Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 113 Aree da sottoporre ad interventi di restauro

1. Sono edifici, complessi e spazi aperti che necessitano di interventi volti ad assicurarne, migliorarne e/o reintegrarne la funzionalità. Ad essi viene riconosciuto carattere urbanistico ed architettonico significativo e valore culturale ed ambientale, per connotazione tipologica o di aggregazione, per testimonianza storica.
2. In tali aree sono previsti e consentiti, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria, i seguenti interventi:
re - interventi di restauro e risanamento conservativo, così come definiti al precedente art.112, con le seguenti precisazioni:
  1. Gli interventi sugli edifici potranno comportare l'eliminazione di parti che ne alterano l'assetto, compromettendone stabilità, fruibilità e riconoscibilità mentre potranno essere compiuti interventi di consolidamento e ricostruzione delle parti crollate o demolite.
  2. Gli interventi sugli elementi strutturali degli edifici potranno comportare soltanto alterazioni non sostanziali del funzionamento statico dell'edificio e non dovranno modificare la gerarchia statica e la distribuzione delle sollecitazioni se non in porzioni limitate del fabbricato mantenendo in generale le caratteristiche strutturali esistenti. Gli interventi potranno prevedere l'impiego di tecniche non tradizionali, purché il ricorso ad esse sia strumentale alla conservazione del fabbricato o di una sua parte.
  3. Gli interventi sugli elementi complementari e di finitura degli edifici esistenti potranno comportare operazioni di pulizia e di limitato e parziale rifacimento, oltre che interventi di protezione e consolidamento, mentre gli interventi di sostituzione e nuova realizzazione, fermi restando quelli definiti alla lettera c.2 del precedente art.112, saranno limitati ai soli elementi complementari interni;
  4. Gli interventi sugli elementi tecnici degli edifici potranno comportare l'integrazione e la realizzazione di nuovi impianti tecnologici che non dovranno comunque alterare i volumi esistenti, la superficie netta di pavimento e la quota degli orizzontamenti e della copertura.
  5. Gli interventi di frazionamento negli edifici residenziali non dovranno comportare la realizzazione di unità immobiliari con Sn inferiore a 60 mq. Potranno essere concesse deroghe a tale limite, in sede di valutazione del progetto, quando la superficie complessiva dell'unità immobiliare da suddividere sia inferiore a 120 mq. o comunque si dimostri impossibile rispettare il limite minimo di 60 mq. per tutte le unità frazionate. In quest'ultimo caso la deroga è concessa relativamente ad una sola unità immobiliare. Condizione comunque indispensabile alla concessione di tale deroga è che in tale caso l'intervento di frazionamento non comporti la modifica sostanziale del sistema dei collegamenti verticali e delle aperture esistenti.
  6. Gli interventi sugli spazi aperti dovranno essere finalizzati a conservare lo spazio aperto esistente nei suoi caratteri tipologici e formali, nel rispetto dell'assetto storico e paesistico-ambientale.

