Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 163 Adeguamento del Regolamento Edilizio

Entro sei mesi dall'adozione del Regolamento Urbanistico l'Amministrazione deve provvedere all'adeguamento del vigente Regolamento Edilizio vigente, alle norme del Regolamento Urbanistico.

Art. 164 Realizzazioni in corso

1. Dalla data di adozione del Regolamento Urbanistico è sospeso il rilascio di concessioni edilizie in contrasto con le nuove prescrizioni, ad esclusione delle domande presentate prima di tale data e per le quali sia stato rilasciato parere favorevole della Commissione Edilizia, fermo restando quanto di seguito stabilito.
2. Gli strumenti attuati che non hanno ancora concluso l'iter di adozione da parte del Consiglio Comunale debbono adeguarsi alle previsioni del nuovo Piano.
3. Le previsioni dei piani attuativi approvati e convenzionati sono comunque fatte salve, restando stabilito che le previsioni del nuovo Regolamento Urbanistico sono integralmente applicabili alla scadenza di tali piani.
4. E' consentito altresì portare a completa attuazione ai sensi dell'Art. 17 della L. 1150/1942 le parti residue degli strumenti urbanistici attuativi anche se scaduti purchè siano state realizzate completamente le opere di urbanizzazione di pertinenza degli stessi interventi.
5. Sono fatti salvi altresì gli strumenti attuativi già adottati dal Consiglio Comunale anche se non ancora approvati e sempre che il Consiglio ne provveda all'approvazione entro la data di approvazione definitiva del Regolamento Urbanistico. In caso contrario i suddetti piani attuativi si dovranno adeguare alle disposizioni del nuovo Regolamento.
Eventuali varianti ai piani attuativi approvati saranno permesse a condizione che non modifichino le quantità edificabili previste oppure il perimetro (con l'eccezione del caso in cui il perimetro venga adeguato a quello indicato dal nuovo Regolamento Urbanistico) e purché l'impianto complessivo del progetto rimanga sostanzialmente inalterato.
Per i lotti oggetto di concessione edilizia diretta già rilasciata alla data di adozione del nuovo Regolamento Urbanistico vale il diritto acquisito; sono inoltre consentite varianti in corso d'opera che non modifichino le quantità edificabili previste e l'impianto complessivo del progetto. In caso di scadenza della concessione valgono le norme del nuovo Regolamento.

Art. 165 Aree per attività estrattive e di escavazione di tipo transitorio (Ie)

1. All'interno di dette aree è consentita transitoriamente l'attività estrattiva di cava. Per tali aree dovrà essere previsto il reinserimento ambientale, secondo le indicazioni e prescrizioni riportate in dettaglio nel presente articolo.
2. Al termine della coltivazione o alla scadenza delle autorizzazioni, ciascunaarea dovrà essere ricondotta agli usi previsti dal sottosistema di appartenenza;
3. E' previsto il ripristino delle aree boscate.
4. Il progetto di coltivazione delle singole aree di cava, dovrà seguire quanto disposto dalla L.R. 78/98.
5. Gli interventi dovranno essere eseguiti alle seguenti condizioni:
  • nel caso in cui siano previsti vari lotti di coltivazione, ognuno di questi dovrà essere impostato in modo tale che sia possibile effettuare il suo ripristino ambientale indipendentemente dai lotti limitrofi, qualora questi non siano realizzati.
  • il materiale terrigeno superficiale, derivante dall'operazione preliminare di scoticamento, dovrà essere accantonato in apposita area di stoccaggio, individuata all'interno dell'area estrattiva.
  • dovranno essere previste tutte le opere di regimazione idraulica, da realizzarsi mediante idonei fossi di guardia a monte delle aree interessate dagli scavi e di fossi ricettori nelle zone di valle.
  • dovrà essere prevista una esecuzione della coltivazione in modo tale da permettere il ripristino ambientale anche con modesti interventi, nel caso si verificasse l'interruzione dei lavori di scavo.
  • dovrà essere effettuato preliminarmente un intervento di sistemazione morfologica durante il quale dovrà essere eseguita la messa in sicurezza dei fronti di scavo con disgaggio dei massi eventualmente percolanti e il rimodellamento delle superficie gradonate di scavo.
  • per gli annessi che verranno utilizzati per la coltivazione dell'area estrattiva non è ammesso un piano di recupero degli stessi e pertanto si dovrà procedere alla loro demolizione a conclusione della coltivazione.
6. Per le singole aree di cava sono dettate le seguenti prescrizioni:
  • (Ie1) - cava "il Vallone e Casine Rosse":
    • l'area estrattiva potrà essere suddivisa in più lotti d'escavazione;
    • la quota minima prevista dal piano di coltivazione dovrà essere di 312 m s.l.m. nel settore occidentale e di 313 m s.l.m. in quello orientale;
    • la coltivazione dovrà essere effettuata mediante la realizzazione di idonei gradoni di scavo d'altezza non superiore ai 10 ml. e procedendo dall'alto verso il basso per i piani orizzontali fino al raggiungimento delle quote finali previste;
    • al termine della coltivazione l'area estrattiva dovrà presentarsi costituita da un fronte gradonato lungo il suo perimetro nei settori settentrionale, occidentale e meridionale e da un ampio piazzale sub-pianeggiante impostato alla quota variabile di 312 e 313 m che si dovrà raccordare con il fosso presente sul lato occidentale.
  • (Ie2) - cava di Pusciano:
    • il progetto di escavazione dovrà tenere conto delle preesistenze, rappresentate dal cimitero e dalla Chiesa di Pusciano prevedendone la loro tutela;
    • al termine della coltivazione l'area estrattiva si configurerà costituita da un fronte gradonato perimetrale e da un ampio piazzale subpianeggiante impostato alla quota minima di 280 m s.l.m.;
    • la coltivazione dovrà essere effettuata mediante la realizzazione digradoni di scavo d'altezza non superiore ai 10 ml. con pedata minima di 3 ml., procedendo dall'alto verso il basso per piani orizzontali fino al raggiungimento delle quote finali previste.
  • (Ie3) - Cava di Gallena:
    • la quota minima prevista dal piano di coltivazione nel settore settentrionale dovrà essere di 292 m s.l.m. nel settore nord occidentale e di 310 m s.l.m. in quello meridionale;
    • la coltivazione dovrà essere effettuata mediante la realizzazione di gradoni di scavo d'altezza non superiore ai 10 ml. con pedata minima di 3 ml., procedendo dall'alto verso il basso per piani orizzontali fino al raggiungimento delle quote finali previste.
  • (Ie4) Cava del Poggio di San Michele:
    • la quota minima prevista dal piano di coltivazione nel settore settentrionale dovrà essere di 530 m s.l.m.;
    • al termine della coltivazione l'area estrattiva si configurerà costituita da un fronte gradonato perimetrale e da un ampio piazzale subpianeggiante impostato alla quota variabile tra 535 e 530 m s.l.m. che si raccorderà con la morfologia circostante;
    • la coltivazione dovrà essere effettuata mediante la realizzazione di gradoni di scavo d'altezza non superiore ai 10 m con pedata minima di 3 m, procedendo dall'alto verso il basso per piani orizzontali fino al raggiungimento delle quote finali previste.
7. Ai fini della fattibilità geologica per le singole aree di cava si attribuisce classe 3: fattibilità condizionata, di cui al precedente art. 161, in relazione agli interventi di modifica della morfologia esistente. Gli elaborati progettuali dovranno tenere conto della stabilità dei versanti ed individuare eventuali interventi di bonifica e consolidamento, sia in fase di coltivazione che in quella di ripristino finale.

