Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 47 Gestione dei rifiuti

1 - Per ogni tipologia di intervento, al fine di favorire la corretta gestione dei rifiuti trovano applicazione le prescrizioni e gli indirizzi di cui al presente articolo; tali interventi devono comunque risultare coerenti con la programmazione e le misure adottate dai soggetti competenti (Regione, Provincia, Ambito Territoriale Ottimale) nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione e gestione.

2 - Il soggetto avente titolo ad operare, è tenuto a prevedere idonee aree da destinare alla presenza di insiemi di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, o comunque a garantire idonei spazi per l'ubicazione di campane e cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti (isole ecologiche) nelle seguenti tipologie di trasformazioni:

  • - sistemazione degli spazi scoperti autonomi, con particolare riferimento a quelli destinati a servizi pubblici e o di uso collettivo;
  • - attivazione di utilizzazioni, nonché nuova edificazione di manufatti destinati a specifiche utilizzazioni abitualmente frequentate dalla popolazione, come le strutture di vendita e altri spazi, pubblici o privati, aree per manifestazioni ed altri spazi di richiamo della popolazione.

Per gli edifici esistenti il provvedimento si applica nel caso di ristrutturazione edilizia.

3 - Nelle previsioni di cui ai punti precedenti, si dovrà comunque tenere conto delle indicazioni localizzative e dimensionali definite nei piani di settore, nonché delle necessità di transito e manovra dei mezzi adibiti alla raccolta, tenendo comunque presente che l'ubicazione ottimale di contenitori è in prossimità di luoghi abitualmente frequentati come i supermercati ed altri spazi, pubblici o privati, di richiamo della popolazione. La struttura dell'isola ecologica dovrà comunque rispondere a requisiti di igenicità ed assumere un aspetto architettonico-ambientale in sintonia con il contesto urbano in cui è inserita.

4 - Nella progettazione di nuove aree di raccolta, dovranno essere evitate le localizzazioni che potrebbero favorire la produzione ed il trasporto di sostanze inquinanti e maleodoranti e si dovranno prendere in considerazione gli eventuali rischi derivanti dalle attività di deposito temporaneo in spazi eccessivamente soleggiati nel periodo estivo o esposti all'effetto dei venti dominanti.

5 - Per tutte le tipologie di trasformazione, in sede di pianificazione urbanistica attuativa o di progettazione degli interventi, il soggetto avente titolo ad operare la trasformazione sarà inoltre tenuto a:

  • - valutare la quantità e le caratteristiche dei rifiuti che saranno prodotti dalle funzioni insediate ed il loro impatto sul sistema di raccolta dei rifiuti esistente;
  • - prevedere nell'ambito della trasformazione le eventuali aree/strutture necessarie a soddisfare le esigenze di raccolta, differenziata e non, dei rifiuti prodotti e degli imballaggi.

Nella scelta delle soluzioni si dovrà tener conto e dare prioritaria attuazione nell'area di trasformazione a quanto previsto negli specifici piani di settore.

6 - Prima dell'approvazione dei piani attuativi o del rilascio dei permessi dovrà comunque essere acquisito il parere da parte del soggetto gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

7 - E' fatto obbligo, qualora possibile in base a quanto previsto dalla normativa di settore, riutilizzare in massima parte il materiale proveniente da demolizione o da scavi all'interno dello stesso cantiere, ad eccezione di eventuali materiali pericolosi.