Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 85 Percorsi pedonali

1. I nuovi percorsi pedonali dovranno garantire il passaggio e la sosta di persone e carrozzine. In ambito urbano dovranno inoltre consentire, ove possibile, anche il transito lento di automezzi di emergenza.
2. Gli elementi di ingombro (alberi isolati, impianti per l'illuminazione, sedute, cabine telefoniche, impianti tecnologici, pubblicità e informazione, punti di raccolta dei rifiuti) dovranno essere allineati e collocati in una fascia di larghezza costante.
3. Tutti i percorsi e le eventuali rampe inclinate dovranno essere realizzate nel rispetto delle norme per il superamento delle barriere architettoniche.

Art. 86 Percorsi ciclo-pedonali

1. Nella realizzazione dei nuovi percorsi dovranno essere privilegiate pavimentazioni realizzate in terra stabilizzata, mentre le canalette laterali saranno preferibilmente in pietra e porfido, acciottolato, laterizi pieni o erbose. L'eventuale uso di altri materiali è ammesso prevalentemente in contesto urbano (all'interno dei centri abitati).
2. La larghezza delle piste ciclabili non può essere inferiore a 1,50 ml se a senso unico, a 2,50 ml se a doppio senso.
3. Le piste ciclabili dovranno comunque essere realizzate tenendo conto dei "Principali criteri e standard progettuali per le piste ciclabili" pubblicate dal Ministero delle aree urbane con circolare n.432 del 31/3/93 e delle "Linee guida per la progettazione degli itinerari ciclabili" emanate dal Ministro dei Lavori Pubblici.

Art. 87 Area stradale

1. L'area stradale si compone: di carreggiate, spartitraffico, banchine, marciapiedi, piste ciclabili; di fasce di connessione verdi con alberature isolate, filari, siepi e barriere, di spazi pedonali, di bande polivalenti, corsie di servizio e di spazi per la manovra e l'inversione di marcia.
2. Per le strade di nuovo impianto dovranno essere osservate le dimensioni relative a ciascuno degli elementi costitutivi, così come indicate al Titolo V, Capo VI - "Sistema della mobilità (M)", delle presenti norme.
3. In caso di ristrutturazione le dimensioni esistenti, quando consentito, dovranno essere ricalibrate con allargamento dei marciapiedi e ridimensionamento delle carreggiate alle dimensioni minime consentite dalle presenti norme.

Art. 88 Spazi aperti attrezzati

1. Sono spazi, generalmente pavimentati, destinati in modo specifico allo svolgimento di funzioni riferite al tempo libero, al gioco ed allo sport.
2. Quando contenuti all'interno di giardini o parchi, tali spazi individuano l'area di riferimento per i chioschi di cui al punto 3 dell'art.81 e per le strutture di tipo leggero del punto 2 e delle isole ecologiche del punto 3 dell'art. 82.
3. Quando contenuti all'interno di campi sportivi scoperti, tali spazi individuano l'area di riferimento per le nuove costruzioni consentite dal punto 3 dell'art.84.

Art. 89 Aree pavimentate

1. Dovranno essere progettate e realizzate curando sia gli aspetti funzionali che quelli percettivi. Tra questi in particolare dovranno essere verificati: i caratteri delle superfici e le proprietà fisiche dei materiali utilizzati, la percorribilità, il sistema di drenaggio e di captazione delle acque meteoriche.
2. Nella realizzazione delle aree pavimentate, secondo i limiti stabiliti dalla tabella successiva è previsto l'utilizzo dei seguenti materiali:
  • pietra, con tipologie di materiali e di taglio riferite alla tradizione locale;
  • pietra artificiale;
  • cemento, posato mediante caldana, piastrelle autobloccanti e non;
  • materiali ceramici quali gres e klinker;
  • laterizi, con tipologie di materiali e di taglio riferite alla tradizione locale;
  • asfalto;
  • gomma e materiali sintetici.
SISTEMIPietraPietra artif.CementoCeramicaLateriziAsfaltoGomma
V1ammessotolleratoNONOtolleratoNONO
V2ammessotolleratoNONOammessoNONO
V3NONONONONONONO
V4tolleratoNONONOtolleratoNONO
V5ammessotolleratotolleratoNOammessotolleratotollerato
R1ammessotolleratoNONOammessoNONO
R2ammessoammessotolleratoNOammessoNONO
R3tolleratoammessoammessotolleratotolleratotolleratotollerato
L1ammessotolleratoNONOammessoNONO
L2tolleratoammessoammessotolleratotolleratotolleratotollerato
L3ammessotolleratoNONOammessoNONO
P1tolleratotolleratoammessoammessoNOammessoNO
P2tolleratotolleratoammessoammessoNOammessoNO

Art. 90 Aree pavimentate alberate

1. Valgono tutte le indicazioni e prescrizioni relative alle aree pavimentate riportate al precedente art.89, con l'obbligo di predisporre l'impianto di specie arboree per una parte non inferiore al 50% dell'intera superficie dell'area.
2. Nella realizzazione delle nuove aree pavimentate alberate, la disposizione degli impianti vegetazionali dovrà essere basata su definite geometrie di impianto con preferenza per il tipo a quinconce e bicoccato regolare o irregolare.

