Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 117 Criteri generali di intervento

1. Gli interventi sugli edifici rurali e sulle case sparse sono disciplinati attraverso schede normative riportate al successivo art.118. In esse sono riportati i tipi di intervento relativi ai singoli edifici, riferiti alle definizioni di cui al Capo II "Aree urbane", le prescrizioni particolari da rispettare, le modalità d'attuazione e quando necessario le indicazioni per il trattamento del suolo e per l'edificazione.
1 bis. Relativamente alle singole Schede normative (SP), con destinazione turistico-ricettiva, il dimensionamento massimo ammissibile (posti letto) è quello indicato nelle schede "Dimensionamento turistico-ricettivo" rispetto all'UTOE di appartenenza. (Allegato B presenti N.T.A.).
2. I testi ed i disegni in esse contenuti dovranno essere utilizzati con le precisazioni riportate al precedente art. 6.
3. Negli spazi aperti compresi all'interno delle aree di pertinenza degli edifici rurali, fermo restando il rispetto delle prescrizioni particolari riportate in ciascuna scheda, sono ammessi interventi di riassetto generale dell'area, pur nel rispetto dei caratteri tipologici e formali e nel rispetto dell'assetto storico e paesistico-ambientale esistente.
4. Per gli interventi sugli spazi aperti diversi da quelli di manutenzione ordinaria o straordinaria, è richiesta la redazione di un progetto, almeno in scala 1:500, relativo all'intera area di pertinenza, basato su di un rilievo dettagliato di tutti gli elementi vegetazionali e artificiali che la costituiscono, con l'indicazione di tutti gli interventi previsti.
5. Nelle aree di pertinenza è consentita la realizzazione di nuove recinzioni e piscine (nella misura di una per ogni area, salvo diversa prescrizione), previa presentazione di un progetto complessivo dell'area redatto con le modalità di cui al punto precedente, salvo diversa esplicita indicazione.
5 bis. Le aree di pertinenza individuate nelle schede normative possono subire lievi modifiche di perimetro sulla base di dimostrata impossibilità di realizzare, per motivi collegati alla morfologia e all'accessibilità, le necessarie opere funzionali ammesse dalla scheda normativa. In tal caso l'Amministrazione Comunale, nello spirito di salvaguardare l'integrità fisica, paesaggistica e funzionale del territorio, può, comunque, subordinare il rilascio del titolo abilitativo all'individuazione di un'area di pertinenza ritenuta più idonea di quella proposta.
6. Per gli edifici rurali e le case sparse disciplinate dalle schede normative, se non diversamente in esse riportato, sono consenti volumi interrati con solo accesso interno e nella misura massima del 30% della superficie coperta dell'edificio. Per tali edifici inoltre, anche se ricadenti nei sottosistemi V1, V2 e V4, non valgono le disposizioni degli artt. 43 e 44 della L.R. 1/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
6 bis. Nel caso di edifici con destinazione d'uso agricola contenuti nelle schede normative e ricadenti nei Sottosistemi V1, V2 e V4 se il richiedente dimostra di essere imprenditore agricolo (IAP), valgono le disposizioni di cui al Titolo IV - Capo III - "Il territorio rurale", con le prescrizioni che seguono in riferimento all'art. 43 della L.R. 1/2005:
  • -la sostituzione edilizia di cui all'art. 43 comma 1 punto c) è limitata ai soli annessi e purchè questi non presentino caratteri di interesse architettonico o documentale;
  • - gli interventi di cui all'art. 43 comma 4 punti a) e b) sono limitati ai soli annessi e purchè questi non presentino caratteri di interesse architettonico o documentale;
  • - per gli edifici principali (case coloniche, ville, castelli etc.) nel caso in cui nella Scheda normativa siano attribuite categorie riconducibili al restauro, alla conservazione, alla riqualificazione di tipo 1, gli interventi sono limitati secondo quanto prescritto rispettivamente dagli artt. 112 comma 3, 114, 115 comma 3 delle N.T.A. Previa dimostrata impossibilitaà di realizzare impianti tecnici all'interno degli edifici o in interrato, è consentita la realizzazione di un locale tecnico della dimensione minima indispensabile e purchè realizzato con tecnologie, materiali e finiture tradizionali e coerenti con l'edificio ed il contesto nonchè posizionato in modo da non compromettere il valore e l'immagine complessiva dell'edificio;
  • - nel caso di redazione di PAMAA, ai sensi dell'art. 42 della L.R. 1/2005 e del Regolamento d'attuazione 5R/2007, gli edifici devono essere in esso compresi.