Art. 114 Aree da sottoporre ad interventi di conservazione

1. Sono edifici, complessi e spazi aperti per i quali si rendono necessari interventi volti al mantenimento e/o al recupero della loro struttura morfologica, tipologica e materica.
2. In tali aree sono previsti e consentiti, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria, i seguenti interventi:
3. cs1 - conservazione di tipo 1: interventi di restauro e risanamento conservativo, così come definiti al precedente art.112, con le seguenti precisazioni:
  1. Gli interventi sugli elementi strutturali degli edifici potranno comportare soltanto alterazioni non sostanziali del funzionamento statico dell'edificio, cioè interventi che non modifichino la gerarchia statica e la distribuzione delle sollecitazioni se non in porzioni limitate del fabbricato e che mantengano in generale le caratteristiche strutturali esistenti.
  2. Gli interventi sugli elementi di completamento e di finitura degli edifici esistenti potranno comportare operazioni di pulizia, protezione, rifacimento e consolidamento, mentre gli interventi di sostituzione e nuova realizzazione, fermi restando quelli definiti alla lettera c.2 del precedente art.112, saranno limitati ai soli elementi complementari interni;
  3. la realizzazione di soppalchi e di strutture di collegamento verticale interne è subordinata all'impiego di tecnologie leggere che garantiscano il minimo incremento di carico sulle strutture contigue;
  4. Gli interventi sugli elementi tecnici degli edifici potranno comportare l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi impianti tecnologici senza alterare i volumi esistenti, la superficie netta di pavimento e la quota degli orizzontamenti e della copertura.
  5. Gli interventi di frazionamento negli edifici residenziali non dovranno comportare la realizzazione di unità immobiliari con Sn inferiore a 60 mq. Potranno essere concesse deroghe a tale limite, in sede di valutazione del progetto, quando la superficie complessiva dell'unità immobiliare da suddividere sia inferiore a 120 mq. o comunque si dimostri impossibile rispettare il limite minimo di 60 mq. per tutte le unità frazionate. In quest'ultimo caso la deroga è concessa relativamente ad una sola unità immobiliare. Condizione comunque indispensabile alla concessione di tale deroga è che in tale caso l'intervento di frazionamento non comporti la modifica sostanziale del sistema dei collegamenti verticali e delle aperture esistenti.
  6. Potranno essere effettuati interventi di riapertura di porte e finestre esterne tamponate, senza modifica di forma, dimensioni e posizione. Solo nel caso in cui tali interventi sull'originario sistema delle aperture di un edificio o di parte di esso non consenta comunque il cambiamento di destinazione d'uso ammesso invece dalle presenti norme, sarà possibile valutare, in sede di rilascio di autorizzazione o concessione edilizia, la possibilità di introdurvi modifiche, esclusivamente nella misura minima sufficiente a rendere abitabile o agibile l'immobile, ai sensi delle attuali disposizioni normative e legislative e se salvaguardate l'integrità compositiva e le originarie caratteristiche architettoniche del complesso. Tale disposizione non si applica ai locali igienici sanitari ed in genere a tutti i locali di servizio e/o accessori.
  7. Gli interventi sugli spazi aperti dovranno essere finalizzati in generale a conservare lo spazio aperto esistente nei suoi caratteri tipologici e formali, nel rispetto dell'assetto storico e paesistico-ambientale.
4. cs2 - conservazione di tipo 2: interventi di ristrutturazione edilizia, limitatamente agli interventi del tipo d.1 e d.2, così come definiti al precedente art. 112, con le seguenti precisazioni:
  1. Gli interventi sugli elementi strutturali degli edifici potranno comportare soltanto alterazioni non sostanziali del funzionamento statico dell'edificio, cioè interventi che non modifichino la gerarchia statica e la distribuzione delle sollecitazioni se non in porzioni limitate del fabbricato e che mantengano in generale le caratteristiche strutturali esistenti.
  2. la realizzazione di soppalchi e di strutture di collegamento verticale interne è subordinata all'impiego di tecnologie leggere che garantiscano il minimo incremento di carico sulle strutture contigue;
  3. Gli interventi sugli elementi tecnici degli edifici non dovranno alterare i volumi esistenti, la superficie netta di pavimento e la quota degli orizzontamenti e della copertura;
  4. gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche ed all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili non dovranno comportare aggiunte ai volumi esistenti;
  5. Gli interventi di frazionamento negli edifici residenziali non dovranno comportare la realizzazione di unità immobiliari con Sn inferiore a 60 mq. Potranno essere concesse deroghe a tale limite, in sede di valutazione del progetto, quando la superficie complessiva dell'unità immobiliare da suddividere sia inferiore a 120 mq. o comunque si dimostri impossibile rispettare il limite minimo di 60 mq. per tutte le unità frazionate. In quest'ultimo caso la deroga è concessa relativamente ad una sola unità immobiliare. Condizione comunque indispensabile alla concessione di tale deroga è che in tale caso l'intervento di frazionamento non comporti la modifica sostanziale del sistema dei collegamenti verticali e delle aperture esistenti.
  6. Potranno essere effettuati interventi di riapertura di porte e finestre esterne tamponate, anche con parziale modifica di forma, dimensioni e posizione. Solo nel caso in cui tali interventi sull'originario sistema delle aperture di un edificio o di parte di esso non consenta comunque il cambiamento di destinazione d'uso ammesso invece dalle presenti norme, sarà possibile valutare, in sede di rilascio di autorizzazione o concessione edilizia, la possibilità di introdurvi ulteriori modifiche, esclusivamente nella misura minima sufficiente a rendere abitabile o agibile l'immobile, ai sensi delle attuali disposizioni normative e legislative. Tale disposizione non si applica ai locali igienici sanitari ed in genere a tutti i locali di servizio e/o accessori.
  7. Gli interventi sugli spazi aperti dovranno essere finalizzati al ridisegno generale degli elementi costitutivi.

