Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 158 Fattibilità geologica

1. La valutazione della fattibilità geologica in merito ai singoli interventi previsti dal Regolamento Urbanistico si basa sulla Tav. d.2.6 "Carta della pericolosità" in scala 1:10.000, redatta per l'intero territorio comunale a supporto del Piano Strutturale;
2. dalla sovrapposizione della tav. "Usi del suolo e modalità d'intervento" e quella della pericolosità geologica viene attribuito il grado di fattibilità del singolo intervento;
3. la carta della fattibilità è riportata nelle "tavv. "g in scala 1:2000, del Regolamento Urbanistico e si riferisce a tutte le aree di trasformazione, agli interventi sul patrimonio edilizio esistente e a tutti gli interventi strategici di recupero e/o trasformazione;
4. la classificazione della fattibilità è stata attribuita anche agli "edifici rurali e case sparse" (SP) riportando la classe di fattibilità nelle relative schede normative con riferimento ai singoli interventi.
5. Per le aree ricadenti negli Schemi Direttori SD, la fattibilità è riferita alla tipologia di massimo intervento e potrà comunque essere soggetta a modifica nel corso della predisposizione dei singoli piani attuativi.
6. Dalla carta della fattibilità sono escluse:
  • le aree già soggette a Piano Attuativo (PA), ormai in fase di completamento, in quanto già classificate nelle precedenti varianti urbanistiche;
  • le aree agricole.
7. per le aree agricole si dovrà fare riferimento alla Tav. d.2.6 "Carta della pericolosità" in scala 1:10.000 del Piano Strutturale e stabilire, caso per caso, il grado di fattibilità del singolo intervento o in fase di progettazione dei Piani di Miglioramento Agricolo Ambientale (PMAA).

Art. 159 Classe 1: fattibilità senza particolari limitazioni

1. Indica che la destinazione d'uso prevista ha un livello di rischio "irrilevante" per il quale si ritiene che non vi siano particolari limitazioni di natura geologica e geotecnica;
2. A questa classe sono stati attribuiti interventi edilizi di modesta entità (manutenzione, restauro e conservazione) con i quali non si interviene sulle strutture portanti e, soprattutto, non si altera in modo sostanziale la distribuzione delle tensioni sul terreno di fondazione;
3. Ricadono in questa classe, indipendentemente dal grado di pericolosità, tutti gli interventi di sistemazione a verde e ambientale.
4. In questi casi la caratterizzazione geotecnica del terreno, quando necessaria, può essere ottenuta indirettamente per mezzo di raccolta di dati; i calcoli geotecnici di stabilità e la valutazione dei cedimenti possono essere omessi ma la validità delle soluzioni progettuali adottate deve essere motivata con un'apposita relazione.

Art. 160 Classe 2: fattibilità con normali vincoli

1. Questa classe equivale a livelli di basso rischio che si hanno in zone non sufficientemente note, per le quali risulta necessario, a livello di progettazione esecutiva, un approfondimento di studio mediante indagini geognostiche specifiche;
2. In queste aree si rende utile eseguire, a supporto dell'indagine di superficie, profili stratigrafici ottenuti per mezzo di scavi in trincea o pozzetti di ispezione e, se necessario, sondaggi o penetrometrie da cui sia possibile rilevare i dati caratterizzanti, sotto il profilo geotecnico, i terreni in questione;
3. A questa classe sono stati attribuiti interventi edilizi, di vario genere ed entità, che ricadono generalmente in aree di pericolosità bassa comunque non sufficientemente note; fra questi sono compresi gli interventi di riqualificazione e trasformazione oltre a tutte le nuove edificazioni, strade, parcheggi, strutture interrate, campi sportivi, etc.

