Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 109 Interventi consentiti e vietati

1. Il Regolamento Urbanistico, nel rispetto dei contenuti e delle indicazioni dello "Statuto dei luoghi" di cui al Titolo VI delle norme del Piano Strutturale, stabilisce e definisce i singoli tipi di intervento relativi a tutti gli edifici e spazi aperti.
2. Per ciascun'area individuata nelle tavv. "Usi del suolo e modalità d'intervento", è indicata la categoria d'intervento e la sua eventuale articolazione, attraverso una sigla che rimanda alle disposizioni di cui al successivo Capo II "Aree Urbane".
3. Gli interventi consentiti nelle diverse aree fanno riferimento alle definizioni generali degli interventi di cui agli artt. 78 e 79 della L.R. 1/2005 e riportati all'art.112 delle presenti norme, salvo limitazioni e/o precisazioni riferite agli elementi costituivi degli edifici, eventualmente riportate nei successivi artt. 113, 114, 115 e 116 delle presenti norme.
4. Quando l'indicazione del tipo di intervento si riferisce ad una parte del territorio ogni area ivi inclusa è assoggettata a quel tipo di intervento, con esclusione delle strade per le quali valgono le prescrizioni relative ai sistemi e sottosistemi.
5. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono estesi a tutti gli edifici e spazi aperti.
6. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono estesi a tutti gli edifici e spazi aperti con esclusione di quelli sottoposti ad intervento di restauro.
7. I diversi tipi di intervento sono articolati in operazioni che possono riferirsi sia agli edifici (opere interne ed opere esterne), sia agli spazi aperti. Essi riguardano qualunque tipo di edificio e di spazio aperto qualunque sia la loro destinazione d'uso.
7bis. Nel caso di "ruderi" o comunque in presenza di interventi che comportino la ricostruzione di parti consistenti del fabbricato, si dovrà necessariamente procedere all'individuazione della presunta conformazione originaria, attraverso una accurata ricerca storico documentale.
Il progetto di "ricostruzione" dovrà comunque caratterizzarsi come operazione sostanziale di recupero dei caratteri, oltre che della conformazione originaria del complesso dal punto di vista volumetrico architettonico.
In assenza di dati certi riferiti alle originarie quantità volumetriche e/o alla struttura morfologica, anche se non esplicitamente indicato, l'attuazione dell'intervento dovrà avvenire previo piano di recupero nell'ambito del quale saranno valutati e stabiliti e precisati tutti i parametri quantitativi, quelli qualitativi e le condizioni generali per il completo recupero e ricostruzione del manufatto. Tali indicazioni valgono anche nel caso di edifici per i quali non sia stato indicato il tipo di intervento nelle tavv. "Usi del suolo e modalità d'intervento" o nelle schede normative di riferimento per gli interventi sugli edifici rurali e le case sparse di cui all'art. 118.
7ter. Nel caso di edifici per i quali siano indicati interventi di restauro o risanamento conservativo e venga dettagliatamente dimostrato che l'edificio si trova, al momento dell'intervento, in stato di "rudere"e quindi si dimostra l'impossibilità di sottoporlo ad interventi di restauro, si applica quanto previsto al precedente comma 7 bis.
8. Negli interventi sugli edifici esistenti è sempre vietato:
  • l'impiego di elementi e materiali per i quali non sia nota la compatibilità chimica, fisica e meccanica con gli elementi e materiali originari;
  • l'aumento consistente del peso proprio degli elementi strutturali o dei sovraccarichi, con pregiudizio della resistenza di alcune parti o dell'intero fabbricato;
  • l'inserimento di elementi la cui rigidezza, superiore a quella delle parti adiacenti, possa indurre effetti nocivi sulla stabilità dell'intero edificio o di sue parti.
8 bis. Nel Sistema ambientale e nei relativi Sottosistemi e Ambiti considerati zone a prevalente o esclusiva funzione agricola, non è ammessa la nuova edificazione a destinazione residenziale. Per gli edifici ricadenti in tale Sistema e nei relativi Sottosistemi ed Ambiti di cui agli artt. 60, 61, 62, 63,64, 65, 66, 67 delle presenti N.T.A. la funzione residenziale è esclusivamente legata ad interventi sul patrimonio edilizio esistente. 9. Per gli edifici ricadenti in aree da sottoporre ad interventi di conservazione e/o di riqualificazione, al solo scopo di agevolare il mantenimento delle funzioni residenziali in atto o l'eventuale recupero delle stesse nel rispetto delle caratteristiche, sono ammesse deroghe alle vigenti disposizioni in materia di altezze minime interpiano e di standard tecnologici e igienico sanitari, in riferimento ai disposti dell'art.4 della L.R. 21 maggio 1980 n.59.
10. Negli interventi sugli spazi aperti è sempre vietato:
  • l'impiego diffuso di specie vegetazionali non autoctone né consolidate rispetto agli spazi aperti in oggetto;
  • l'impiego di elementi e materiali per i quali non sia nota la compatibilità chimica, fisica e meccanica con gli elementi e materiali originari.
10 bis. Negli spazi aperti, all'interno delle aree urbane appartenenti ai Sottosistemi R2 e R3 e sottoposte ad interventi di riqualificazione rq4, rq5, è ammessa, una tantum, la realizzazione di piccole strutture di supporto alla residenza adibite a ricovero attrezzi e materiali per la manutenzione e gestione degli spazi aperti di pertinenza a condizione che:
  • - non siano già presenti manufatti adibiti a tale scopo;
  • - la superficie complessiva non superi i mq. 15 e l'altezza max i ml. 2,40. Tale superficie complessiva massima dovrà, comunque, essere valutata anche sulla base della dimensione e delle caratteristiche del lotto;
  • - tali manufatti siano posizionati in modo da ridurre al minimo l'impatto visivo e comunque nella parte tergale del lotto e non prospicienti pubbliche vie;
  • - vengano realizzati con caratteri coerenti con il contesto.
10 ter. Negli spazi aperti, all'interno delle aree urbane possono essere realizzate strutture temporanee destinate a serre, che non siano a servizio di attività agricola, solo alle seguenti condizioni:
  • - siano destinate a mera protezione delle essenze vegetali;
  • - siano strutture stagionali limitate al periodo invernale;
  • - siano di dimensioni (superficie complessiva max mq. 35) e tipologie tali da renderne inequivocabile la loro utilizzazione a serra;
  • - siano realizzate con materiale leggero che consenta il passaggio della luce in ogni sua parte;
  • - non siano ancorate stabilmente al suolo;
  • - siano rimosse al termine del periodo invernale.
11. In tutte le definizioni relative alle modalità di intervento contenute nelle presenti norme, compreso le schede degli "Schemi Direttori" e degli "Edifici rurali e case sparse", valgono le definizioni riportate nel glossario di cui al successivo art.110.

