Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 81 Disposizioni generalità

1 - La disciplina degli insediamenti esistenti individua, in particolare:

  • - la disciplina di tutela e valorizzazione degli edifici e manufatti di valore storico-architettonico e documentale;
  • - le aree e gli ambiti sui quali perseguire prioritariamente la riqualificazione insediativa;
  • - le aree, all'interno del perimetro dei centri abitati, nelle quali è permessa l'edificazione di completamento o di ampliamento degli edifici esistenti;
  • - la disciplina del territorio rurale.

2 - Il Regolamento Urbanistico, nel rispetto dei contenuti e delle indicazioni dello "Statuto dei luoghi" di cui al Titolo VI delle norme del Piano Strutturale, stabilisce e definisce i singoli tipi di intervento relativi a tutti gli edifici e spazi aperti.

3 - Per ciascuna area individuata nelle Tavole "b - Usi del suolo e modalità d'intervento", è indicata la categoria d'intervento e la sua eventuale articolazione, attraverso una sigla che rimanda alle disposizioni di cui al presente Capo.

4 - Per eventuali termini specifici contenuti nelle definizioni degli interventi valgono le precisazioni di cui agli articoli 78 "glossario per gli interventi" e 79 "definizione degli elementi costitutivi degli edifici" delle presenti norme.

5 - Tutti gli interventi devono attenersi:

  • - alle indicazioni e prescrizioni relative alle classi di fattibilità geologica, idraulica e sismica di cui al Titolo XIII delle presenti norme, in particolare:
  • - art. 103 - per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente in ambito urbano;
  • - art. 103 - per gli interventi relativi ai Servizi di uso pubblico e agli spazi scoperti d'uso pubblico a verde;
  • - art. 104 - per il territorio extraurbano e per tutti gli interventi disciplinati da Schede normative;
  • - al rispetto dei requisiti e condizioni alla trasformazione relative alla Valutazione Ambientale Strategica di cui al Titolo III delle presenti norme in relazione alle seguenti risorse:

o Acqua - Capo II;

o Aria - Capo III;

o Suolo e sottosuolo - Capo IV

o Paesaggio ed ecosistemi della fauna e della flora - Capo V.

  • - per la gestione dei rifiuti vale quanto indicato al Capo VI.
  • - per quanto riguarda l'aumento dell'efficienza energetica e l'utilizzo delle fonti rinnovabili, la riduzione dell'inquinamento luminoso vale quanto al Capo VII.

6 - Relativamente all'uso di metodi per la produzione di energia rinnovabile, sia per quanto riguarda gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente che per gli interventi di completamento, valgono i criteri e i riferimenti dell'art. 49.1 comma 5 delle presenti norme.

7 - Nel caso di edifici o aree ricadenti all'interno delle Aree di pertinenza di Aggregati o di BSA come riportate nelle Tavole "a - Usi del suolo e modalità di attuazione" sono da rispettare i criteri e le prescrizioni di cui all'art. 59.1 delle presenti norme.