Art. 161 Classe 3: fattibilità condizionata

1. Questa classe equivale a livelli di rischio medio-alti dovuti essenzialmente a pendii il cui stato di equilibrio può essere messo in crisi da interventi anche non di eccessivo impegno.
2. In questi casi si dovranno eseguire indagini geognostiche di particolare dettaglio ed approfondimento, che valutino gli effetti sulla stabilità del pendio e che permettano di valutare l'eventuale presenza di discontinuità profonde, potenziale causa di dissesti gravitativi. Gli studi dovranno individuare gli eventuali interventi di bonifica e consolidamento da effettuare per garantire la sicurezza delle opere da costruire e la stabilità dei versanti nel loro insieme. Tali interventi dovranno costituire parte integrante dei progetti esecutivi da sottoporre all'Amministrazione comunale per il rilascio delle relative concessioni edilizie;
3. Per le aree di fondovalle in cui è possibile la presenza di falde acquifere superficiali oltre a tutte le verifiche geognostiche relative al dimensionamento fondale si dovrà individuare e valutare gli effetti dell'influenza della falda acquifera sulle fondazioni;
4. Nelle zone a rischio di alluvionamento dovrà essere posta particolare attenzione alle quote di progetto e allo stato di manutenzione dei corsi d'acqua al fine di eliminare fenomeni di ristagno o allagamenti per deflusso difficoltoso delle acque.

Art. 162 Classe 4: fattibilità limitata

1. Questa classe equivale a livelli di rischio elevato dovuti essenzialmente al rischio di esondazione o alla presenza di aree in frana o calanchive. Si fa presente che proprio in fase di studio del territorio sono stati fortemente limitati tutti gli interventi ricadenti in classe 4 di pericolosità e quindi nelle aree in cui sono risultati evidenti fenomeni di dissesto attivo o rischio di alluvionamento. Sono quindi aree a livello di rischio elevato per qualsiasi tipo di utilizzazione che non sia puramente conservativa o di ripristino;
2. Nelle aree di fondovalle situate presso l'area industriale del Piano, attraversata dal Botro degli Strulli e presso l'area artigianale di Pievescola lungo il Fiume Elsa, sono state effettuate le verifiche idrauliche per colmo di piena duecentennale; in base ai risultati delle verifiche idrauliche gli interventi edilizi sono subordinati ai seguenti interventi di messa in sicurezza che dovranno, comunque, essere soggetti a progettazione esecutiva e dimostrare l'assenza di aggravio del rischio idraulico nel territorio a valle:

ZONA INDUSTRIALE IL PIANO
- Botro degli Strulli:
Dovrà essere realizzata la riprofilatura del piano campagna imponendo la presenza su entrambi i lati dell'attuale fosso di un'arginatura in grado di lasciare una larghezza interna al fosso di non meno di 10 ml. e avente altezza variabile da 254 a 253 m. s.l.m. in modo da consentire la sopraelevazione con riempimento dei terreni a lato del fosso portandoli alle stesse quote dell'attuale lottizzazione industriale. Inoltre dovranno essere completamente ridimensionati i due ponticelli esistenti, per i quali si prevede:
  • - una risagomatura dell'alveo immediatamente a valle e a monte dei nuovi manufatti, creando una sezione rettangolare con sponde inclinate (inclinazione pareti 0,1 m orizzontale / 1 m verticale), da realizzarsi con gabbionature metalliche;
    riempite con pietrame, in modo da creare un tratto di raccordo in imbocco e in uscita;
  • - la sostituzione dei manufatti attuali con nuovi di tipo scatolare in c.a., a sezione rettangolare delle seguenti dimensioni:
    • attraversamento SP. 27 di Casole d'Elsa: dim. interne nette ml. 20 x 2,5 (h);
    • attraversamento a monte della SP. 27, interno alla zona industriale: dim. interne nette ml. 16 x 3,0 (h).
Le dimensioni individuate consentono il funzionamento a deflusso libero dei nuovi manufatti, evitando che entrino in pressione in condizioni di piena.
Il franco di sicurezza tra il livello della piena duecentennale e la quota dei rilevati stradali in corrispondenza dei nuovi attraversamenti, oltre che rispetto l'intradosso del nuovo ponte, potrà essere incrementato (in sede di progettazione dei manufatti) ipotizzando un rialzamento localizzato delle livellette stradali, con tratti idonei di raccordo, individuato anche a seguito del dimensionamento strutturale dei rispettivi impalcati.
- Botro Maestro:
Dovranno essere completati gli interventi di urbanizzazione del comparto di P.R.G. Dne7 mediante la realizzazione della condotta sottostante la Strada Provinciale n. 27 in cui è previsto uno scatolare in c.a. di sezione rettangolare con larghezza del fondo di 4.00 ml. ed altezza di 2.00 ml.