Art. 115 Aree da sottoporre ad interventi di riqualificazione

1. Sono edifici, complessi e spazi aperti per i quali si rende necessaria un'operazione generale di riqualificazione allo scopo di migliorarne l'assetto morfologico, tipologico e materico.
2. In tali aree sono previsti e consentiti, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria, i seguenti interventi:
3. rq1 - riqualificazione di tipo 1: interventi di ristrutturazione edilizia, limitatamente agli interventi del tipo d.1 e d.2, così come definiti al precedente art.112, con le seguenti precisazioni:
  1. Gli interventi sugli elementi strutturali degli edifici potranno comportare soltanto alterazioni non sostanziali del funzionamento statico dell'edificio, cioè interventi che non modifichino la gerarchia statica e la distribuzione delle sollecitazioni se non in porzioni limitate del fabbricato e che mantengano in generale le caratteristiche strutturali esistenti. È ammesso il ricorso a materiali e tecnologie non tradizionali;
  2. Gli interventi sugli elementi tecnici degli edifici non dovranno alterare i volumi esistenti, la superficie netta di pavimento e la quota degli orizzontamenti e della copertura.
  3. gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche ed all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili non dovranno comportare aggiunte ai volumi esistenti;
  4. Potranno essere effettuati interventi di riapertura di porte e finestre esterne tamponate, anche con modifica di forma, dimensioni e posizione. Solo nel caso in cui tali interventi sull'originario sistema delle aperture di un edificio o di parte di esso non consenta comunque il cambiamento di destinazione d'uso ammesso invece dalle presenti norme, sarà possibile valutare, in sede di rilascio di autorizzazione o concessione edilizia, la possibilità di introdurvi ulteriori modifiche, esclusivamente nella misura minima sufficiente a rendere abitabile o agibile l'immobile, ai sensi delle attuali disposizioni normative e legislative. Tale disposizione non si applica ai locali igienici sanitari ed in genere a tutti i locali di servizio e/o accessori.
  5. Gli interventi sugli spazi aperti dovranno essere finalizzati al ridisegno generale degli elementi costitutivi.
4. rq2 - riqualificazione di tipo 2: interventi di ristrutturazione edilizia, limitatamente agli interventi del tipo d.1, d.2, d5 e d7, così come definiti al precedente art.112 e con le seguenti precisazioni:
  1. La realizzazione di pensiline è consentita nella misura massima del 5% della Superficie coperta dell'immobile sul quale vengono apposte.
  2. Gli interventi sugli elementi tecnici degli edifici non dovranno comportare la modifica della quota di copertura.
  3. Gli interventi sugli spazi aperti dovranno essere finalizzati al ridisegno generale degli elementi costitutivi.
5. rq3 - riqualificazione di tipo 3: interventi di ristrutturazione edilizia così come definiti al precedente art. 112 e con le seguenti precisazioni:
  1. La realizzazione di pensiline è consentita nella misura massima del 5% della Superficie coperta dell'immobile sul quale vengono apposte.
  2. Gli interventi sugli spazi aperti dovranno essere finalizzati al ridisegno generale degli elementi costitutivi.
6. rq4 - riqualificazione di tipo 4: interventi di ristrutturazione edilizia così come definiti al precedente art.112 e con le precisazioni di cui al precedente punto 5 oltre ad interventi di ricomposizione volumetrica così come definiti al precedente art.112.
7. rq5 - riqualificazione di tipo 5: interventi di ristrutturazione edilizia così come definiti al precedente art.112 e con le precisazioni di cui al precedente punto 5 oltre ad interventi di ampliamento per una superficie netta o accessoria massima pari al 15% della superficie netta esistente alla data di adozione del Regolamento Urbanistico o del 10% della superficie coperta nel caso di attività industriali e artigianali, così come definite al precedente art. 52. Sono, altresì, consentiti interventi ricomposizione volumetrica ossia quelli che comportano la parziale o totale demolizione di un edificio e la sua ricostruzione sullo stesso suolo, con il mantenimento del volume e del numero dei piani preesistente, anche con la modifica del rapporto preesistente tra superficie netta e superficie accessoria. Viene consentita una leggera traslazione dell'edificio.
8. rq6 - riqualificazione di tipo 6: interventi di ristrutturazione edilizia così come definiti al precedente art.112 e con le precisazioni di cui al precedente punto 5 oltre ad interventi di ampliamento volumetrico, di ristrutturazione urbanistica o completamento edilizio, da attuarsi secondo le seguenti indicazioni e parametri:
  • lotto minimo 400 mq. (solo nel caso di più di un lotto)
  • altezza massima 2 piani
  • rapporto di copertura max. 30%
  • indice di edificabilità fondiaria (Ef=Sn/Sf) massimo = 0,5
  • in caso di terreno in pendio l'edificio dovrà aderire al dislivello con 1 piano a monte e 2 piani a valle.
  • l'attuazione dell'intervento avverrà per intervento diretto. Dovrà, comunque, essere presentato un progetto unitario nel caso l'intervento interessi l'intera area rq6.
  • in attesa di adeguamento alla disciplina paesistica contenuta nel Piano di Indirizzo Territoriale regionale (PIT), gli interventi ricadenti nelle aree che interessano beni paesaggistici formalmente riconosciuti dovranno essere sottoposti a verifica paesistica attraverso la predisposizione di opportuna valutazione di inserimento paesaggistico.
9. rq7 - riqualificazione di tipo 7: interventi di ristrutturazione edilizia così come definiti al precedente art.112, interventi di ampliamento volumetrico, interventi di ristrutturazione urbanistica o completamento edilizio, da attuarsi secondo le seguenti indicazioni e parametri:
  • altezza massima 2 piani
  • rapporto di copertura max. 30%
  • indice di edificabilità fondiaria (Ef=Sn/Sf) massimo = 0,20
  • in caso di terreno in pendio l'edificio dovrà aderire al dislivello con 1 piano a monte e 2 piani a valle.
  • l'attuazione dell'intervento avverrà per intervento diretto. Dovrà, comunque, essere presentato un progetto unitario nel caso l'intervento interessi l'intera area rq7.
  • in attesa di adeguamento alla disciplina paesistica contenuta nel Piano di Indirizzo Territoriale regionale (PIT), gli interventi ricadenti nelle aree che interessano beni paesaggistici formalmente riconosciuti dovranno essere sottoposti a verifica paesistica attraverso la predisposizione di opportuna valutazione di inserimento paesaggistico.
10. rq8 - riqualificazione di tipo 8: interventi di ristrutturazione edilizia così come definiti al precedente art.112, interventi di ampliamento volumetrico, interventi di ristrutturazione urbanistica o completamento edilizio, da attuarsi secondo le seguenti indicazioni e parametri:
  • altezza massima 2 piani
  • rapporto di copertura max. 30%
  • indice di edificabilità fondiaria (Ef=Sn/Sf) massimo = 0,15
  • in caso di terreno in pendio l'edificio dovrà aderire al dislivello con 1 piano a monte e 2 piani a valle.
  • l'attuazione dell'intervento avverrà per intervento diretto. Dovrà, comunque, essere presentato un progetto unitario nel caso l'intervento interessi l'intera area rq8.
  • in attesa di adeguamento alla disciplina paesistica contenuta nel Piano di Indirizzo Territoriale regionale (PIT), gli interventi ricadenti nelle aree che interessano beni paesaggistici formalmente riconosciuti dovranno essere sottoposti a verifica paesistica attraverso la predisposizione di opportuna valutazione di inserimento paesaggistico.

