Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 109 Interventi consentiti e vietati

1. Il Regolamento Urbanistico, nel rispetto dei contenuti e delle indicazioni dello "Statuto dei luoghi" di cui al Titolo VI delle norme del Piano Strutturale, stabilisce e definisce i singoli tipi di intervento relativi a tutti gli edifici e spazi aperti.
2. Per ciascun'area individuata nelle tavv. "Usi del suolo e modalità d'intervento", è indicata la categoria d'intervento e la sua eventuale articolazione, attraverso una sigla che rimanda alle disposizioni di cui al successivo Capo II "Aree Urbane".
3. Gli interventi consentiti nelle diverse aree fanno riferimento alle definizioni generali degli interventi di cui agli artt. 78 e 79 della L.R. 1/2005 e riportati all'art.112 delle presenti norme, salvo limitazioni e/o precisazioni riferite agli elementi costituivi degli edifici, eventualmente riportate nei successivi artt. 113, 114, 115 e 116 delle presenti norme.
4. Quando l'indicazione del tipo di intervento si riferisce ad una parte del territorio ogni area ivi inclusa è assoggettata a quel tipo di intervento, con esclusione delle strade per le quali valgono le prescrizioni relative ai sistemi e sottosistemi.
5. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono estesi a tutti gli edifici e spazi aperti.
6. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono estesi a tutti gli edifici e spazi aperti con esclusione di quelli sottoposti ad intervento di restauro.
7. I diversi tipi di intervento sono articolati in operazioni che possono riferirsi sia agli edifici (opere interne ed opere esterne), sia agli spazi aperti. Essi riguardano qualunque tipo di edificio e di spazio aperto qualunque sia la loro destinazione d'uso.
7bis. Nel caso di "ruderi" o comunque in presenza di interventi che comportino la ricostruzione di parti consistenti del fabbricato, si dovrà necessariamente procedere all'individuazione della presunta conformazione originaria, attraverso una accurata ricerca storico documentale.
Il progetto di "ricostruzione" dovrà comunque caratterizzarsi come operazione sostanziale di recupero dei caratteri, oltre che della conformazione originaria del complesso dal punto di vista volumetrico architettonico.
In assenza di dati certi riferiti alle originarie quantità volumetriche e/o alla struttura morfologica, anche se non esplicitamente indicato, l'attuazione dell'intervento dovrà avvenire previo piano di recupero nell'ambito del quale saranno valutati e stabiliti e precisati tutti i parametri quantitativi, quelli qualitativi e le condizioni generali per il completo recupero e ricostruzione del manufatto. Tali indicazioni valgono anche nel caso di edifici per i quali non sia stato indicato il tipo di intervento nelle tavv. "Usi del suolo e modalità d'intervento" o nelle schede normative di riferimento per gli interventi sugli edifici rurali e le case sparse di cui all'art. 118.
7ter. Nel caso di edifici per i quali siano indicati interventi di restauro o risanamento conservativo e venga dettagliatamente dimostrato che l'edificio si trova, al momento dell'intervento, in stato di "rudere"e quindi si dimostra l'impossibilità di sottoporlo ad interventi di restauro, si applica quanto previsto al precedente comma 7 bis.
8. Negli interventi sugli edifici esistenti è sempre vietato:
  • l'impiego di elementi e materiali per i quali non sia nota la compatibilità chimica, fisica e meccanica con gli elementi e materiali originari;