ZONA INDUSTRIALE PIEVESCOLA
- Elsa superiore sponda sinistra - impianto lavorazione inerti:
Realizzazione di un argine in terra a bordo piazzale con quota alla sommità di 230.50 m. s.l.m..
- Elsa inferiore sponda destra - area industriale:
Realizzazione di un argine artificiale o innalzamento della quota dei piazzali prospicienti l'Elsa con una quota variabile da 229 a 225.5 m. s.l.m.. Tali interventi dovranno essere soggetti a progettazione esecutiva e precedere comunque il rilascio delle concessioni edilizie per nuove edificazioni.
3. Nelle aree in classe 4 di fattibilità dovranno inoltre essere eseguite le verifiche geognostiche sia a livello di area che relative al dimensionamento fondale e si dovrà individuare e valutare gli effetti della presenza della falda acquifera sulle fondazioni.

Art. 162bis Ambiti di salvaguardia dell'Autorità di Bacino del fiume Arno

1. Nelle aree di salvaguardia P.I.4 (Pericolosità Idraulica Molto Elevata) e P.I.3 (Pericolosità Idraulica Elevata), valgono rispettivamente le prescrizioni di cui agli artt. 6 e 7 delle Norme di Piano di Assetto idrogeologico del Fiume Arno.
2. Nelle aree di salvaguardia P.F.4 (Pericolosità molto elevata da processi geomorfologici di versante e da frana) e P.F.3 (Pericolosità elevata da processi geomorfologici di versante e da frana), valgono rispettivamente le prescrizioni di cui agli artt. 10 e 11 delle Norme di Piano di Assetto idrogeologico del Fiume Arno.
3. Nelle aree a P.F.3 sono consentiti interventi a condizione che siano preventivamente realizzate opere di consolidamento e di messa in sicurezza, con superamento delle condizioni di instabilità relative al sito interessato dalle previsioni.

Art. 162ter Ambiti di salvaguardia dell'Autorità di Bacino del fiume Ombrone

1. Nelle aree di salvaguardia P.I.M.E. (Pericolosità Idraulica Molto Elevata) e P.I.E. (Pericolosità Idraulica Elevata), valgono rispettivamente le prescrizioni di cui agli artt. 5 e 6 delle Norme di Piano di Assetto idrogeolo gico del Fiume Ombrone.
2. Nelle aree di salvaguardia P.F.M.E. (Pericolosità geomorfologica molto elevata) e P.F.E. (Pericolosità geomorfologica elevata), valgono rispettivamente le prescrizioni di cui agli artt. 13 e 14 delle Norme di Piano di Assetto idrogeologico del Fiume Ombrone.

Art. 162quater Ambiti di salvaguardia dell'Autorità di Bacino regionale Toscana Costa

1. Nelle aree di salvaguardia P.I.M.E. (Pericolosità Idraulica Molto Elevata) e P.I.E. (Pericolosità Idraulica Elevata), valgono rispettivamente le prescrizioni di cui agli artt. 5 e 6 delle Norme di Piano di Assetto idrogeologico Toscana Costa.
2. Nelle aree di salvaguardia P.F.M.E. (Pericolosità geomorfologica molto elevata) e P.F.E. (Pericolosità geomorfologica elevata), valgono rispettivamente le prescrizioni di cui agli artt. 13 e 14 delle Norme di Piano di Assetto idrogeologico Toscana Costa.