Art. 116 Aree da sottoporre ad interventi di trasformazione

1. Sono edifici, complessi e spazi aperti per i quali si rende necessaria un'operazione di profonda trasformazione dell'attuale assetto morfologico, tipologico e materico.
2. In tali aree sono previsti e consentiti, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria, i seguenti interventi:
3. tr1: interventi di ristrutturazione edilizia così come definiti al precedente art.112 e con le precisazioni di cui al precedente art.115 punto 5 oltre ad interventi di ampliamento volumetrico, di ristrutturazione urbanistica o di completamento edilizio, da attuarsi secondo le seguenti indicazioni e parametri:
  • lotto minimo 400 mq. (solo nel caso di più lotti)
  • altezza massima 2 piani
  • rapporto di copertura max. 30%
  • indice di edificabilità fondiaria (Ef=Sn/Sf) massimo = 0,5
  • in caso di terreno in pendio l'edificio dovrà aderire al dislivello con 1 piano a monte e 2 piani a valle.
  • l'attuazione dell'intervento avverrà per intervento diretto. Dovrà, comunque, essere presentato un progetto unitario nel caso l'intervento interessi l'intera area tr1.
4. In attesa di adeguamento alla disciplina paesistica contenuta nel Piano di Indirizzo Territoriale regionale (PIT), gli interventi ricadenti nelle aree che interessano beni paesaggistici formalmente riconosciuti dovranno essere sottoposti a verifica paesistica attraverso la predisposizione di opportuna valutazione di inserimento paesaggistico.