Art. 166 Inammissibilità di deroghe

Le prescrizioni contenute in tutti i documenti costitutivi del nuovo Regolamento Urbanistico, Tavole e Norme Tecniche di Attuazione, non ammettono deroghe, ad eccezione di quelle previste dalla legislazione urbanistica sovraordinata.

Art. 167 Norme transitorie

1. Nelle more dell'adeguamento dei parametri dimensionali delle UTOE previsti dal PS (della cui variante viene, contestualmente all'adozione della presente Variante al RU, avviato il procedimento) la quantità residua di consumo di suolo, con riferimento alle destinazioni di tipo residenziale, verrà consentita secondo i criteri e le priorità che seguono:
  1. a) - interventi convenzionati alla data di approvazione del PS o oggetto di atto d'obbligo a seguito di inserimento nel Programma Integrato d'Intervento previsto dal RU;
  2. b) - interventi presentati in data antecedente all'adozione della Variante di assestamento al RU;
  3. c) - interventi di completamento applicando indici di edificabilità fondiaria Ef differenziati relativamente alle diverse caratteristiche delle diverse aree del territorio;
  4. d) - interventi relativi alle aree di trasformazione SD e ATn nel caso di ulteriore residuo nell'ambito di ogni singola UTOE.
2. Nelle more dell'adeguamento dei parametri dimensionali delle UTOE previsti dal PS (della cui variante viene, contestualmente all'adozione della presente Variante al RU, avviato il procedimento) la quantità residua di consumo di suolo, con riferimento alle destinazioni di tipo turistico-ricettivo, verrà consentita esclusivamente nelle UTOE nelle quali non è stato superato il limite dei posti letto previsto.
3. Restano, pertanto, esclusi dalla presente normativa di salvaguardia gli interventi con destinazione residenziale di seguito elencati:
  • - UTOE II: Area ATPA1 "Corsina"; Area ATPA 2 "Il Merlo;
  • - UTOE II: Area S.D.2A.2; Area S.D.1H; Area S.D.1G; Area S.D.1F;
  • - UTOE II: Area AT7 Orli
  • - UTOE II: Aree completamento rq6/tr1 in località Cavallano n°1, 2, 3;
  • - UTOE II: Aree completamento rq6/tr1 in località Orli n°2, 6;
  • - UTOE II: Aree completamento rq6/tr1 in località Corsina n°8;
  • - UTOE II: nuove Aree completamento rq6 in località Corsina A e B;
  • - UTOE III: Aree completamento rq6/tr1 n°2 lotto A;
  • - UTOE III: nuova Area completamento rq8 - Ef=Sn/Sf = 0,15;
  • - UTOE IV: Area completamento rq7 - n°1 lotti A e B - Ef=Sn/Sf = 0,20;
  • - UTOE VII: Aree S.D.4F, S.D.4G, S.D.4E;
  • - UTOE VII: Area AT2; AT6.
  • - UTOE VII: Aree completamento rq6/tr1 n°1 lotto A e B;
  • - UTOE VII: Area completamento rq6/tr1 n°2;
  • - UTOE VII: Aree completamento rq6/tr1 n°4 lotto A;
4. Restano, pertanto esclusi dalla presente normativa di salvaguardia gli interventi con destinazione turistico-ricettiva nelle UTOE di seguito elencate:
- UTOE I; UTOE IV, UTOE V, UTOE VI, UTOE VII.
5. Fino all'approvazione del Piano Energetico Comunale, fermo restando quanto prescritto dall'art. 7 bis delle presenti N.T.A., nel territorio rurale ovvero nelle zone a prevalente o esclusiva funzione agricola, si possono realizzare solo impianti, da parte di Imprenditori Agricoli, di potenza nominale uguale o inferiore a 200 chilowatt, nonchГ©é impianti per l'autosufficienza dell'edificio o del complesso edilizio qualunque sia la sua destinazione d'uso.