Art. 110 Glossario interventi

  1. Consolidamento: insieme di operazioni finalizzate al recupero della resistenza e della efficienza statica, anche con miglioramento delle caratteristiche meccaniche originarie;
  2. Modifica: insieme di operazioni che comporta l'introduzione di nuovi elementi e l'eliminazione di elementi esistenti o di parti di essi;
  3. Protezione: insieme di operazioni finalizzate alla tutela e alla conservazione delle condizioni esistenti di elementi architettonici o di parti di essi;
  4. Pulitura: insieme di operazioni finalizzate alla rimozione della patina superficiale di detriti, in genere riferito alle superfici lapidee (faccia a vista o di elementi decorativi), agli intonaci, alle superfici degli elementi metallici e lignei;
  5. Rifacimento (o rinnovo): operazione di sostituzione reimpiegando stessi materiali e stesse tecnologie dell'elemento sostituito;
  6. Ripristino (o riparazione): insieme di operazioni finalizzate al recupero delle condizioni originarie, senza alterazioni delle caratteristiche esistenti;
  7. Sostituzione: insieme di operazioni finalizzate alla messa in opera di nuovi elementi (o parti di essi) al posto di elementi esistenti, con l'uso di materiali e tecnologie anche differenti da quelli esistenti.

Art. 111 Definizione degli elementi costitutivi degli edifici

  1. sono elementi strutturali:
    • le strutture di fondazione;
    • le strutture verticali continue e puntiformi;
    • le strutture orizzontali piane: solai, terrazzi e balconi
    • le strutture voltate;
    • le strutture di collegamento verticale: scale, ascensori e montacarichi;
    • le strutture di copertura di qualsiasi tipo;
    • i porticati e le logge;
    • gli elementi di presidio statico catene, speroni, etc.
  2. sono elementi complementari interni:
    • le pareti non portanti;
    • le controsoffittature piane e voltate;
    • i soppalchi;
  3. sono elementi complementari esterni:
    • le aperture: finestre, porte, etc.
    • i lucernari
    • le pensiline;
  4. sono elementi di finitura:
    • le superfici parietali esterne: intonaci, coloriture esterne, superfici murarie faccia a vista;
    • gli elementi decorativi: marcapiani, elementi delimitanti le aperture, etc.;
    • gli infissi, i serramenti ed i sistemi di oscuramento;
    • le ringhiere e le inferriate;
    • gli elementi non strutturali della copertura;
  5. sono elementi tecnici:
    • gli impianti tecnologici;
    • i sistemi di protezione degli orizzontamenti e delle strutture verticali (gattaiolati, vespai, scannafossi, drenaggi, etc.).

