Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 34 Riduzione dell'inquinamento del suolo

1 - Gli interventi che comportino un cambio di destinazione d'uso nei siti potenzialmente inquinati, sono vincolati alla presentazione di uno studio comprensivo degli accertamenti e delle indagini preliminari sul suolo e sottosuolo e nelle acque sotterranee. L'ammissibilità di ogni categoria di intervento prevista deve quindi fare riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di bonifica. In particolare si dovrà:

  • - individuare le potenziali forme di inquinamento pregresse che possono aver interessato l'area di intervento, procedendo ad una mappatura e descrizione delle eventuali fonti inquinanti presenti che ne evidenzino intensità, estensione ed eventuali possibili linee di propagazione;
  • - procedere ad una analisi storica sui preesistenti usi del suolo dell'area di intervento: l'analisi consiste nella ricerca quanto più esaustiva possibile di tutti i possibili usi agricoli, edilizi ed industriali per cui l'area ed i dintorni sono stati utilizzati nel passato più o meno prossimo. Ogni singolo utilizzo va quindi documentato, sia dal punto di vista della distribuzione spaziale, sia dal punto di vista della durata temporale che delle attività ivi tenute. Per ogni specifica attività antropica, pregressa o in atto, va valutato se sussiste la possibilità che nelle diverse matrici (suolo - sottosuolo - acque superficiali - acque sotterranee) siano presenti sostanze contaminanti in concentrazioni tali da determinare un pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente naturale o costruito. Qualora, vengano rilevate attività o situazioni che presentano potenziali rischi di inquinamento avvenuto o in corso, dovranno essere effettuate specifiche forme di analisi, in funzione del tipo di inquinante e della relativa modalità di diffusione.

Nel caso che il sito presenti livelli di contaminazione o alterazioni chimiche, fisiche o biologiche del suolo, sottosuolo, acque superficiali e sotterranee tali da determinare un pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente naturale o costruito, si dovrà provvedere comunque allo sviluppo di un progetto di bonifica ai sensi della normativa di settore vigente.

2 - Fermo restando quanto previsto dalla specifica normativa di settore, per le categorie di intervento relative alle aree per impianti tecnologici, per la produzione e delle aree per i servizi tecnologici, dovranno essere comunque previste le seguenti verifiche:

  • - illustrazione delle fasi di lavorazione più suscettibili di possibili inquinamenti del suolo durante la fase di esercizio;
  • - indicazioni delle misure adottate per la prevenzione ed il controllo di possibili sversamenti, abbandono di imballaggi con residui di sostanze inquinanti, smaltimento dei residui di lavorazione; altre indicazioni inerenti i sistemi di controllo delle concentrazioni di sostanze potenzialmente inquinanti in prossimità di percorsi carrabili, parcheggi e aree di raccolta dei rifiuti;
  • - verifica dell'opportunità di una adeguata separazione tra i percorsi pedonali e gli spazi di sosta ed i percorsi carrabili ed i parcheggi.

3 - Gli studi e le verifiche effettuate, dovranno comunque essere conformi alle indicazioni ed alle eventuali prescrizioni che dovranno essere concordate da ARPAT e dall'azienda USL di riferimento.