'asfaltatura di strade bianche, se non in corrispondenza dei nuclei abitati dove si dovranno attuare tutti gli accorgimenti utili a ridurre l'impatto ambientale dello strato superficiale, attraverso l'utilizzo di idonee miscele colorate;
  2. è escluso il pascolo caprino in bosco ed in appezzamenti non recintati;
  3. è escluso il pascolo su tutte le superfici con pendenza superiore al 25%;
  4. non è consentito l'uso del fuoco per il mantenimento e l'ampliamento dei pascoli;
  5. è esclusa la messa a coltura di terreni destinati a bosco.

Art. 64 Sottosistema V2: I serbatoi di ruralità

1. Le parti del territorio ricadenti nel sottosistema V2 sono considerate zone con esclusiva o prevalente funzione agricola.
2. Sono usi caratterizzanti il sottosistema:
  • Attività agricole (A)
  • Spazi scoperti d'uso pubblico a verde (V)
3. Sono consentiti, in edifici esistenti, se non diversamente indicato sulle tavv. "Usi del suolo e modalità d'intervento":
Sb - servizi per l'istruzione di base
Sr - servizi religiosi.
4. Sono altresì previsti e consentiti, in edifici esistenti:
  • Residenza (R)
5. La destinazione d'uso "Attività ricettive e pubblici esercizi" (Tr) è consentita solo se esplicitamente prevista nelle "schede di riferimento per gli interventi degli edifici rurali e delle case sparse" (SP), riportate al Titolo IX - Capo III delle presenti norme con esclusione di:
campeggi;
villaggi turistici;
aree di sosta;
parchi di vacanza.
6. La costruzione di nuovi edifici ad uso abitativo riferiti all'esigenze degli imprenditori agricoli (IAP) impegnati nella conduzione del fondo, dei familiari coadiuvanti o degli addetti a tempo indeterminato, è consentita, ai sensi e secondo i limiti dell'art. 41 della L.R. 1/2005 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle indicazioni di cui al comma 12 dell'art. 117 delle presenti norme ed entro i seguenti limiti:
dimensione massima di ogni unità abitativa mq. 120 di Sn.
numero massimo 2 piani fuori terra.
7. È ammessa la costruzione di annessi agricoli, secondo le disposizioni dell'art. 41 della L.R. 1/2005 e s.m.i. ed è soggetta a quanto prescritto all'art. 41 comma 6 L.R. 1/2005 e s.m.i. La realizzazione di nuovi annessi agricoli è soggetta al rispetto delle indicazioni di cui al comma 12 dell'art.117 delle presenti norme.

Art. 65 Sottosistema V3: I corridoi di naturalità

1. Sono usi caratterizzanti il sottosistema:
  • Spazi scoperti d'uso pubblico a verde (V)
2. Sono altresì consentite:
  • Attività agricole (A)
3. Sono consentiti in edifici esistenti:
  • Residenza (R)
4. In tutte le parti di territorio appartenenti al sottosistema V3 è disposto il divieto assoluto di edificazione e/o ampliamento degli edifici esistenti.