Art. 162quinquies Tutela degli acquiferi

1. Il Regolamento Urbanistico in coerenza anche a quanto previsto dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Siena prevede una specifica normativa per la tutela di tali complessi idrogeologici tramite la definizione delle aree sensibili di classe 1 e 2.
Le aree sensibili di classe 1 comprendono gli acquiferi strategici della provincia così come individuati dalla Tav. P01 del PTC di Siena.
Le aree sensibili di classe 2 comprendono invece gli acquiferi associati ai depositi alluvionali, conglomeratici e falde detritiche di versante, secondo la mappatura riportata nella Tav. P01 del PTC di Siena.
2. Per quanto concerne i vincoli e le prescrizioni previste per i complessi idrogeologici appartenenti alle classi di sensibilità sopra citate si fa riferimento prescrizioni che seguono.

Disciplina delle aree sensibili di classe 1

Nelle aree sensibili di classe 1, ove sono ricompresi gli acquiferi strategici della provincia, così come individuate nella tav. P01 del PTCdi Siena, sono vietati qualsiasi uso od attività in grado di generare, in maniera effettivamente significativa, l'infiltrazione nelle falde di sostanze inquinanti oppure di diminuire - ad esempio a causa di scavi, perforazioni o movimenti di terra rilevanti - il tempo di percolazione delle acque dalla superficie all'acquifero soggiacente.
Non sono comunque possibili:
- impianti di raccolta, stoccaggio o trattamento rifiuti di qualsiasi tipo con esclusione di isole ecologiche e aree attrezzate comunali per la raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani nei casi di comprovata necessità da far constatare negli atti autorizzativi;
- centri di raccolta, demolizione, rottamazione di autoveicoli, di macchine utensili, di beni di consumo durevoli, anche domestici;
- attività comportanti l'impiego, la produzione, lo stoccaggio di sostanze pericolose, sostanze radioattive, così come individuate dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, ivi comprese quelle sostanze che, in base alle loro caratteristiche di tossicità, persistenza e bioaccumulabilità, possono essere ritenute tali;
- tubazioni di trasferimento di liquidi diversi dall'acqua.
Nei corpi idrici superficiali ricadenti nelle aree sensibili di classe 1 o comunque ad esse connessi, le caratteristiche qualitative delle acque devono rientrare, in tutte le condizioni di portata, in quelle indicate dal D.Lgs.152/99. Tale disposizione non si applica nei casi in cui le caratteristiche qualitative delle acque eccedano i limiti per dimostrate cause naturali.
Nei corpi idrici di cui sopra i depuratori di reflui urbani ed industriali sono dotati, se di nuova realizzazione, di opere e di impianti accessori atti ad evitare il rischio di inquinamento connesso al fermo impianti, nonchè a garantire l'eventuale stoccaggio dei reflui addotti all'impianto per un periodo minimo di 24 ore. Tali opere ed impianti accessori sono realizzati anche nei casi di ristrutturazione ed ampliamento dei depuratori esistenti che vanno comunque adeguati in tal senso entro 3 anni dall'approvazione del piano.
Le pratiche colturali devono essere orientate alla prevenzione del dilavamento di nutrienti e fitofarmaci, in applicazione del codice di buona pratica agricola redatto dall'ARSIA. Nell'esercizio delle attività agricole è comunque da evitarsi lo spandimento di fanghi provenienti da impianti di depurazione, nonché l'avvio di nuovi impianti zootecnici intensivi di allevamento così come definiti dalla L. 319/76 e successive modificazioni ed integrazioni.
Fino alla definizione, da parte dell'ATO e dell'Autorità di Bacino, di una apposita disciplina dei prelievi, sono di norma vietate le perforazioni di pozzi per usi privati, salvo i casi di comprovata ed eccezionale necessità da far constatare negli atti autorizzativi.
Negli insediamenti urbani esistenti ricadenti in aree sensibili di classe 1 devono essere presi provvedimenti tesi a limitare l'infiltrazione di sostanze inquinanti.Le nuove fognature ed eventuali fosse biologiche devono essere alloggiate in manufatti a tenuta ed ispezionabili. Ovunque possibile, è da privilegiare il teleriscaldamento od il riscaldamento a gas metano. Come misura prudenziale non sono da prevedersi ulteriori carichi urbanistici interessanti le aree sensibili di classe 1; eventuali previsioni dovranno comunque, sulla scorta di appositi specifici studi, dimostrare la compatibilità con gli obiettivi di tutela di cui alla presente disciplina.
In tali zone, oltre alla adozione di misure tese ad evitare l'infiltrazione di sostanze inquinanti, devono essere previste tipologie edilizie che non richiedano la realizzazione di pali o di scavi profondi che creino vie preferenziali di infiltrazione dal suolo alle falde sottostanti.
Nelle aree sensibili di classe 1 non sono autorizzabili le operazioni di eliminazione e di deposito (disciplinate dagli artt. 7 e 9 del D. Lgs. 27.01.92 n. 132) delle acque reflue e rifiuti contenenti le sostanze indicate nell'allegato I e II del D. Lgs. 27.01.92 n. 132 "Attuazione della direttiva 80/68/CEE concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose".
Come misura prudenziale non sono da prevedersi ulteriori carichi urbanistici interessanti le aree sensibili di classe 1; eventuali previsioni dovranno comunque, sulla scorta di appositi specifici studi, dimostrare la compatibilità con gli obiettivi di tutela di cui alla presente disciplina. In tali zone, oltre all'adozione di misure tese ad evitare l'infiltrazione di sostanze inquinanti, i comuni prevedono tipologie edilizie che non richiedano la realizzazione di pali o di scavi profondi che creino vie preferenziali di infiltrazione dal suolo alle falde sottostanti. Tali accorgimenti costruttivi vanno applicati a tutte le tipologie edilizie, comprese quelle approvate sulla base dei Programmi di miglioramento agricolo-ambientale.

