Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 57 Le attività agricole e funzioni connesse - A

1 - Ai fini delle presenti norme rientrano nelle attività agricole le attività finalizzate allo sfruttamento razionale e organizzato della capacità produttiva del suolo sia per la coltivazione di specie vegetali sia per finalità di allevamento. Ai fini della presente disciplina la destinazione agricola si articola in agricola produttiva e agricola connesse.

2 - Nella funzione agricola produttiva rientrano la produzione agraria e l'attività di trasformazione, la forestazione, l'allevamento, le attività di colture floro-vivaistiche, le residenze rurali e gli annessi (cantine, frantoi, serre, silos, serbatoi idrici, locali per la conservazione e la prima trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, ricoveri degli animali e costruzioni per allevamenti zootecnici).

3 - Nella funzione agricola connessa rientrano l'agriturismo, l'agricampeggio, l'acquacoltura, i maneggi, le attività di trasformazione di beni direttamente prodotti dall'imprenditore agricolo riconosciute valide in base al Programma Aziendale approvato. Ai sensi dell'art. 2 della L.R. 30/2003 e s.m.i. sono attività agrituristiche:

  • - l'alloggio in appositi locali aziendali
  • - l'ospitalità di campeggiatori in spazi aperti
  • - l'organizzazione di attività didattiche, divulgative, culturali, sociali, tradizionali, di turismo religioso culturale, ricreative, di pratica sportiva, di escursionismo e di ippoturismo, di servizio per le comunità locali
  • - la somministrazione di pasti, alimenti e bevande, degustazioni e assaggi
  • - l'organizzazione di eventi promozionali di prodotti aziendali integrati da prodotti delle aziende agricole locali nonché da prodotti di origine e/o certificati toscani nel rispetto del sistema della filiera corta
  • - le fattorie didattiche.