Art. 66 Sottosistema V4: La maglia ecologica

1. Le parti del territorio ricadenti nel sottosistema V4 sono considerate zone con esclusiva o prevalente funzione agricola.
2. Sono usi caratterizzanti il sottosistema:
  • Attività agricole (A)
  • Spazi scoperti d'uso pubblico a verde (V)
3. Sono consentiti, in edifici esistenti, se non diversamente indicato sulle tavv. "Usi del suolo e modalità d'intervento":
Sb - servizi per l'istruzione di base
Sr - servizi religiosi.
4. Sono altresì previsti e consentiti, in edifici esistenti:
  • Residenza (R)
5. Sono considerati elementi tipologici dei biocorridoi (elementi lineari di naturalità che definiscono la maglia ecologica):
  1. la vegetazione ripariale;
  2. i bordi stradali con ciglio inerbito appartenenti al sottosistema della mobilità M2;
  3. gli interventi di ingegneria naturalistica (controllo frane su strada);
  4. le siepi di confine di specie autoctone;
  5. le alberature stradali con specie autoctone;
  6. le recinzioni vegetali per bestiame;
  7. gli elementi frangivento;
  8. gli alberi isolati.
6. Tutti gli elementi elencati al precedente punto 5. sono considerati elementi costituenti la maglia ecologica. Ogni modifica su di essi non ne dovrà compromettere l'integrità;
7. Sui terreni appartenenti al sottosistema V4 è consentita la ceduazione, la capitozzatura ed il taglio delle essenze previa richiesta di autorizzazione all'Amministrazione e comunque nel rispetto delle seguenti condizioni:
  • il mantenimento di una densità di 4-15 m per gli alberi di alto fusto in relazione alla loro dimensione;
  • il mantenimento di una densità di 3-5 m per gli alberi governati a ceduo;
  • la ceduazione per tratti non maggiori di 100 m lineari continui;
  • la ceduazione con turni di 5-10 anni in relazione alle principali essenze arboree;
  • la capitozzatura annuale per i salici;
  • il divieto di annullamento delle essenze (sdradicamento);
  • il divieto dell'uso del fuoco.
8. In ogni caso nella formazione vegetale lineare gli interventi di taglio devono assicurare il mantenimento delle matricine, rispettando la proporzione fra le specie presenti, alla distanza sopra indicata per gli alberi di alto fusto, così da assicurare la disseminazione.
9. Qualora interventi (pubblici o privati) vadano ad incidere sulla integrità della maglia, nel caso in cui il tratto di discontinuità non possa essere sostituito con la protezione, (mediante variante al Piano Strutturale), di collegamenti sostitutivi nelle immediate vicinanze (concetto di compensazione del danno), dovranno essere obbligatoriamente previste misure per evitare l'interruzione dei biocorridoi attraverso la costruzione di appositi manufatti quali ponti, sopraelevazioni, etc.
10. La costruzione di nuovi edifici ad uso abitativo riferiti all'esigenze degli imprenditori agricoli (IAP) impegnati nella conduzione del fondo, dei familiari coadiuvanti o degli addetti a tempo indeterminato, è consentita, ai sensi e secondo i limiti dell'art. 41 della L.R. 1/2005 e s.m.i., nel rispetto delle indicazioni di cui al comma 12 dell'art.117 delle presenti norme ed entro i seguenti limiti:
dimensione massima di ogni unità abitativa mq. 120 di Sn.
numero massimo 2 piani fuori terra.
11. È ammessa la costruzione di annessi agricoli, secondo le disposizioni dell'art. 41 della L.R. 1/2005 e s.m.i., ed è soggetta a quanto prescritto all'art. 41 comma 6 L.R.1/2005 e s.m.i. La realizzazione di nuovi annessi agricoli è soggetta al rispetto delle indicazioni di cui al comma 12 dell'art.117 delle presenti norme.
12. In ogni caso gli interventi di nuova edificazione o di ampliamento consentiti dal regolamento Urbanistico non dovranno compromettere l'integrità degli elementi costituenti la maglia ecologica di cui al precedente punto 5.

Art. 67 Sottosistema V5: I capisaldi del verde urbano

1. Sono usi caratterizzanti il sottosistema:
  • Spazi scoperti d'uso pubblico a verde (V)
2. In tali aree è disposto il divieto assoluto di edificazione, fatti salvi gli elementi di completamento all'arredo delle aree a verde attrezzato, così come specificato all'art.88.

Art. 67bis Strade poderali e vicinali

1. Con l'obiettivo di migliorare la vivibilità dei complessi rurali, sono ammessi, all'interno del Sistema ambientale, senza che ciò costituisca Variante, leggere modifiche di tracciato alle strade poderali e/o vicinali.
2. Tali modifiche devono essere realizzate nel rispetto della morfologia esistente, tenendo conto dei dislivelli del terreno ed evitando, in generale, opere che comportano eccessivi movimenti di terra.
3. Le modifiche sono ammissibili fermo restando le necessarie verifiche di tipo vincolistico, paesistico, di fattibilità geologica e geotecnica.