    In questo caso non si applica il comma 6 del presente articolo e non si applica quanto disciplinato dalla scheda normativa.
7. Per gli edifici esistenti non compresi in schede normative e ricadenti nei sottosistemi V1, V2 e V4, valgono le disposizioni degli artt. 43, 44 e 45 della L.R. 1/2005 e successive modifiche ed integrazioni, fermi restando i criteri di intervento riportati nel presente articolo ovvero:
  • - nel caso di patrimonio edilizio con destinazione d'uso agricola si applica l'art. 43 della L.R. 1/2005 e s.m.i.,
  • - nel caso di patrimonio edilizio con destinazione d'uso non agricola si applicano gli artt. 44 e 45 della L.R. 1/2005 e s.m.i., in questo caso, sono, inoltre, ammessi interventi di ristrutturazione edilizia con esclusione delle addizioni funzionali d6 di cui all'art 112 delle presenti N.T.A.
7bis. Per gli edifici di cui al precedente punto 7. aventi alla data di adozione del Regolamento Urbanistico destinazione d'uso non agricola, ad esclusione di quelli ricadenti nel sottosistema V1, sono inoltre ammessi interventi di ampliamento "una tantum" pari al 20% della Superficie netta esistente e comunque entro un massimo di 90 mq. di Superficie netta.
8. Per tutti gli altri edifici non compresi nei precedenti punti e per i quali le tavv. "Usi del suolo e modalità d'intervento" non riportano nessuna indicazione, sono consentiti oltre gli interventi di manutenzione, quelli di riqualificazione di tipo 2 di cui al precedente art. 115 comma 4.
9. In aggiunta alle disposizioni particolari riportate nelle schede normative, valgono comunque le seguenti precisazioni:
10. Per gli edifici nei quali siano stati disposti interventi di conservazione, gli orizzontamenti devono essere realizzati in legno o acciaio, con elementi dell'orditura principale ben inseriti nelle murature portanti e ad esse collegati mediante legature metalliche o bolzoni; le tecniche impiegate per l'impalcato devono garantire, oltre a una sufficiente rigidezza, la massima leggerezza;
11. Per gli edifici nei quali siano stati disposti interventi di riqualificazione possono essere impiegati orizzontamenti in laterizio armato o latero-cemento, purché essi siano il più possibile leggeri e purché il cordolo di ancoraggio eventualmente necessario sia dimensionato in modo da essere il minimo possibile; è possibile realizzare inoltre coperture con struttura portante in laterizio armato o in latero-cemento, purché essi siano il più possibile leggeri; il manto deve comunque essere realizzato in laterizio.
12. Nel caso siano ammessi interventi di ampliamento e/o ricostruzione di edifici rurali in muratura, oppure nel caso in cui si realizzino nuove edificazioni in prossimità di preesistenti edifici in muratura, valgono le seguenti disposizioni:
  • gli edifici devono essere muniti di fondazioni adeguate, anche in relazione alla natura del substrato;
  • le strutture verticali, salvo diversa e specifica indicazione, devono essere realizzate in muratura di pietrame regolare o di mattoni pieni o semipieni, con esecuzione a regola d'arte, ossia con spessori pieni, cantonali ben ammorsati e giunti di malta ridotti;
  • le superfici, se intonacate, devono essere realizzate con intonaci a base di calce o, solo nelle parti basamentali o in presenza di forte umidità, intonaci misti;
  • le aperture devono avere forma e dimensioni analoghe a quelle degli edifici preesistenti, devono essere allineate in verticale garantendo il mantenimento di adeguati maschi murari e non devono comunque interessare parti staticamente rilevanti delle murature (cantonali, incroci a T, ecc.);
  • le coperture debbono essere a falde e avere struttura portante in legno e manto in coppi;
  • gli elementi di finitura devono essere analoghi a quelli degli edifici preesistenti; i pluviali dovranno essere in rame a sezione tonda.
  • nel caso di ampliamenti, deve essere verificata l'interazione con il fabbricato preesistente, eventualmente adeguandone le fondazioni; deve essere inoltre garantito l'ingranamento con le strutture preesistenti, mediante conci passanti e legature in legno (radicamenti) o metallo (grappe e catene).
13. Il cambio di destinazione agricola viene subordinato alla redazione di Programma Aziendale (PAMAA) con l'individuazione della "non strumentalità" degli immobili all'utilizzo dell'azienda nel caso si tratti di imprenditori agricoli (IAP), negli altri casi si applica la procedura dell'art. 45 della L.R. 1/2005.

Art. 118 Schede normative di riferimento per gli interventi