  • l'aumento consistente del peso proprio degli elementi strutturali o dei sovraccarichi, con pregiudizio della resistenza di alcune parti o dell'intero fabbricato;
  • l'inserimento di elementi la cui rigidezza, superiore a quella delle parti adiacenti, possa indurre effetti nocivi sulla stabilità dell'intero edificio o di sue parti.
8 bis. Nel Sistema ambientale e nei relativi Sottosistemi e Ambiti considerati zone a prevalente o esclusiva funzione agricola, non è ammessa la nuova edificazione a destinazione residenziale. Per gli edifici ricadenti in tale Sistema e nei relativi Sottosistemi ed Ambiti di cui agli artt. 60, 61, 62, 63,64, 65, 66, 67 delle presenti N.T.A. la funzione residenziale è esclusivamente legata ad interventi sul patrimonio edilizio esistente. 9. Per gli edifici ricadenti in aree da sottoporre ad interventi di conservazione e/o di riqualificazione, al solo scopo di agevolare il mantenimento delle funzioni residenziali in atto o l'eventuale recupero delle stesse nel rispetto delle caratteristiche, sono ammesse deroghe alle vigenti disposizioni in materia di altezze minime interpiano e di standard tecnologici e igienico sanitari, in riferimento ai disposti dell'art.4 della L.R. 21 maggio 1980 n.59.
10. Negli interventi sugli spazi aperti è sempre vietato:
  • l'impiego diffuso di specie vegetazionali non autoctone né consolidate rispetto agli spazi aperti in oggetto;
  • l'impiego di elementi e materiali per i quali non sia nota la compatibilità chimica, fisica e meccanica con gli elementi e materiali originari.
10 bis. Negli spazi aperti, all'interno delle aree urbane appartenenti ai Sottosistemi R2 e R3 e sottoposte ad interventi di riqualificazione rq4, rq5, è ammessa, una tantum, la realizzazione di piccole strutture di supporto alla residenza adibite a ricovero attrezzi e materiali per la manutenzione e gestione degli spazi aperti di pertinenza a condizione che:
  • - non siano già presenti manufatti adibiti a tale scopo;
  • - la superficie complessiva non superi i mq. 15 e l'altezza max i ml. 2,40. Tale superficie complessiva massima dovrà, comunque, essere valutata anche sulla base della dimensione e delle caratteristiche del lotto;
  • - tali manufatti siano posizionati in modo da ridurre al minimo l'impatto visivo e comunque nella parte tergale del lotto e non prospicienti pubbliche vie;
  • - vengano realizzati con caratteri coerenti con il contesto.
10 ter. Negli spazi aperti, all'interno delle aree urbane possono essere realizzate strutture temporanee destinate a serre, che non siano a servizio di attività agricola, solo alle seguenti condizioni:
  • - siano destinate a mera protezione delle essenze vegetali;
  • - siano strutture stagionali limitate al periodo invernale;
  • - siano di dimensioni (superficie complessiva max mq. 35) e tipologie tali da renderne inequivocabile la loro utilizzazione a serra;
  • - siano realizzate con materiale leggero che consenta il passaggio della luce in ogni sua parte;
  • - non siano ancorate stabilmente al suolo;
  • - siano rimosse al termine del periodo invernale.
11. In tutte le definizioni relative alle modalità di intervento contenute nelle presenti norme, compreso le schede degli "Schemi Direttori" e degli "Edifici rurali e case sparse", valgono le definizioni riportate nel glossario di cui al successivo art.110.

