Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 80 Definizioni generali degli interventi sul patrimonio edilizio esistente

1 - Le definizioni di seguito riportate sono coerenti agli artt. 78 e 79 della L.R. 1/2005.

2 - a) Interventi di manutenzione ordinaria, quelli riguardanti la riparazione, il rinnovamento e la sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Tali interventi riguardano quindi solo gli elementi di finitura e quelli tecnici, senza alterare gli elementi strutturali, la divisione dei locali, le caratteristiche originarie e non possono comportare modifiche della destinazione d'uso.

3 - b) Interventi di manutenzione straordinaria, ossia le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari; detti interventi non possono comportare modifiche della destinazione d'uso;.

4 - c) Interventi di restauro e di risanamento conservativo, ossia quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essa compatibili; tali interventi comprendono:

  • c.1) il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio;
  • c.2) l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso;
  • c.3) l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio (superfetazioni);
  • c.4) gli interventi sistematici, eseguiti mantenendo gli elementi tipologici formali e strutturali dell'organismo edilizio, volti a conseguire l'adeguamento funzionale degli edifici, ancorché recenti.

Ai sensi dell'art. 29 comma 4 del D.Lgs 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale.

5 - d) Interventi di ristrutturazione edilizia, ossia quegli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente; tali interventi comprendono:

d1) il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio;

d2) l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;

d3) demolizioni con fedele ricostruzione degli edifici, intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata con gli stessi materiali o con materiali analoghi. La fedele ricostruzione prevede, inoltre, che l'edificio venga ricostruito nella stessa collocazione, con lo stesso ingombro planivolumetrico, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;.

  • d.4) interventi per il recupero abitativo dei sottotetti ai sensi della L.R. 5/2010 "Norme per il recupero abitativo dei sottotetti".

d5) modifiche alla sagoma finalizzate alla realizzazione di addizioni funzionali agli organismi edilizi esistenti che non configurino nuovi organismi edilizi, nel limite del 20% del volume esistente. Non sono computate ai fini dell'applicazione degli indici di fabbricabilità fondiaria e territoriale le seguenti addizioni funzionali:

  • - 1) rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile;
  • - 2) realizzazione di servizi igienici qualora carenti;
  • - 3) creazione di volumi tecnici, scale, ascensori;
  • - 4) realizzazione di autorimesse pertinenziali all'interno del perimetro dei centri abitati come individuati nelle tavole "Perimetrazione dei centri abitati" del presente Regolamento Urbanistico.

6 - e) Interventi pertinenziali ossia quelli che comportano la realizzazione, all'interno del resede di riferimento, di un volume aggiuntivo non superiore al 20% del volume dell'edificio principale, ivi compresa la demolizione di volumi secondari facenti parte di un medesimo organismo edilizio e la loro ricostruzione, ancorché in diversa collocazione, all'interno del resede di riferimento. Non sono computati ai fini dell'applicazione degli indici di fabbricabilità fondiaria e territoriale gli interventi consistenti nella realizzazione di autorimesse pertinenziali all'interno del perimetro dei centri abitati come individuati nelle tavole "Perimetrazione dei centri abitati" del presente Regolamento Urbanistico.

7 - f) Interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, anche in aggiunta ai volumi esistenti e in deroga agli indici di fabbricabilità.

8 - g) Interventi di sostituzione edilizia, intesi come demolizione e ricostruzione di volumi esistenti non assimilabile alla ristrutturazione edilizia, eseguiti anche con contestuale incremento volumetrico, diversa articolazione, collocazione e destinazione d'uso, a condizione che non si determini modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale e che non si renda necessario alcun intervento sulle opere di urbanizzazione.

9 - h) addizioni volumetriche agli edifici esistenti non assimilate alla ristrutturazione edilizia.

10 - i) Interventi di ristrutturazione urbanistica, cioè quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.