Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 46.3 Vegetazione ripariale

1 - E' vegetazione ripariale la vegetazione dei corsi d'acqua, con particolare riferimento a quella compresa all'interno dei Subsistemi V3 e V4.

2 - Sulla vegetazione ripariale sono consentiti i seguenti interventi:

  • - sfoltimento della vegetazione in caso di copertura arborea che possa costituire pericolo per il transito e/o possa compromettere lo svolgimento delle consuete pratiche agricole;
  • - ceduazione secondo i turni previsti per legge;
  • - taglio degli individui senili, secondo le norme previste dalla legge e a condizione di nuova piantumazione con essenze idonee al tipo di ambiente.

3 - Sono invece vietati:

  • - gli interventi di dissodamento che comportino la riduzione della copertura boschiva;
  • - l'introduzione di specie estranee al contesto e/o infestanti;
  • - l'alterazione geomorfologica del terreno e l'escavazione di materiali lungo gli argini occupati da vegetazione riparia;
  • - la captazione di quantitativi di acqua tali da compromettere le condizioni di umidità edafica necessarie al mantenimento della vegetazione riparia.

4 - Per evitare fenomeni di dilavamento ed erosione del terreno e di invasione delle sedi stradali con acqua e fango dovuti per lo più alla omessa manutenzione dei corsi d'acqua sono comunque indispensabili interventi di pulizia e mantenimento dei fossi, da effettuarsi a cura dei conduttori dei fondi agricoli frontisti a corsi d'acqua pubblici e privati, attraverso:

  • - ripulitura degli alvei da rovi, canne, specie infestanti, specie arboree, con esclusione di quelle protette, e da ogni altro materiale;
  • - regimazione delle acque di sgrondo dei campi;
  • - arature del terreno mantenendo a prato una fascia di rispetto di spessore compreso tra 2 e 4 ml.