Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 69.4 Aree stradali

1 - L'area stradale si compone di:

  • - carreggiate, spartitraffico, banchine, marciapiedi,
  • - piste ciclabili;
  • - fasce di connessione verdi con alberature isolate, filari, siepi e barriere,;
  • - spazi pedonali;
  • - bande polivalenti, corsie di servizio;
  • - spazi per la manovra e l'inversione di marcia.

2 - Per le strade di nuovo impianto dovranno essere osservate i criteri relativi a ciascun Sottosistema così come indicati al presente Capo; dovranno, inoltre, essere garantite idonee caratteristiche tecniche (larghezza e andamento del tracciato, pavimentazione) e funzionali.

3 - I tratti stradali di nuovo impianto sono indicati con apposita campitura nelle Tavole "Usi del suolo e modalità di intervento".

4 - La pubblicità lungo la strada dovrà essere collocata in modo non invasivo, non dovrà conferire senso di disordine ne' nascondere le visuali. Dovrà essere limitata a situazioni di assoluta necessità la collocazione di cartelloni pubblicitari lungo le strade che attraversano paesaggi caratterizzati da visuali aperte e da alta intervisibilità.

5 - Per quanto riguarda l'adeguamento di tracciati poderali e vicinali si rimanda a quanto indicato dall'art.60.3 delle presenti NTA.