Art. 112 Definizioni generali degli interventi sul patrimonio edilizio esistente (in riferimento agli artt. 78 e 79 della L.R. 1/2005)

  1. a) interventi di manutenzione ordinaria, ossia quelli riguardanti la riparazione, il rinnovamento e la sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Devono riguardare solo gli elementi di finitura e quelli tecnici, senza alterare gli elementi strutturali, la divisione dei locali, le caratteristiche originarie e la sua destinazione.
  2. b) interventi di manutenzione straordinaria, ossia le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico - sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari; detti interventi non possono comportare modifiche della destinazione d'uso;
  3. c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, ossia quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essa compatibili; tali interventi comprendono:
    c.1) il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio;
    c.2) l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso;
    c.3) l'eliminazione degli elementi estranei a l'organismo edilizio;
    c.4) gli interventi sistematici, eseguiti mantenendo gli elementi tipologici formali e strutturali dell'organismo edilizio, volti a conseguire l'adeguamento funzionale degli edifici, ancorché recenti;
  4. d) interventi di ristrutturazione edilizia, ossia quegli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente; tali interventi comprendono:
    d.1) il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio;
    d.2) la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;
    d.3) le demolizioni con fedele ricostruzione degli edifici, intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata con gli stessi materiali o con materiali analoghi, nonchè nella stessa collocazione e con lo stesso ingombro planivolumetrico, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;
    d.4) la demolizione di volumi secondari, facenti parte di un medesimo organismo edilizio, e la loro ricostruzione in diversa collocazione nella stessa quantità o in quantità inferiore ancorché sul lotto di pertinenza;
    d.5) le addizioni, anche in deroga agli indici di fabbricabilità per realizzare i servizi igienici e i volumi tecnici nonché le autorimesse pertinenziali all'interno dei centri abitati;
    d.6) il rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile senza che si costituiscano nuove unità immobiliari.
    d.7)interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche ed all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, anche in aggiunta ai volumi esistenti e in deroga agli indici di fabbricabilità.
  5. e) Sono, altresì, interventi di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 79 comma 2 lettera d) della L.R. 1/2005, gli interventi per il recupero abitativo dei sottotetti ai sensi della L.R. 5/2010 "Norme per il recupero abitativo dei sottotetti". I progetti relativi a tali interventi sono sottoposti al parere preventivo delle Aziende USL competenti per il territorio.
  6. e) gli interventi di sostituzione edilizia, intesi come demolizione e ricostruzione di volumi esistenti non assimilabile alla ristrutturazione edilizia, anche con diversa articolazione, collocazione e destinazione d'uso, senza alcun intervento sulle opere di urbanizzazione.
  7. f) interventi di ampliamento volumetrico, ossia le addizioni volumetriche agli edifici esistenti non assimilate alla ristrutturazione edilizia.
  8. g) gli interventi di ristrutturazione urbanistica, cioé quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

CAPO II AREE URBANE

Art. 113 Aree da sottoporre ad interventi di restauro

1. Sono edifici, complessi e spazi aperti che necessitano di interventi volti ad assicurarne, migliorarne e/o reintegrarne la funzionalità. Ad essi viene riconosciuto carattere urbanistico ed architettonico significativo e valore culturale ed ambientale, per connotazione tipologica o di aggregazione, per testimonianza storica.
2. In tali aree sono previsti e consentiti, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria, i seguenti interventi:
re - interventi di restauro e risanamento conservativo, così come definiti al precedente art.112, con le seguenti precisazioni:
  1. Gli interventi sugli edifici potranno comportare l'eliminazione di parti che ne alterano l'assetto, compromettendone stabilità, fruibilità e riconoscibilità mentre potranno essere compiuti interventi di consolidamento e ricostruzione delle parti crollate o demolite.
  2. Gli interventi sugli elementi strutturali degli edifici potranno comportare soltanto alterazioni non sostanziali del funzionamento statico dell'edificio e non dovranno modificare la gerarchia statica e la distribuzione delle sollecitazioni se non in porzioni limitate del fabbricato mantenendo in generale le caratteristiche strutturali esistenti. Gli interventi potranno prevedere l'impiego di tecniche non tradizionali, purché il ricorso ad esse sia strumentale alla conservazione del fabbricato o di una sua parte.
  3. Gli interventi sugli elementi complementari e di finitura degli edifici esistenti potranno comportare operazioni di pulizia e di limitato e parziale rifacimento, oltre che interventi di protezione e consolidamento, mentre gli interventi di sostituzione e nuova realizzazione, fermi restando quelli definiti alla lettera c.2 del precedente art.112, saranno limitati ai soli elementi complementari interni;
  4. Gli interventi sugli elementi tecnici degli edifici potranno comportare l'integrazione e la realizzazione di nuovi impianti tecnologici che non dovranno comunque alterare i volumi esistenti, la superficie netta di pavimento e la quota degli orizzontamenti e della copertura.
  5. Gli interventi di frazionamento negli edifici residenziali non dovranno comportare la realizzazione di unità immobiliari con Sn inferiore a 60 mq. Potranno essere concesse deroghe a tale limite, in sede di valutazione del progetto, quando la superficie complessiva dell'unità immobiliare da suddividere sia inferiore a 120 mq. o comunque si dimostri impossibile rispettare il limite minimo di 60 mq. per tutte le unità frazionate. In quest'ultimo caso la deroga è concessa relativamente ad una sola unità immobiliare. Condizione comunque indispensabile alla concessione di tale deroga è che in tale caso l'intervento di frazionamento non comporti la modifica sostanziale del sistema dei collegamenti verticali e delle aperture esistenti.
  6. Gli interventi sugli spazi aperti dovranno essere finalizzati a conservare lo spazio aperto esistente nei suoi caratteri tipologici e formali, nel rispetto dell'assetto storico e paesistico-ambientale.