Art. 91 Aree permeabili

1. Le aree permeabili sono superfici che assorbono almeno il 70% delle acque meteoriche (dato ottenibile dai certificati prestazionali dei materiali impiegati) senza necessità che esse vengano convogliate altrove mediante opportuni sistemi di drenaggio e canalizzazione. Ove non diversamente prescritto la superficie delle aree di pertinenza delle alberature dovrà essere permeabile.
2. Nella realizzazione delle aree permeabili, secondo i limiti stabiliti dalla tabella successiva è previsto l'utilizzo dei seguenti materiali:
  • terra battuta;
  • ghiaia;
  • erba, anche con l'utilizzo di materassini di consolidamento.
SISTEMITerra battutaGhiaiaErba
V1ammessoammessoammesso
V2ammessoammessoammesso
V3ammessoammessoammesso
V4ammessoammessoammesso
V5tolleratotolleratoammesso
R1tolleratotolleratotollerato
R2tolleratotolleratotollerato
R3tolleratotolleratoammesso
L1tolleratotolleratotollerato
L2tolleratotolleratoammesso
L3ammessoammessoammesso
P1tolleratotolleratotollerato
P2tolleratotolleratotollerato

Art. 92 Area permeabili alberate

1. Valgono tutte le indicazioni e prescrizioni relative alle aree permeabili riportate al precedente art.91, con l'obbligo di predisporre l'impianto di specie arboree per una parte non inferiore al 70% dell'intera superficie dell'area.
2. Nella realizzazione delle nuove aree pavimentate alberate, la disposizione degli impianti vegetazionali dovrà essere basata su definite geometrie di impianto con preferenza per il tipo a quinconce e bicoccato regolare o irregolare.

Art. 93 Aree semipermeabili

1. Le aree semipermeabili sono superfici pavimentate che assorbono tra il 50% ed il 70% delle acque meteoriche (dato ottenibile dai certificati prestazionali dei materiali impiegati) senza necessità che esse vengano convogliate altrove mediante opportuni sistemi di drenaggio e canalizzazione.
2. Nella realizzazione delle aree semipermeabili, secondo i limiti stabiliti dalla tabella successiva è previsto l'utilizzo dei seguenti materiali:
  • autobloccanti in cemento "trasparenti" (tipo prato)
  • legno, riferito all'utilizzo di doghe o masselli appoggiati od annegati nel suolo.
SISTEMIAuto-bloccantiLegno
V1ammessotollerato
V2 ammessotollerato
V3NONO
V4 ammessotollerato
V5ammessotollerato
R1tolleratotollerato
R2ammessotollerato
R3ammessotollerato
L1tollerato tollerato
L2ammessotollerato
L3 ammessotollerato
P1tolleratoNO
P2tolleratoNO

3. Sono consentite realizzazioni che attraverso l'utilizzo combinato di materiali riferiti alle aree pavimentate (art.89) ed alle aree permeabili (art.91) mantengano le percentuali di assorbimento indicate al precedente punto 1.

Art. 94 Aree semipermeabili alberate

1. Valgono tutte le indicazioni e prescrizioni relative alle aree permeabili riportate al precedente art.91, con l'obbligo di predisporre l'impianto di specie arboree per una parte non inferiore al 50% dell'intera superficie dell'area.
2. Nella realizzazione delle nuove aree pavimentate alberate, la disposizione degli impianti vegetazionali dovrà essere basata su definite geometrie di impianto con preferenza per il tipo a quinconce e bicoccato regolare o irregolare.

