Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 51 Le attività residenziali - R

1 - Ai fini delle presenti norme la destinazione residenziale viene articolata in residenziale abitativo, residenziale di accoglienza e residenziale turistico.

2 - Nella funzione residenziale abitativo rientrano abitazioni permanenti e temporanee e relative pertinenze.

3 - Nella funzione residenziale di accoglienza rientrano convitti, collegi, conventi, case per studenti, foresterie e relative pertinenze.

4 - Nella funzione residenziale turistico rientrano le strutture ricettive extra alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione di cui al Titolo II, Capo II, Sezione III della L.R. 42/2000 e cioè:

  • a) esercizi di affittacamere (art.55 L.R. 42/2000);
  • b) case e appartamenti per vacanze (art.56 L.R. 42/2000);
  • c) residenze d'epoca (art. 58 L.R. 42/2000).