Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 155 Disposizioni generali

1. Il Regolamento Urbanistico si attua attraverso piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica o privata e attraverso intervento edilizio diretto.
2. Nelle aree di trasformazione (AT) gli interventi si attuano attraverso Piano attuativo. In tal caso le norme specifiche riferite all'area di intervento, di cui alla parte 4° delle presenti norme, si assumono come prescrizioni per la redazione del piano attuativo.
3. Nelle aree di pertinenza delle case rurali e delle case sparse (SP), gli interventi in esse previsti si attuano attraverso piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica o privata e attraverso intervento edilizio diretto, secondo quanto indicato per ciascuna scheda, come riportate all'art. 118; nei casi nei quali la modalità di attuazione indicata è il Piano di Recupero, sono consentiti, fino all'approvazione dello stesso, i soli interventi di manutenzione ordinaria e, ad esclusione degli edifici sottoposti ad intervento di restauro, gli interventi di manutenzione straordinaria; in sostituzione del Piano di Recupero potrà essere rilasciata autorizzazione edilizia anche sulla base di un progetto definitivo, purché esso sia relativo all'intera area sottoposta a piano attuativo e comprenda il progetto dettagliato anche di tutti gli spazi aperti.
4. Nelle aree dove si prevedono interventi di ristrutturazione urbanistica questi si attuano attraverso Piano urbanistico attuativo.
5. Nelle zone del territorio non comprese nelle precedenti aree gli interventi previsti ed ammessi si attuano attraverso intervento edilizio diretto.

Art. 156 Attuazione attraverso Programma Integrato d'Intervento STRALCIATO

Art. 157 Strumenti di attuazione

1. Le previsioni del Regolamento Urbanistico sono attuate attraverso interventi edilizi diretti, Piani Attuativi di iniziativa pubblica o privata per i quali la L.R. 1/2005 (Titolo 5° - Capo IV° - Sezioni Prima e Seconda) definisce finalità, contenuti e procedure di approvazione e progetti di opere pubbliche.
2. Ai sensi della L. 1150/42, della L. 457/78 e della L.R. 1/2005 sono Piani Attuativi:
  • piani particolareggiati;
  • piani di lottizzazione;
  • piani per l'edilizia economica e popolare;
  • piani per gli insediamenti produttivi;
  • piani di recupero del patrimonio edilizio.
3. La sigla PA individua alcuni degli interventi che si attuano mediante strumento urbanistico attuativo.
4. I piani attuativi individuati nelle tavv. "Usi del suolo e modalità d'intervento" con la sigla AT PAn, sono riferiti a strumenti urbanistici già approvati e recepiti dal vecchio PRG. Essi riguardano:
  1. AT1 - Corsina
  2. AT2 - il Merlo
  3. AT5 - Lottizzazione industriale Dn7
5. Il Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo (art. 42 L.R. 1/2005), di seguito Programma Aziendale, viene equiparato a Piano attuativo se si verifica almeno una di queste condizioni:
  • preveda interventi di ristrutturazione urbanistica, nuova edificazione o interventi di sostituzione edilizia;
  • proponga deruralizzazioni con mutamento di destinazione d'uso degli annessi agricoli che comportino incremento del carico urbanistico.

Art. 157bis Valutazione Integrata e Valutazione d'incidenza

1. I Piani Attuativi, salvo diversa indicazione nelle presenti N.T.A e salvo verifiche di cui all'Art.14 comma L.R.1/2005, sono soggetti alla Valutazione Integrata degli Effetti ai sensi dell'art. 11 della L.R.1/2005.
2. Nel caso di Piano di Recupero la Valutazione Integrata va effettuata nel caso di nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica e comunque per tutti gli interventi di trasformazione che comportano aumento o mutamento del carico urbanistico e/o insediativo e modifiche delle destinazioni d'uso,.
3. Nel caso di Programmi Aziendali (PAPMAA) la Valutazione Integrata va effettuata, nei casi in cui quest'ultimo ha valore di Piano attuativo verificato che gli interventi previsti abbiano effettive incidenze sulle risorse e, comunque, nel caso proponga deruralizzazioni con mutamento di destinazione d'uso che comportino incremento del carico urbanistico.
4. Tutti gli interventi di trasformazione e comunque suscettibili di produrre effetti sul sito ricadenti all'interno del SIR 89 "La Montagnola Senese" sono sottoposti a specifica Valutazione d'Incidenza.

Art. 157ter Disciplina in caso di decadenza delle previsioni in aree di trasformazione

1. La disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio perde efficacia, ai sensi dell'Art. 55 commi 5 e 6 della L.R. 1/2005, alla scadenza del quinquennio dall'approvazione del presente Regolamento Urbanistico o dalla modifica che li contempla. Ne consegue che sono dimensionate su tale periodo:
  • le aree di iniziativa privata AT, SD e comunque tutte le aree sottoposte a piano attuativo, ai sensi dell'art. 157 presenti NTA, nel caso in cui non siano state stipulate le relative convenzioni o atti d'obbligo a favore del Comune dei relativi piani attuativi;
  • le aree di iniziativa pubblica - nel caso in cui non siano stati approvati i piani attuativi o i progetti esecutivi.
2. In caso di decadenza della disciplina pianificatoria, di cui al comma 1 presente articolo, si applica la disciplina di cui all'Art 63 L.R. 1/2005 distinguendo le aree interne ed esterne al perimetro del centro abitato come definito all'Art. 55 comma 2 b) della L.R.1/2005.
3. La perimetrazione del centro abitato è evidenziata dalle specifiche tavole h "Perimetrazione dei centri abitati" in scala 1:10.000 del presente Regolamento Urbanistico.

Art. 157quater Disciplina successiva alla realizzazione degli interventi

1. Il presente articolo indica la disciplina una volta realizzati ed ultimati gli interventi previsti dal presente Regolamento Urbanistico.
2. Aree di completamento: sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia con esclusione degli interventi di addizione funzionale d5 e d6.
3. Aree realizzate all'interno degli Schemi Direttori SD: se non diversamente indicato, all'interno degli specifici articoli riguardanti gli Schemi Direttori, sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia con esclusione degli interventi di addizione funzionale d3, d4, d5 e d6.
4. Aree realizzate all'interno di aree di trasformazione AT: sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia con esclusione degli interventi di addizione funzionale d5 e d6.