Disciplina delle aree sensibili di classe 2

Nelle aree sensibili di classe 2, le attività antropiche sono orientate in modo da perseguire la limitazione delle infiltrazioni di sostanze inquinanti.
I depuratori di reflui urbani ed industriali sono dotati, se di nuova realizzazione, di opere e di impianti accessori atti ad evitare il rischio di inquinamento connesso al fermo impianti, nonché a garantire l'eventuale stoccaggio dei reflui addotti all'impianto per un periodo minimo di 24 ore.Tali opere ed impianti accessori sono realizzati anche nei casi di ristrutturazione ed ampliamento dei depuratori esistenti.
Opere ed impianti accessori atti ad evitare il rischio di inquinamento delle falde sono da prevedersi anche per la realizzazione di:
- impianti e strutture di depurazione di acque reflue, ivi comprese quelle di origine zootecnica;
- impianti di raccolta, stoccaggio o trattamento rifiuti di qualsiasi tipo;
- centri di raccolta, demolizione, rottamazione di autoveicoli, di macchine utensili, di beni di consumo durevoli, anche domestici;
- attività comportanti l'impiego, la produzione, lo stoccaggio di sostanze nocive, sostanze radioattive, prodotti e sostanze chimiche pericolose, così come individuate dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, ivi comprese quelle sostanze che, in base alle loro caratteristiche di tossicità, persistenza e bioaccumulabilità, possono essere ritenute tali;
- tubazioni di trasferimento di liquidi diversi dall'acqua.
In tali aree devono essere limitati allo stretto necessario i nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali.
Nei corpi idrici superficiali ricadenti nelle aree sensibili di classe 2 o comunque ad esse connessi, le caratteristiche qualitative delle acque devono rientrare, in tutte le condizioni di portata, in quelle indicate nella tabella A3 del Dpr 515/82, fatti salvi i casi citati nel comma 2 dell'art. A2.
È consentito lo spandimento di fanghi provenienti da impianti di depurazione ricadenti in Provincia di Siena; lo spandimento non dovrà superare le quantità minime per ettaro stabilite dalla legge.
Sono fatte salve le autorizzazioni rilasciate fino alla data di approvazione del PTC.
Le pratiche agricole devono assumere come riferimento le proposte tecniche dei disciplinari di produzione predisposti dall'Arsia, peraltro fatte proprie dal Piano Stralcio "Qualità delle acque" dell'Autorità di Bacino dell'Arno.