Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 26 Tutela dei corsi d'acqua

1 - Si confermano ed attuano i contenuti delle misure di salvaguardia di cui all'art. 36, commi 3-6, della Disciplina di Piano del PIT approvato con deliberazione C.R. 24.07.2007, n. 72 e della L.R. 21/2012 "Disposizioni Urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua". Le misure riguardano il divieto di prevedere nuove edificazioni, manufatti di qualsiasi natura o trasformazioni morfologiche negli alvei, nelle golene, sugli argini e nelle aree comprendenti le due fasce della larghezza di ml. 10 dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua principali, ai fini del corretto assetto idraulico individuati nel Quadro conoscitivo del PIT e comunque sui corsi d'acqua ricompresi nel reticolo delle acque superficiali di riferimento dei P.A.I. vigenti.

2 - Non sono consentiti i tombamenti dei corsi d'acqua se non nelle eccezioni espresse al comma 2 dell'Art. 1 della L.R.21/2012.

3 - Sono consentiti, previa autorizzazione dell'Autorità idraulica competente, le trasformazioni morfologiche dei corsi d'acqua a condizione che sia assicurato il miglioramento o la non alterazione del buon regime delle acque e comunque il non aggravio del rischio idraulico derivanti dalla realizzazione dell'intervento.

4 - Previa autorizzazione dell'Autorità idraulica competente, e con le limitazioni espresse ai commi 3, 4 e 5 dell'Art.1 della L.R 21/2012 e dell'Art.36 del PIT, sono escluse dal divieto di cui al comma 1:

  • - e reti dei servizi essenziali non diversamente localizzabili, limitatamente alla fascia dei dieci metri, e le opere sovrapassanti o sottopassanti il corso d'acqua;
  • - le opere finalizzate alla tutela del corso d'acqua e dei corpi idrici sottesi;
  • - le opere connesse alle concessioni di sfruttamento delle acque rilasciate ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, le opere di adduzione e restituzione idrica;
  • - gli interventi volti a garantire la fruibilità pubblica all'interno delle fasce di cui al comma 1;
  • - i manufatti e la manutenzione straordinaria delle costruzioni esistenti già in regola con le disposizioni vigenti.