Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 45 Boschi

1. Ai sensi della normativa vigente, i boschi sono sottoposti a tutela integrale. Per il taglio e l'utilizzazione dei boschi si fa riferimento ai vigenti indirizzi forniti dal Corpo Forestale dello Stato.
2. Per tutte le aree boschive è previsto un ambito di tutela di 15 ml. (ridotto a 8 ml. solo in caso di contiguità con terreni coltivati) misurati a partire dal loro perimetro (se è presente il mantello del bosco, questo ambito si calcola a partire dal suo margine). All'interno dell'ambito di tutela sono vietate:
  1. le lavorazioni del suolo che in profondità possano raggiungere gli apparati radicali delle essenze arboree e arbustive del bosco;
  2. le arature con profondità maggiori di 40 cm;
  3. la messa a dimora di essenze non autoctone;
  4. le opere di qualsiasi tipo che comportino escavazioni di terreno o abbattimento di essenze arboree e arbustive che non siano autorizzate preventivamente dalle autorità competenti.
3. Nelle aree boscate sono ammesse le normali pratiche selvicolturali che dovranno essere improntate a criteri naturalistici, salvaguardando le specie vegetali arboree ed arbustive autoctone che tendono a rinnovarsi spontaneamente anche all'interno dei rimboschimenti ed evitando di ostacolare la sosta e la presenza delle specie faunistiche autoctone. Sono prescritti inoltre:
  1. il mantenimento dei sentieri esistenti e dei viali parafuoco;
  2. il taglio delle specie infestanti, dei rovi e delle specie arboree, ad esclusione di quelle protette dalla legislazione vigente.
  3. il recupero e la sistemazione dei sentieri antichi e delle strade esistenti nel rispetto delle dimensioni originarie, previa richiesta di autorizzazione da inoltrare agli organismi competenti;
  4. la realizzazione, previa valutazione di inserimento paesistico, di specchi d'acqua con finalità antincendio.
4. Le aree boscate non possono essere ridotte di superficie; sono pertanto vietati la sostituzione dei boschi con altre colture ed il dissodamento, fatti salvi gli interventi tendenti a ripristinare la vegetazione autoctona. Sono inoltre vietati:
  • il pascolo caprino;
  • l'allevamento zootecnico di tipo intensivo definito da un carico massimo per ettaro superiore a 0,5 uba (unità bovina adulta) per più di sei mesi all'anno;
  • la costruzione di infrastrutture per la mobilità ed impianti tecnologici fuori terra, salvo le opere di derivazione e captazione d'acqua per uso privato non commerciale e le opere per il trattamento delle acque reflue;
    l'alterazione delle tipologie vegetazionali esistenti tramite l'eliminazione degli esemplari arborei adulti e l'introduzione di specie estranee al tipo di bosco;
  • la ceduazione dei boschi siti su versanti con acclività superiore al 100% (45°) e con scarso grado di copertura dello strato arbustivo-arboreo.
5. Nei boschi d'alto fusto sarà evitato il taglio a raso e favorito lo sviluppo delle specie spontanee. Saranno inoltre promosse iniziative per la conversione ad alto fusto del ceduo trentennale.
6. Nelle aree rimboschite da più di 10 anni e nei boschi di caducifoglie rinfoltiti con le conifere da più di 10 anni saranno favoriti interventi di diradamento e spalcatura delle conifere, allo scopo di favorire lo sviluppo della vegetazione forestale autoctona.

Art. 46 Siepi

1. Sono siepi le formazioni vegetali di origine naturale o seminaturale formate da diversi strati di vegetazione.
2. E' vietata la posa a dimora di specie diverse da quelle che caratterizzano il tipo originario. In caso di sostituzione di elementi esistenti sono da privilegiare siepi plurispecifiche, con notevole complessità strutturale interna e a maggior grado di copertura.
3. Si suggerisce l'adozione di specie a legno pregiato o piante tartufigene, specie produttrici di bacche eduli per la fauna selvatica, di arbusti che danno assortimenti legnosi di piccole dimensioni ma con un proprio mercato (vimini, paleria piccola, piccolo artigianato).