Art. 114 Aree da sottoporre ad interventi di conservazione

1. Sono edifici, complessi e spazi aperti per i quali si rendono necessari interventi volti al mantenimento e/o al recupero della loro struttura morfologica, tipologica e materica.
2. In tali aree sono previsti e consentiti, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria, i seguenti interventi:
3. cs1 - conservazione di tipo 1: interventi di restauro e risanamento conservativo, così come definiti al precedente art.112, con le seguenti precisazioni:
  1. Gli interventi sugli elementi strutturali degli edifici potranno comportare soltanto alterazioni non sostanziali del funzionamento statico dell'edificio, cioè interventi che non modifichino la gerarchia statica e la distribuzione delle sollecitazioni se non in porzioni limitate del fabbricato e che mantengano in generale le caratteristiche strutturali esistenti.
  2. Gli interventi sugli elementi di completamento e di finitura degli edifici esistenti potranno comportare operazioni di pulizia, protezione, rifacimento e consolidamento, mentre gli interventi di sostituzione e nuova realizzazione, fermi restando quelli definiti alla lettera c.2 del precedente art.112, saranno limitati ai soli elementi complementari interni;
  3. la realizzazione di soppalchi e di strutture di collegamento verticale interne è subordinata all'impiego di tecnologie leggere che garantiscano il minimo incremento di carico sulle strutture contigue;
  4. Gli interventi sugli elementi tecnici degli edifici potranno comportare l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi impianti tecnologici senza alterare i volumi esistenti, la superficie netta di pavimento e la quota degli orizzontamenti e della copertura.
  5. Gli interventi di frazionamento negli edifici residenziali non dovranno comportare la realizzazione di unità immobiliari con Sn inferiore a 60 mq. Potranno essere concesse deroghe a tale limite, in sede di valutazione del progetto, quando la superficie complessiva dell'unità immobiliare da suddividere sia inferiore a 120 mq. o comunque si dimostri impossibile rispettare il limite minimo di 60 mq. per tutte le unità frazionate. In quest'ultimo caso la deroga è concessa relativamente ad una sola unità immobiliare. Condizione comunque indispensabile alla concessione di tale deroga è che in tale caso l'intervento di frazionamento non comporti la modifica sostanziale del sistema dei collegamenti verticali e delle aperture esistenti.
  6. Potranno essere effettuati interventi di riapertura di porte e finestre esterne tamponate, senza modifica di forma, dimensioni e posizione. Solo nel caso in cui tali interventi sull'originario sistema delle aperture di un edificio o di parte di esso non consenta comunque il cambiamento di destinazione d'uso ammesso invece dalle presenti norme, sarà possibile valutare, in sede di rilascio di autorizzazione o concessione edilizia, la possibilità di introdurvi modifiche, esclusivamente nella misura minima sufficiente a rendere abitabile o agibile l'immobile, ai sensi delle attuali disposizioni normative e legislative e se salvaguardate l'integrità compositiva e le originarie caratteristiche architettoniche del complesso. Tale disposizione non si applica ai locali igienici sanitari ed in genere a tutti i locali di servizio e/o accessori.
  7. Gli interventi sugli spazi aperti dovranno essere finalizzati in generale a conservare lo spazio aperto esistente nei suoi caratteri tipologici e formali, nel rispetto dell'assetto storico e paesistico-ambientale.
4. cs2 - conservazione di tipo 2: interventi di ristrutturazione edilizia, limitatamente agli interventi del tipo d.1 e d.2, così come definiti al precedente art. 112, con le seguenti precisazioni:
  1. Gli interventi sugli elementi strutturali degli edifici potranno comportare soltanto alterazioni non sostanziali del funzionamento statico dell'edificio, cioè interventi che non modifichino la gerarchia statica e la distribuzione delle sollecitazioni se non in porzioni limitate del fabbricato e che mantengano in generale le caratteristiche strutturali esistenti.
  2. la realizzazione di soppalchi e di strutture di collegamento verticale interne è subordinata all'impiego di tecnologie leggere che garantiscano il minimo incremento di carico sulle strutture contigue;
  3. Gli interventi sugli elementi tecnici degli edifici non dovranno alterare i volumi esistenti, la superficie netta di pavimento e la quota degli orizzontamenti e della copertura;
  4. gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche ed all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili non dovranno comportare aggiunte ai volumi esistenti;
  5. Gli interventi di frazionamento negli edifici residenziali non dovranno comportare la realizzazione di unità immobiliari con Sn inferiore a 60 mq. Potranno essere concesse deroghe a tale limite, in sede di valutazione del progetto, quando la superficie complessiva dell'unità immobiliare da suddividere sia inferiore a 120 mq. o comunque si dimostri impossibile rispettare il limite minimo di 60 mq. per tutte le unità frazionate. In quest'ultimo caso la deroga è concessa relativamente ad una sola unità immobiliare. Condizione comunque indispensabile alla concessione di tale deroga è che in tale caso l'intervento di frazionamento non comporti la modifica sostanziale del sistema dei collegamenti verticali e delle aperture esistenti.
  6. Potranno essere effettuati interventi di riapertura di porte e finestre esterne tamponate, anche con parziale modifica di forma, dimensioni e posizione. Solo nel caso in cui tali interventi sull'originario sistema delle aperture di un edificio o di parte di esso non consenta comunque il cambiamento di destinazione d'uso ammesso invece dalle presenti norme, sarà possibile valutare, in sede di rilascio di autorizzazione o concessione edilizia, la possibilità di introdurvi ulteriori modifiche, esclusivamente nella misura minima sufficiente a rendere abitabile o agibile l'immobile, ai sensi delle attuali disposizioni normative e legislative. Tale disposizione non si applica ai locali igienici sanitari ed in genere a tutti i locali di servizio e/o accessori.
  7. Gli interventi sugli spazi aperti dovranno essere finalizzati al ridisegno generale degli elementi costitutivi.

