Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 81 Giardini

1. I nuovi giardini dovranno essere realizzati attraverso la sistemazione di prati, alberature, siepi, viali e spazi di sosta non pavimentati.
2. Non sono ammesse all'interno dei nuovi giardini aree attrezzate per lo sport.
3. Eventuali chioschi non potranno avere una Sc superiore a 4 mq.
4. Sono ammessi, all'interno dei nuovi giardini, spazi attrezzati per il gioco dei bambini e dei ragazzi.
5. Sono ammesse, nel caso le tavole "Usi del suolo e modalita d'intervento" riportano esplicitamente la destinazione d'uso, aree attrezzate per manifestazioni all'aperto subordinatamente alla stipula di una convenzione con l'Amministrazione Comunale che ne garantisca l'uso pubblico.
In tal caso è ammessa la realizzazione di strutture smontabili coerenti con il contesto paesistico, sono consentite esclusivamente opere di ancoraggio tali da garantire alla cessazione dell'attività il ripristino della situazione originaria dei luoghi. Tali aree devono avere le caratteristiche delle aree permeabili ai sensi dell'art. 91 delle presenti NTA.

Art. 82 Parchi

1. Nella eventuale riorganizzazione dei parchi esistenti e nella realizzazione di nuovi, si dovrà curare in particolare:
  • il rapporto con il contesto storico attraverso l'analisi critica delle permanenze e dei materiali naturali ed artificiali dell'impianto storico.
  • la coerenza della articolazione funzionale con le esigenze di tutela del paesaggio e con la morfologia naturale;
  • la selezione dei materiali naturali ed artificiali dal catalogo della tradizione rurale;
  • la coerenza dell'impianto vegetazionale e l'individuazione di logiche d'impianto e di accostamento sulla base di criteri ecologico-dimensionali, formali e funzionali;
  • la limitazione delle superfici a prato con alberi sparsi a favore dell'aumento di superfici a prato con erba non tagliata e superfici coperte da impianti boscati densi o arbusteti;
  • lo studio di una adeguata illuminazione;
  • la protezione della fauna selvatica attraverso sistemazioni del suolo, della copertura vegetazionale, dell'illuminazione, che tengano in dovuto conto le esigenze edafiche della fauna terrestre ed avicola (stanziale e di passo) nonché la predisposizione di passaggi per la piccola fauna.
2. Potranno essere realizzate strutture di tipo leggero per ospitare servizi di custodia e di ristoro, per attività didattiche e di informazione: queste potranno occupare una percentuale massima pari a 1% della superficie complessiva dell'impianto, e comunque non superiore a 300 mq. di Sc. L'altezza massima, ove non sia diversamente specificato, non deve superare 3,50 ml.
Tali strutture, da consentire se necessarie alla sicurezza, funzionalità e migliore fruizione degli spazi, dovranno avere posizione ed accessibilità tali da non richiedere la realizzazione di nuovi tratti stradali e da risultare compatibili con il contesto ambientale. A tali fini potranno anche essere recuperate le eventuali costruzioni agricole.
3. E' consentita la collocazione di isole ecologiche, previa verifica di inserimento nell'impianto spaziale complessivo dello spazio verde.

Art. 82bis Orti urbani

Per orti urbani si intendono aree nelle quali è ammessa la realizzazione di orti sociali non recintati per la produzione a fini di autoconsumo nonché per la salvaguardia delle risorse genetiche autoctone.
Tali aree dovranno avere le seguenti caratteristiche:
  • - avere posizione ed accessibilità tali da non richiedere la realizzazione di nuovi tratti stradali e da risultare compatibili con il contesto ambientale;
  • - è ammessa la realizzazione di manufatti ad uso ricovero attrezzi semplicemente appoggiati a terra. Sono consentite esclusivamente opere di ancoraggio che non comportino alcuna modificazione dello stato dei luoghi;
  • - allo scopo di minimizzarne l'impatto sul paesaggio, i manufatti devono essere realizzati utilizzando un'unica tipologia ed essere realizzati accorpati. Ogni manufatto, la cui superficie non può superare i mq. 4 (H max ml. 2.20), deve essere realizzato in legno e pavimento in terra battuta con copertura in legno o a coppi e tegole;
  • - nei casi nei quali l'area sia inferiore a mq. 500 è ammessa la realizzazione di un unico manufatto ad uso comune;
  • - non è ammesso l'utilizzo di materiali inquinanti, lamiere o altri materiali di riciclo.

Art. 83 Piazze

Il disegno delle nuove piazze dovrà garantire in primo luogo il confort del pedone e curare in particolare:
  • l'eventuale sistemazione di alberature
  • l'eventuale disposizione di spazi a parcheggio e di ingresso degli automezzi agli edifici, come eventuali spazi destinati al carico ed allo scarico delle merci, senza che questi ostacolino i percorsi pedonali né condizionino in modo forte il disegno e l'immagine della piazza
  • lo studio di una adeguata illuminazione della piazza.

Art. 84 Campi sportivi scoperti

1. Nella realizzazione di nuovi campi sportivi scoperti si dovrà prevedere che almeno il 30% dell'intera superficie dovrà essere sistemata a prato ed il 10% a parcheggio alberato.
2. I confini ed i perimetri dei campi dovranno essere segnati da alberature e le recinzioni dovranno essere realizzate in mattoni pietra o con siepi.
3. All'interno delle aree per campi sportivi sono previste solo costruzioni atte ad ospitare gli spogliatoi, i servizi di ristoro e l'accettazione.
4. Non sono ammessi palloni pressostatici anche se temporanei.