Art. 110 Glossario interventi

  1. Consolidamento: insieme di operazioni finalizzate al recupero della resistenza e della efficienza statica, anche con miglioramento delle caratteristiche meccaniche originarie;
  2. Modifica: insieme di operazioni che comporta l'introduzione di nuovi elementi e l'eliminazione di elementi esistenti o di parti di essi;
  3. Protezione: insieme di operazioni finalizzate alla tutela e alla conservazione delle condizioni esistenti di elementi architettonici o di parti di essi;
  4. Pulitura: insieme di operazioni finalizzate alla rimozione della patina superficiale di detriti, in genere riferito alle superfici lapidee (faccia a vista o di elementi decorativi), agli intonaci, alle superfici degli elementi metallici e lignei;
  5. Rifacimento (o rinnovo): operazione di sostituzione reimpiegando stessi materiali e stesse tecnologie dell'elemento sostituito;
  6. Ripristino (o riparazione): insieme di operazioni finalizzate al recupero delle condizioni originarie, senza alterazioni delle caratteristiche esistenti;
  7. Sostituzione: insieme di operazioni finalizzate alla messa in opera di nuovi elementi (o parti di essi) al posto di elementi esistenti, con l'uso di materiali e tecnologie anche differenti da quelli esistenti.

Art. 111 Definizione degli elementi costitutivi degli edifici

  1. sono elementi strutturali:
    • le strutture di fondazione;
    • le strutture verticali continue e puntiformi;
    • le strutture orizzontali piane: solai, terrazzi e balconi
    • le strutture voltate;
    • le strutture di collegamento verticale: scale, ascensori e montacarichi;
    • le strutture di copertura di qualsiasi tipo;
    • i porticati e le logge;
    • gli elementi di presidio statico catene, speroni, etc.
  2. sono elementi complementari interni:
    • le pareti non portanti;
    • le controsoffittature piane e voltate;
    • i soppalchi;
  3. sono elementi complementari esterni:
    • le aperture: finestre, porte, etc.
    • i lucernari
    • le pensiline;
  4. sono elementi di finitura:
    • le superfici parietali esterne: intonaci, coloriture esterne, superfici murarie faccia a vista;
    • gli elementi decorativi: marcapiani, elementi delimitanti le aperture, etc.;
    • gli infissi, i serramenti ed i sistemi di oscuramento;
    • le ringhiere e le inferriate;
    • gli elementi non strutturali della copertura;
  5. sono elementi tecnici:
    • gli impianti tecnologici;
    • i sistemi di protezione degli orizzontamenti e delle strutture verticali (gattaiolati, vespai, scannafossi, drenaggi, etc.).

Art. 112 Definizioni generali degli interventi sul patrimonio edilizio esistente (in riferimento agli artt. 78 e 79 della L.R. 1/2005)

  1. a) interventi di manutenzione ordinaria, ossia quelli riguardanti la riparazione, il rinnovamento e la sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Devono riguardare solo gli elementi di finitura e quelli tecnici, senza alterare gli elementi strutturali, la divisione dei locali, le caratteristiche originarie e la sua destinazione.
  2. b) interventi di manutenzione straordinaria, ossia le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico - sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari; detti interventi non possono comportare modifiche della destinazione d'uso;
  3. c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, ossia quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essa compatibili; tali interventi comprendono:
    c.1) il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio;
    c.2) l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso;
    c.3) l'eliminazione degli elementi estranei a l'organismo edilizio;
    c.4) gli interventi sistematici, eseguiti mantenendo gli elementi tipologici formali e strutturali dell'organismo edilizio, volti a conseguire l'adeguamento funzionale degli edifici, ancorché recenti;
  4. d) interventi di ristrutturazione edilizia, ossia quegli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente; tali interventi comprendono:
    d.1) il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio;
    d.2) la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;
    d.3) le demolizioni con fedele ricostruzione degli edifici, intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata con gli stessi materiali o con materiali analoghi, nonchè nella stessa collocazione e con lo stesso ingombro planivolumetrico, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;
    d.4) la demolizione di volumi secondari, facenti parte di un medesimo organismo edilizio, e la loro ricostruzione in diversa collocazione nella stessa quantità o in quantità inferiore ancorché sul lotto di pertinenza;
    d.5) le addizioni, anche in deroga agli indici di fabbricabilità per realizzare i servizi igienici e i volumi tecnici nonché le autorimesse pertinenziali all'interno dei centri abitati;
    d.6) il rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile senza che si costituiscano nuove unità immobiliari.
    d.7)interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche ed all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, anche in aggiunta ai volumi esistenti e in deroga agli indici di fabbricabilità.
  5. e) Sono, altresì, interventi di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 79 comma 2 lettera d) della L.R. 1/2005, gli interventi per il recupero abitativo dei sottotetti ai sensi della L.R. 5/2010 "Norme per il recupero abitativo dei sottotetti". I progetti relativi a tali interventi sono sottoposti al parere preventivo delle Aziende USL competenti per il territorio.
  6. e) gli interventi di sostituzione edilizia, intesi come demolizione e ricostruzione di volumi esistenti non assimilabile alla ristrutturazione edilizia, anche con diversa articolazione, collocazione e destinazione d'uso, senza alcun intervento sulle opere di urbanizzazione.
  7. f) interventi di ampliamento volumetrico, ossia le addizioni volumetriche agli edifici esistenti non assimilate alla ristrutturazione edilizia.
  8. g) gli interventi di ristrutturazione urbanistica, cioé quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.