Art. 115 Aree da sottoporre ad interventi di riqualificazione

1. Sono edifici, complessi e spazi aperti per i quali si rende necessaria un'operazione generale di riqualificazione allo scopo di migliorarne l'assetto morfologico, tipologico e materico.
2. In tali aree sono previsti e consentiti, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria, i seguenti interventi:
3. rq1 - riqualificazione di tipo 1: interventi di ristrutturazione edilizia, limitatamente agli interventi del tipo d.1 e d.2, così come definiti al precedente art.112, con le seguenti precisazioni:
  1. Gli interventi sugli elementi strutturali degli edifici potranno comportare soltanto alterazioni non sostanziali del funzionamento statico dell'edificio, cioè interventi che non modifichino la gerarchia statica e la distribuzione delle sollecitazioni se non in porzioni limitate del fabbricato e che mantengano in generale le caratteristiche strutturali esistenti. È ammesso il ricorso a materiali e tecnologie non tradizionali;
  2. Gli interventi sugli elementi tecnici degli edifici non dovranno alterare i volumi esistenti, la superficie netta di pavimento e la quota degli orizzontamenti e della copertura.
  3. gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche ed all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili non dovranno comportare aggiunte ai volumi esistenti;
  4. Potranno essere effettuati interventi di riapertura di porte e finestre esterne tamponate, anche con modifica di forma, dimensioni e posizione. Solo nel caso in cui tali interventi sull'originario sistema delle aperture di un edificio o di parte di esso non consenta comunque il cambiamento di destinazione d'uso ammesso invece dalle presenti norme, sarà possibile valutare, in sede di rilascio di autorizzazione o concessione edilizia, la possibilità di introdurvi ulteriori modifiche, esclusivamente nella misura minima sufficiente a rendere abitabile o agibile l'immobile, ai sensi delle attuali disposizioni normative e legislative. Tale disposizione non si applica ai locali igienici sanitari ed in genere a tutti i locali di servizio e/o accessori.
  5. Gli interventi sugli spazi aperti dovranno essere finalizzati al ridisegno generale degli elementi costitutivi.
4. rq2 - riqualificazione di tipo 2: interventi di ristrutturazione edilizia, limitatamente agli interventi del tipo d.1, d.2, d5 e d7, così come definiti al precedente art.112 e con le seguenti precisazioni:
  1. La realizzazione di pensiline è consentita nella misura massima del 5% della Superficie coperta dell'immobile sul quale vengono apposte.
  2. Gli interventi sugli elementi tecnici degli edifici non dovranno comportare la modifica della quota di copertura.
  3. Gli interventi sugli spazi aperti dovranno essere finalizzati al ridisegno generale degli elementi costitutivi.
5. rq3 - riqualificazione di tipo 3: interventi di ristrutturazione edilizia così come definiti al precedente art. 112 e con le seguenti precisazioni:
  1. La realizzazione di pensiline è consentita nella misura massima del 5% della Superficie coperta dell'immobile sul quale vengono apposte.
  2. Gli interventi sugli spazi aperti dovranno essere finalizzati al ridisegno generale degli elementi costitutivi.
6. rq4 - riqualificazione di tipo 4: interventi di ristrutturazione edilizia così come definiti al precedente art.112 e con le precisazioni di cui al precedente punto 5 oltre ad interventi di ricomposizione volumetrica così come definiti al precedente art.112.
7. rq5 - riqualificazione di tipo 5: interventi di ristrutturazione edilizia così come definiti al precedente art.112 e con le precisazioni di cui al precedente punto 5 oltre ad interventi di ampliamento per una superficie netta o accessoria massima pari al 15% della superficie netta esistente alla data di adozione del Regolamento Urbanistico o del 10% della superficie coperta nel caso di attività industriali e artigianali, così come definite al precedente art. 52. Sono, altresì, consentiti interventi ricomposizione volumetrica ossia quelli che comportano la parziale o totale demolizione di un edificio e la sua ricostruzione sullo stesso suolo, con il mantenimento del volume e del numero dei piani preesistente, anche con la modifica del rapporto preesistente tra superficie netta e superficie accessoria. Viene consentita una leggera traslazione dell'edificio.
8. rq6 - riqualificazione di tipo 6: interventi di ristrutturazione edilizia così come definiti al precedente art.112 e con le precisazioni di cui al precedente punto 5 oltre ad interventi di ampliamento volumetrico, di ristrutturazione urbanistica o completamento edilizio, da attuarsi secondo le seguenti indicazioni e parametri:
