Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 33 Riduzione delle superfici impermeabilizzate

1 - Per ogni tipologia di intervento che implica occupazione di nuovo suolo deve essere previsto l'impiego di sistemi che favoriscano:

  • - la creazione di fondi calpestabili/carrabili filtranti (ad esempio, prati armati o superfici in ghiaia con l'utilizzo di elementi prefabbricati di forma alveolare, pavimentazioni filtranti) in alternativa a lavori di cementificazione ed asfaltatura tradizionale;
  • - la possibilità di mantenere un'alta capacità drenante, di aerazione e compattezza consentendo la calpestabilità/carrabilità della superficie con una molteplicità di condizioni di carico, impedendo lo sprofondamento del terreno e la rapida distribuzione delle acque (ad esempio mediante l'utilizzo di canali filtranti).

2 - La limitazione dell'impermeabilizzazione superficiale dovrà essere perseguita adottando modalità costruttive idonee a consentire l'infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque per tutti i nuovi spazi pubblici o privati destinati a viabilità pedonale o meccanizzata salvo che tali modalità costruttive non possano essere utilizzate per comprovati motivi di sicurezza igienico-sanitaria e statica o di tutela dei beni culturali e paesaggistici.

3 - E' vietato il convogliamento delle acque piovane in fognatura o nei corsi d'acqua, quando sia tecnicamente possibile il loro convogliamento in aree permeabili senza determinare fenomeni di ristagno.

4 - Nella realizzazione di nuovi edifici e negli ampliamenti di edifici esistenti comportanti incremento di superficie coperta dovrà comunque essere garantito il mantenimento di una superficie permeabile di pertinenza pari ad almeno il 25% della superficie fondiaria.

5 - Nella realizzazione di tutti i tipi di impianto artificiale si dovrà comunque minimizzare l'impermeabilizzazione attraverso l'uso più esteso possibile di materiali che permettano la percolazione e la ritenzione temporanea delle acque nel terreno. La realizzazione delle opere non dovrà alterare la funzionalità idraulica del contesto in cui si inseriscono, garantendo il mantenimento dell'efficienza della rete di convogliamento e di recapito delle acque superficiali.

6 - Nella realizzazione di impianti arborei, così come di colture seminative, dovranno essere previste sistemazioni idraulico-agrarie atte a consentire una corretta regimazione delle acque superficiali ed orientate a favorire l'infiltrazione nel terreno e l'aumento dei tempi di corrivazione.

7 - E' vietato in ogni caso interrompere e/o ostacolare il deflusso superficiale dei fossi e della rete scolante minore senza prevedere un riassetto ed aver garantito un recapito finale per le acque di scorrimento intercettate.