Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 31 Riduzione dell'inquinamento acustico

1 - L'ammissibilità di ogni categoria di intervento deve fare riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in particolare:

  • - dovrà essere valutata la compatibilità dell'intervento con la relativa classe acustica dell'area di interesse e delle aree adiacenti in base al vigente Piano comunale di classificazione acustica;
  • - si dovrà produrre una valutazione previsionale del clima acustico (ai sensi della Legge 447/95 e L.R. 89/98 e ss.mm.ii.) delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti: scuole e asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani; nuovi insediamenti residenziali prossimi alle infrastrutture stradali e ferroviarie esistenti (D.P.R. 30.03.2004 n. 142 e D.P.R. 18.11.1998 n. 459 e ss.mm.ii.), discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi, impianti sportivi e ricreativi. Le misure ed il monitoraggio dovranno essere eseguiti da tecnici competenti iscritti all'apposito albo.

2 - Nei casi di trasformazioni non conformi alla classe acustica corrispondente, o che comunque tali da non garantire il rispetto dei valori limite, al fine di ridurre l'esposizione al rumore della popolazione, sarà necessario prevedere l'adozione di tutti i provvedimenti tecnici e gestionali idonei a contenere i livelli di inquinamento acustico sia in fase di esercizio che di cantiere, quali l'insonorizzazione delle sorgenti di rumore, la messa in opera di barriere acustiche, la riduzione delle velocità dei veicoli, l'impiego di asfalti drenanti fonoassorbenti.