  • lotto minimo 400 mq. (solo nel caso di più di un lotto)
  • altezza massima 2 piani
  • rapporto di copertura max. 30%
  • indice di edificabilità fondiaria (Ef=Sn/Sf) massimo = 0,5
  • in caso di terreno in pendio l'edificio dovrà aderire al dislivello con 1 piano a monte e 2 piani a valle.
  • l'attuazione dell'intervento avverrà per intervento diretto. Dovrà, comunque, essere presentato un progetto unitario nel caso l'intervento interessi l'intera area rq6.
  • in attesa di adeguamento alla disciplina paesistica contenuta nel Piano di Indirizzo Territoriale regionale (PIT), gli interventi ricadenti nelle aree che interessano beni paesaggistici formalmente riconosciuti dovranno essere sottoposti a verifica paesistica attraverso la predisposizione di opportuna valutazione di inserimento paesaggistico.
9. rq7 - riqualificazione di tipo 7: interventi di ristrutturazione edilizia così come definiti al precedente art.112, interventi di ampliamento volumetrico, interventi di ristrutturazione urbanistica o completamento edilizio, da attuarsi secondo le seguenti indicazioni e parametri:
  • altezza massima 2 piani
  • rapporto di copertura max. 30%
  • indice di edificabilità fondiaria (Ef=Sn/Sf) massimo = 0,20
  • in caso di terreno in pendio l'edificio dovrà aderire al dislivello con 1 piano a monte e 2 piani a valle.
  • l'attuazione dell'intervento avverrà per intervento diretto. Dovrà, comunque, essere presentato un progetto unitario nel caso l'intervento interessi l'intera area rq7.
  • in attesa di adeguamento alla disciplina paesistica contenuta nel Piano di Indirizzo Territoriale regionale (PIT), gli interventi ricadenti nelle aree che interessano beni paesaggistici formalmente riconosciuti dovranno essere sottoposti a verifica paesistica attraverso la predisposizione di opportuna valutazione di inserimento paesaggistico.
10. rq8 - riqualificazione di tipo 8: interventi di ristrutturazione edilizia così come definiti al precedente art.112, interventi di ampliamento volumetrico, interventi di ristrutturazione urbanistica o completamento edilizio, da attuarsi secondo le seguenti indicazioni e parametri:
  • altezza massima 2 piani
  • rapporto di copertura max. 30%
  • indice di edificabilità fondiaria (Ef=Sn/Sf) massimo = 0,15
  • in caso di terreno in pendio l'edificio dovrà aderire al dislivello con 1 piano a monte e 2 piani a valle.
  • l'attuazione dell'intervento avverrà per intervento diretto. Dovrà, comunque, essere presentato un progetto unitario nel caso l'intervento interessi l'intera area rq8.
  • in attesa di adeguamento alla disciplina paesistica contenuta nel Piano di Indirizzo Territoriale regionale (PIT), gli interventi ricadenti nelle aree che interessano beni paesaggistici formalmente riconosciuti dovranno essere sottoposti a verifica paesistica attraverso la predisposizione di opportuna valutazione di inserimento paesaggistico.

Art. 116 Aree da sottoporre ad interventi di trasformazione

1. Sono edifici, complessi e spazi aperti per i quali si rende necessaria un'operazione di profonda trasformazione dell'attuale assetto morfologico, tipologico e materico.
2. In tali aree sono previsti e consentiti, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria, i seguenti interventi:
3. tr1: interventi di ristrutturazione edilizia così come definiti al precedente art.112 e con le precisazioni di cui al precedente art.115 punto 5 oltre ad interventi di ampliamento volumetrico, di ristrutturazione urbanistica o di completamento edilizio, da attuarsi secondo le seguenti indicazioni e parametri:
  • lotto minimo 400 mq. (solo nel caso di più lotti)
  • altezza massima 2 piani
  • rapporto di copertura max. 30%
  • indice di edificabilità fondiaria (Ef=Sn/Sf) massimo = 0,5
  • in caso di terreno in pendio l'edificio dovrà aderire al dislivello con 1 piano a monte e 2 piani a valle.
  • l'attuazione dell'intervento avverrà per intervento diretto. Dovrà, comunque, essere presentato un progetto unitario nel caso l'intervento interessi l'intera area tr1.
4. In attesa di adeguamento alla disciplina paesistica contenuta nel Piano di Indirizzo Territoriale regionale (PIT), gli interventi ricadenti nelle aree che interessano beni paesaggistici formalmente riconosciuti dovranno essere sottoposti a verifica paesistica attraverso la predisposizione di opportuna valutazione di inserimento paesaggistico.

