Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 24 Gestione e recupero delle acque reflue

1 - Con il fine di concorrere alla protezione, al miglioramento ed al ripristino della qualità delle acque superficiali e sotterranee, per ogni categoria di intervento devono trovare applicazione le disposizioni riportate di seguito, che potranno essere comunque integrate ed aggiornate sulla base delle previsioni e delle misure adottate dai soggetti competenti nella gestione delle acque (Regione, Gestore del servizio idrico integrato, Autorità di Bacino dell'Ombrone) nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione (Piano regionale di tutela delle della qualità delle acque, Piani di ambito, Piano di Bacino).

2 - In sede di pianificazione attuativa o di progettazione degli interventi, il soggetto avente titolo ad operare la trasformazione è tenuto a:

  • - valutare il volume e le caratteristiche delle acque reflue derivanti dalla trasformazione ed il suo impatto in relazione alla necessità complessiva di depurazione;
  • - dare atto, acquisendo il parere della competente autorità di gestione, dell'adeguatezza della rete fognaria e del sistema di depurazione esistenti a soddisfare le necessità di collettamento e depurazione dei reflui prodotti, ovvero provvedere alla realizzazione di specifici sistemi di collettamento e depurazione, dando priorità alla realizzazione di reti separate per la raccolta dei reflui con accumulo e riutilizzo di acque meteoriche e, valutando la scelta tra il collegamento alla pubblica fognatura dei piccoli insediamenti e degli edifici isolati ovvero il ricorso a sistemi individuali di smaltimento (trattamenti con fosse settiche o fosse Imhoff e subirrigazione; piccoli impianti di tipo aerobico al servizio di più abitazioni e subirrigazione; stagni di ossidazione, fitodepurazione), tenendo conto anche della vulnerabilità idrogeologica del sito;
  • - garantire in ogni caso l'efficienza dei sistemi di smaltimento prevedendo la totale impermeabilizzazione delle condutture, il completamento dell'intero sistema di smaltimento fino al corpo ricettore, la depurazione delle acque meteoriche dilavanti contaminate come definite dalla vigente normative in materia.

3 - In particolare, per quanto riguarda la fognatura e la capacità depurativa, ogni intervento che preveda un aumento del carico urbanistico e/o insediativo in aree non servite da pubblica fognatura, si dovrà prevedere la contestuale realizzazione di opportuni sistemi autonomi di trattamento dei reflui scaricati, dimensionati per il rispetto della normativa vigente. Inoltre, nelle zone servite da fognature miste, per i nuovi insediamenti o per insediamenti esistenti oggetto di interventi di manutenzione straordinaria degli scarichi o ristrutturazione edilizia degli immobili, le acque reflue prodotte dovranno essere raccolte con fognature separate. Dovrà essere dunque effettuata una raccolta delle acque nere separata da quelle di dilavamento meteorico.