Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 102 Disposizioni generali

1. Il Regolamento Urbanistico, per le aree sottoposte ad interventi di trasformazione, definisce la massima estensione planimetrica ed il massimo numero dei piani fuori terra realizzabili, in funzione della loro appartenenza ad una zona territoriale omogenea.
2. Il Regolamento Urbanistico prevede le seguenti zone territoriali omogenee:
  • A: zone del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale, comprese le aree circostanti che possono esserne considerarate parte integrante
  • B: zone del territorio totalmente o parzialmente edificate diverse dalle zone A
  • C: zone del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o scarsamente edificate ed infrastrutturate
  • D: zone del territorio destinate ad insediamenti industriali, artigianali e commerciali
  • E: zone territorio destinate ad usi agricoli e ad essi assimilabili
  • F: zone del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.

Art. 103 zone A

Le zone A corrispondono alle parti del territorio nelle quali il processo di costruzione urbana è sostanzialmente terminato e sedimentato, dando luogo a stratificazioni più o meno complesse.
In linea generale tali zone sono soggette prevalentemente ad interventi di conservazione e di limitato, ma continuo adeguamento alle esigenze dei nuovi abitanti e delle loro attività.

Art. 104 zone B

Le zone B corrispondono alle parti della città nelle quali il processo di costruzione non può ancora considerarsi concluso, per la presenza di parti numerose parti edificabili, ma non ancora edificate od adeguatamente attrezzate.

Art. 105 zone C

1. Le zone C corrispondono alle parti di città nelle quali il processo di costruzione urbana non è ancora iniziato, ma è previsto dal Piano.
2. Le zone C, in funzione del numero dei piani e del rapporto di copertura in esse consentito, sono così articolate:
ZonaNumero piani%
mq/mq
(Rc)
C1 110
C2120
C32 10
C4220
C52 30
C6240

Art. 106 zone D

1. Le zone D corrispondono alle parti di città e di territorio, esistenti o di nuova costruzione, che il Piano destina prevalentemente e secondo quanto previsto dalla Disciplina dei Sistemi, alle attività produttive.
2. Le zone D, in funzione del numero dei piani e del rapporto di copertura in esse consentito, sono così articolate:
ZonaNumero piani%
mq/mq
(Rc)
D1110
D2 120
D3210
D42 20
D5230
D6240
D7130
D8140
D9150
D10160
D11260

Art. 107 zone E

Le zone E corrispondono alle parti del territorio che il Piano riserva alle attività agricole.
All'interno delle zone E vige il divieto di aperture di nuove cave (salvo quelle previste dal Piani Regionali) e di predisposizione di qualsiasi discarica, deposito e immagazzinamento di materiali di rifiuto e di rottami, fatte salve le discariche in atto regolarmente autorizzate.

Art. 108 zone F

1. Le zone F corrispondono alle parti di città e di territorio che il Piano riserva per attrezzature urbane.
2. Le aree appartenenti al patrimonio indisponibile del demanio ricadenti all'interno delle zone F non sono soggette ad esproprio, secondo quanto disposto dall'Art.828 del Codice civile.
3. Le zone F, in funzione del numero dei piani e del rapporto di copertura in esse consentito, sono così articolate:
ZonaNumero piani%
mq/mq
(Rc)
F1110
F2120
F3210
F4220
F5230
F6240