CAPO III EDIFICI RURALI E CASE SPARSE

Art. 117 Criteri generali di intervento

1. Gli interventi sugli edifici rurali e sulle case sparse sono disciplinati attraverso schede normative riportate al successivo art.118. In esse sono riportati i tipi di intervento relativi ai singoli edifici, riferiti alle definizioni di cui al Capo II "Aree urbane", le prescrizioni particolari da rispettare, le modalità d'attuazione e quando necessario le indicazioni per il trattamento del suolo e per l'edificazione.
1 bis. Relativamente alle singole Schede normative (SP), con destinazione turistico-ricettiva, il dimensionamento massimo ammissibile (posti letto) è quello indicato nelle schede "Dimensionamento turistico-ricettivo" rispetto all'UTOE di appartenenza. (Allegato B presenti N.T.A.).
2. I testi ed i disegni in esse contenuti dovranno essere utilizzati con le precisazioni riportate al precedente art. 6.
3. Negli spazi aperti compresi all'interno delle aree di pertinenza degli edifici rurali, fermo restando il rispetto delle prescrizioni particolari riportate in ciascuna scheda, sono ammessi interventi di riassetto generale dell'area, pur nel rispetto dei caratteri tipologici e formali e nel rispetto dell'assetto storico e paesistico-ambientale esistente.
4. Per gli interventi sugli spazi aperti diversi da quelli di manutenzione ordinaria o straordinaria, è richiesta la redazione di un progetto, almeno in scala 1:500, relativo all'intera area di pertinenza, basato su di un rilievo dettagliato di tutti gli elementi vegetazionali e artificiali che la costituiscono, con l'indicazione di tutti gli interventi previsti.
5. Nelle aree di pertinenza è consentita la realizzazione di nuove recinzioni e piscine (nella misura di una per ogni area, salvo diversa prescrizione), previa presentazione di un progetto complessivo dell'area redatto con le modalità di cui al punto precedente, salvo diversa esplicita indicazione.
5 bis. Le aree di pertinenza individuate nelle schede normative possono subire lievi modifiche di perimetro sulla base di dimostrata impossibilità di realizzare, per motivi collegati alla morfologia e all'accessibilità, le necessarie opere funzionali ammesse dalla scheda normativa. In tal caso l'Amministrazione Comunale, nello spirito di salvaguardare l'integrità fisica, paesaggistica e funzionale del territorio, può, comunque, subordinare il rilascio del titolo abilitativo all'individuazione di un'area di pertinenza ritenuta più idonea di quella proposta.
6. Per gli edifici rurali e le case sparse disciplinate dalle schede normative, se non diversamente in esse riportato, sono consenti volumi interrati con solo accesso interno e nella misura massima del 30% della superficie coperta dell'edificio. Per tali edifici inoltre, anche se ricadenti nei sottosistemi V1, V2 e V4, non valgono le disposizioni degli artt. 43 e 44 della L.R. 1/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
6 bis. Nel caso di edifici con destinazione d'uso agricola contenuti nelle schede normative e ricadenti nei Sottosistemi V1, V2 e V4 se il richiedente dimostra di essere imprenditore agricolo (IAP), valgono le disposizioni di cui al Titolo IV - Capo III - "Il territorio rurale", con le prescrizioni che seguono in riferimento all'art. 43 della L.R. 1/2005:
  • -la sostituzione edilizia di cui all'art. 43 comma 1 punto c) è limitata ai soli annessi e purchè questi non presentino caratteri di interesse architettonico o documentale;
  • - gli interventi di cui all'art. 43 comma 4 punti a) e b) sono limitati ai soli annessi e purchè questi non presentino caratteri di interesse architettonico o documentale;
  • - per gli edifici principali (case coloniche, ville, castelli etc.) nel caso in cui nella Scheda normativa siano attribuite categorie riconducibili al restauro, alla conservazione, alla riqualificazione di tipo 1, gli interventi sono limitati secondo quanto prescritto rispettivamente dagli artt. 112 comma 3, 114, 115 comma 3 delle N.T.A. Previa dimostrata impossibilitaà di realizzare impianti tecnici all'interno degli edifici o in interrato, è consentita la realizzazione di un locale tecnico della dimensione minima indispensabile e purchè realizzato con tecnologie, materiali e finiture tradizionali e coerenti con l'edificio ed il contesto nonchè posizionato in modo da non compromettere il valore e l'immagine complessiva dell'edificio;
  • - nel caso di redazione di PAMAA, ai sensi dell'art. 42 della L.R. 1/2005 e del Regolamento d'attuazione 5R/2007, gli edifici devono essere in esso compresi.
