Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 52 Le attività produttive - P

1 - Ai fini delle presenti norme la destinazione Produttiva viene articolata in industriale e artigianale produttivo e in artigianale di servizio.

2 - Nella funzione industriale e artigianale produttivo rientrano le attività finalizzate alla produzione di beni o servizi oppure alla riparazione o trasformazione di beni o materiali quali fabbriche, officine (comprese carrozzerie), laboratori artigiani e laboratori di riparazione. Si considerano produttivi i corrieri e le aziende di autotrasporto, gli spazi destinati all'esposizione dei beni prodotti, gli uffici strettamente connessi alle attività produttive e ad esse finalizzati, i magazzini e depositi connessi.

3 - Sono attività produttive le aree per attività estrattive e di escavazione (individuate con la sigla Pe e Pes nelle Tavole "Usi del suolo e modalità di intervento") secondo le disposizioni di cui all'art.60.4 delle presenti norme.

4 - Nella funzione artigianale di servizio rientrano le attività artigianali complementari alla residenza che offrono servizi, lavorazioni e assistenza e che si caratterizzano per l'elevato grado di integrazione e compatibilità con la residenza. Rientrano tra queste servizi alla persona, servizi per la conservazione e riparazione di beni di uso comune, laboratori artistici, laboratori che producono alimenti ai fini della vendita diretta, toelette per animali e simili.