Art. 47 Vegetazione ripariale

1. È vegetazione ripariale la vegetazione dei corsi d'acqua, con particolare riferimento a quella compresa all'interno dei subsistemi V3 e V4.
2. Sulla vegetazione ripariale sono consentiti i seguenti interventi:
  1. sfoltimento della vegetazione in caso di copertura arborea che possa costituire pericolo per il transito e/o possa compromettere lo svolgimento delle consuete pratiche agricole;
  2. ceduazione secondo i turni previsti per legge;
  3. taglio degli individui senili, secondo le norme previste dalla legge e a condizione di nuova piantumazione con essenze idonee al tipo di ambiente.
3. Sono invece vietati:
  1. gli interventi di dissodamento che comportino la riduzione della copertura boschiva;
  2. l'introduzione di specie estranee al contesto e/o infestanti;
  3. l'alterazione geomorfologica del terreno e l'escavazione di materiali lungo gli argini occupati da vegetazione riparia;
  4. la captazione di quantitativi di acqua tali da compromettere le condizioni di umidità edafica necessarie al mantenimento della vegetazione riparia.
4. Per evitare fenomeni di dilavamento ed erosione del terreno e di invasione delle sedi stradali con acqua e fango dovuti per lo più alla omessa manutenzione dei corsi d'acqua sono comunque indispensabili interventi di pulizia e mantenimento dei fossi, da effettuarsi a cura dei conduttori dei fondi agricoli frontisti a corsi d'acqua pubblici e privati, attraverso:
  1. ripulitura degli alvei da rovi, canne, specie infestanti, specie arboree, con esclusione di quelle protette, e da ogni altro materiale;
  2. regimazione delle acque di sgrondo dei campi;
  3. arature del terreno mantenendo a prato una fascia di rispetto di spessore compreso tra 2 e 4 ml.

Art. 48 Elementi arborei isolati, raggruppati o in filare

1. Qualsiasi tipo di riassetto delle zone alberate è considerato intervento sottoposto ad autorizzazione.
2. A tutela del paesaggio agrario e per favorire il rinnovo spontaneo degli elementi arborei sparsi, l'approvazione comunale all'abbattimento degli esemplari arborei sarà subordinata all'accettazione, da parte del richiedente l'intervento, di una clausola che preveda la tutela delle condizioni di crescita di altre piante della stessa specie, scelte tra quelle nate da seme nelle vicinanze dell'esemplare abbattuto.
3. Nel caso di parere favorevole all' abbattimento di un esemplare d'alto fusto di specie protetta, costituente un filare di particolare interesse naturalistico e paesaggistico, l'integrità del filare dovrà essere garantita attraverso la sostituzione con un nuovo esemplare della stessa specie di dimensioni pari a un terzo di quelle della pianta abbattuta.
4. I filari esistenti dovranno essere conservati e mantenuti fino al termine del turno, a meno che non sopravvengano fitopatologie tali da escludere esiti favorevoli delle cure fitosanitarie. Sono vietate le potature "tipo capitozzatura" o che comunque stravolgano il normale portamento delle specie arboree. Se si rende necessario l'abbattimento di una pianta per motivi di pubblica sicurezza o per malattia, dovrà essere garantita l'integrità del filare mediante sostituzione con un nuovo esemplare della stessa specie di dimensioni pari ad un terzo di quelle della pianta abbattuta. In caso di sostituzione completa di un filare esistente, per malattia o per fine turno, potrà essere impiantato un nuovo filare della stessa specie.
5. Vale comunque su tutto il territorio del Comune di Casole d'Elsa l'assoluto divieto di abbattimento delle querce camporili (Quercus pubescens) così come il parziale danneggiamento delle stesse.