Art. 95 Filare

1. A garanzia di un corretto inserimento paesistico si farà riferimento per i filari campestri e di margine fra città (centri abitati) e campagna alla tradizione rurale, privilegiando il ricorso a specie tipiche di percorsi e delimitazioni poderali, mentre per i filari urbani sarà privilegiato il ricorso a specie idonee alla realizzazione di viali.
2. Dal punto di vista del tipo di impianto i filari si distinguono in "fitti" e "radi". La scelta tra filari "fitti" e "radi" dovrà rispondere ad esigenze specifiche di progetto (trasparenza, creazione di barriera visiva).
3. Nei filari "fitti" la distanza minima tra gli alberi (misurata con riferimento alle chiome) è di 0,50 ml., la distanza massima di 1,50 ml. Nei filari "radi" la distanza minima è di 1,50 ml. La distanza dei filari dai bordi delle strade sarà disposta in riferimento alle disposizioni del Nuovo Codice della strada e successive integrazioni e modifiche.
4. Gli alberi utilizzati per la realizzazione di filari, in rapporto alla loro altezza, sono così classificati:
di I° grandezza le specie di altezza superiore ai 20 metri;
di II° grandezza le specie di altezza compresa tra 8 e 20 metri;
di III° grandezza le specie di massima altezza pari a 8 metri.
5. Nella ristrutturazione di filari urbani esistenti e nei casi di nuovo impianto dovranno essere particolarmente curati:
  1. la forma e la dimensione delle aree permeabili di impianto, privilegiando la messa a dimora su aiuola continua non pavimentata (larga minimo 2,50 m per alberi di I° e II° grandezza e 1,50 m per alberi di III° grandezza). In presenza di elementi che non consentano la realizzazione dell'aiuola continua, si dovrà prevedere al piede delle piante, una superficie non pavimentata coperta con un grigliato. In tali casi la superficie minima varierà in relazione alla grandezza: per alberi di I° e II° grandezza almeno 10 mq, per alberi di III° almeno 1,5 mq.
  2. gli interassi tra gli alberi da definire con la seguente regola:
    per alberi di I° grandezza 10-12 ml.;
    per alberi di II° grandezza 8 ml.;
    per alberi di III° grandezza 4 ml.
  3. le distanze dagli edifici da definire con la seguente regola:
    per alberi di I° grandezza 7 ml.;
    per alberi di II° grandezza 5 ml.;
    per alberi di III° grandezza 3 ml.
  4. le distanze dalle recinzioni da definire con la seguente regola:
    per alberi di I° grandezza 3,5 ml.;
    per alberi di II° grandezza 3 ml.;
    per alberi di III° grandezza 2 ml.
  5. le distanze da infrastrutture sotterranee (minimo 4 ml.).

Art. 96 Barriere vegetali

1. Le barriere vegetali sono costituite da fasce boscate ad alta densità (copertura pari al 100%) con impianto irregolare. Sono composte da specie arboree ed arbustive molto resistenti alle emissioni inquinanti atmosferiche e sonore, in grado di assorbire e trattenere polveri, fumi e rumore.
2. In relazione alle prestazioni richieste variano la composizione specifica, la densità e la morfologia di impianto delle barriere vegetali che, in rapporto alla funzione specifica che devono assolvere, si dividono in:
  • barriere visive
  • barriere frangivento
  • barriere antipolveri ed antirumore

3. Salvo specifica e diversa indicazione nelle tavv. "Usi del suolo e modalità d'intervento", nella realizzazione delle barriere vegetali si dovranno rispettare le seguenti indicazioni:
  1. barriere visive: dovranno essere costituite da fasce alberate, monofilare con sesto d'impianto fitto o rado e spessore minimo pari a 5-6 metri, o plurifilare con sesto d'impianto fitto o rado e disposizione a quinconce. In alcuni casi saranno da preferire specie a foglie persistenti;
  2. barriere frangivento: dovranno essere costituite da fasce alberate monofilare o plurifilare, composte dalle specie Tamerix gallica, Populus nigra, Populus nigra italica ed organizzate secondo le disposizioni previste per le barriere visive. Sono possibili integrazioni con specie arbustive;
  3. barriere antipolveri ed antirumore: dovranno essere costituite da fasce boscate di spessore minimo pari a 18 ml. (ottimale 30 ml.) ad alta densità di impianto. Le specie arboree ed arbustive dovranno essere selezionate in considerazione del portamento e delle caratteristiche dell'apparato fogliare, una quota parte delle quali dovrà essere a foglie persistenti per garantire l'efficacia della barriera durante tutto l'anno.

Art. 97 Fasce ripariali

1. Le fasce ripariali sono costituite da una copertura arborea ad alta densità, con impianto irregolare. Queste dovranno assolvere alla funzione di consolidare e proteggere il suolo e di mitigare e compensare gli impatti ambientali.
2. La scelta della densità deve essere compiuta in funzione del ruolo prevalente assegnato alla fascia ripariale: consolidamento e protezione del suolo, mitigazione e compensazione.

Art. 98 Massa boschiva

1. Per massa boschiva si intende un raggruppamento minimo di specie costitutive del bosco. Essa può assolvere la funzione di rinaturalizzare le aree incolte, di consolidare e proteggere il suolo, di mitigare e compensare gli impatti ambientali e di fornire una produzione lignea.
2. Il rapporto di copertura dello strato arboreo non potrà comunque scendere sotto il 50% (normalmente compreso tra 60 ed 80%).
3. La scelta della densità deve essere compiuta in funzione del ruolo prevalente assegnato alla formazione boschiva: rinaturalizzazione di aree incolte, consolidamento e protezione del suolo, mitigazione e compensazione, produzione lignea.