Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 71 Percorsi pedonali

1 - I nuovi percorsi pedonali dovranno garantire il passaggio e la sosta di persone e carrozzine. In ambito urbano dovranno consentire, ove possibile, anche il transito lento di automezzi di emergenza.

2 - Gli elementi di ingombro (impianti per l'illuminazione, sedute, cabine telefoniche, impianti tecnologici, spazi informativi, punti di raccolta dei rifiuti) dovranno essere allineati e collocati in una fascia di larghezza costante.

3 - Tutti i percorsi e le eventuali rampe dovranno essere realizzate nel rispetto delle norme per il superamento delle barriere architettoniche.