    In questo caso non si applica il comma 6 del presente articolo e non si applica quanto disciplinato dalla scheda normativa.
7. Per gli edifici esistenti non compresi in schede normative e ricadenti nei sottosistemi V1, V2 e V4, valgono le disposizioni degli artt. 43, 44 e 45 della L.R. 1/2005 e successive modifiche ed integrazioni, fermi restando i criteri di intervento riportati nel presente articolo ovvero:
  • - nel caso di patrimonio edilizio con destinazione d'uso agricola si applica l'art. 43 della L.R. 1/2005 e s.m.i.,
  • - nel caso di patrimonio edilizio con destinazione d'uso non agricola si applicano gli artt. 44 e 45 della L.R. 1/2005 e s.m.i., in questo caso, sono, inoltre, ammessi interventi di ristrutturazione edilizia con esclusione delle addizioni funzionali d6 di cui all'art 112 delle presenti N.T.A.
7bis. Per gli edifici di cui al precedente punto 7. aventi alla data di adozione del Regolamento Urbanistico destinazione d'uso non agricola, ad esclusione di quelli ricadenti nel sottosistema V1, sono inoltre ammessi interventi di ampliamento "una tantum" pari al 20% della Superficie netta esistente e comunque entro un massimo di 90 mq. di Superficie netta.
8. Per tutti gli altri edifici non compresi nei precedenti punti e per i quali le tavv. "Usi del suolo e modalità d'intervento" non riportano nessuna indicazione, sono consentiti oltre gli interventi di manutenzione, quelli di riqualificazione di tipo 2 di cui al precedente art. 115 comma 4.
9. In aggiunta alle disposizioni particolari riportate nelle schede normative, valgono comunque le seguenti precisazioni:
10. Per gli edifici nei quali siano stati disposti interventi di conservazione, gli orizzontamenti devono essere realizzati in legno o acciaio, con elementi dell'orditura principale ben inseriti nelle murature portanti e ad esse collegati mediante legature metalliche o bolzoni; le tecniche impiegate per l'impalcato devono garantire, oltre a una sufficiente rigidezza, la massima leggerezza;
11. Per gli edifici nei quali siano stati disposti interventi di riqualificazione possono essere impiegati orizzontamenti in laterizio armato o latero-cemento, purché essi siano il più possibile leggeri e purché il cordolo di ancoraggio eventualmente necessario sia dimensionato in modo da essere il minimo possibile; è possibile realizzare inoltre coperture con struttura portante in laterizio armato o in latero-cemento, purché essi siano il più possibile leggeri; il manto deve comunque essere realizzato in laterizio.
12. Nel caso siano ammessi interventi di ampliamento e/o ricostruzione di edifici rurali in muratura, oppure nel caso in cui si realizzino nuove edificazioni in prossimità di preesistenti edifici in muratura, valgono le seguenti disposizioni:
  • gli edifici devono essere muniti di fondazioni adeguate, anche in relazione alla natura del substrato;
  • le strutture verticali, salvo diversa e specifica indicazione, devono essere realizzate in muratura di pietrame regolare o di mattoni pieni o semipieni, con esecuzione a regola d'arte, ossia con spessori pieni, cantonali ben ammorsati e giunti di malta ridotti;
  • le superfici, se intonacate, devono essere realizzate con intonaci a base di calce o, solo nelle parti basamentali o in presenza di forte umidità, intonaci misti;
  • le aperture devono avere forma e dimensioni analoghe a quelle degli edifici preesistenti, devono essere allineate in verticale garantendo il mantenimento di adeguati maschi murari e non devono comunque interessare parti staticamente rilevanti delle murature (cantonali, incroci a T, ecc.);
  • le coperture debbono essere a falde e avere struttura portante in legno e manto in coppi;
  • gli elementi di finitura devono essere analoghi a quelli degli edifici preesistenti; i pluviali dovranno essere in rame a sezione tonda.
  • nel caso di ampliamenti, deve essere verificata l'interazione con il fabbricato preesistente, eventualmente adeguandone le fondazioni; deve essere inoltre garantito l'ingranamento con le strutture preesistenti, mediante conci passanti e legature in legno (radicamenti) o metallo (grappe e catene).
13. Il cambio di destinazione agricola viene subordinato alla redazione di Programma Aziendale (PAMAA) con l'individuazione della "non strumentalità" degli immobili all'utilizzo dell'azienda nel caso si tratti di imprenditori agricoli (IAP), negli altri casi si applica la procedura dell'art. 45 della L.R. 1/2005.

Art. 118 Schede normative di riferimento per gli interventi