Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 83 Aree da sottoporre ad interventi di restauro (re)

1 - Sono aree, edifici, complessi e spazi aperti ai quali viene riconosciuto significativo carattere urbanistico e architettonico, elevato valore culturale e ambientale, per connotazione tipologica, di aggregazione, oltre che per testimonianza storica, per i quali si rendono necessari interventi volti al mantenimento e al recupero della loro struttura architettonica e che ne consentano destinazioni d'uso con essa compatibili.

2 - In tali aree, individuate con la sigla re nelle Tavole "Usi del suolo e modalità di intervento", sono consentiti, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria, interventi di restauro e risanamento conservativo, interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche così come definiti al precedente art.80. Tali interventi dovranno tenere presente il glossario e le definizioni di cui rispettivamente agli artt.78 e 79 delle presenti NTA e rispettare le seguenti precisazioni:

  • - tutti gli interventi dovranno comportare l'eliminazione delle superfetazioni e comunque degli interventi precari e non coerenti con gli edifici originari;
  • - gli interventi sugli edifici non potranno comportare l'eliminazione di parti che ne alterano l'assetto, compromettendone stabilità, fruibilità e riconoscibilità mentre potranno essere compiuti interventi di consolidamento; la ricostruzione delle parti crollate o demolite potrà avvenire solo in presenza di adeguata documentazione;
  • - tenendo presente quanto indicato dall'art. 29 comma 4 del D.Lgs 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", gli interventi sugli elementi strutturali degli edifici potranno comportare soltanto alterazioni non sostanziali del funzionamento statico dell'edificio e non dovranno modificare la gerarchia statica e la distribuzione delle sollecitazioni se non in porzioni limitate del fabbricato mantenendo in generale le caratteristiche strutturali esistenti. Gli interventi potranno prevedere l'impiego di tecniche non tradizionali, purché il ricorso ad esse sia strumentale alla conservazione del fabbricato;
  • - gli interventi sugli elementi complementari e di finitura potranno comportare operazioni di pulitura e di limitato e parziale rifacimento, oltre che interventi di protezione e consolidamento, mentre gli interventi di sostituzione, fermi restando quelli definiti alla lettera c.2 del precedente art.80, saranno limitati ai soli elementi complementari interni;
  • - gli interventi sugli elementi tecnici degli edifici potranno comportare l'integrazione e la realizzazione di nuovi impianti tecnologici che non dovranno comunque alterare i volumi esistenti e la quota degli orizzontamenti e della copertura;
  • - al fine del superamento delle barriere architettoniche, nel caso non sia possibile la realizzazione di tali opere all'interno della sagoma dell'edificio, potranno essere consentiti interventi cui all'art. 80 punto f) delle presenti NTA. Tali interventi dovranno essere realizzati nel rispetto dell'impianto complessivo e dei caratteri architettonici e tipologici dell'edificio esistente;
  • - gli interventi di frazionamento degli edifici residenziali non dovranno comportare la modifica sostanziale del sistema dei collegamenti verticali nonché la realizzazione di unità immobiliari con Sn inferiore a 60 mq. Sono ammesse deroghe a tale limite quando la superficie complessiva dell'unità immobiliare da suddividere è inferiore a 120 mq. o comunque si dimostri l'impossibilità di rispettare il limite minimo di 60 mq. per tutte le unità frazionate. In quest'ultimo caso la deroga è ammessa relativamente ad una sola unità immobiliare a condizione che l'intervento di frazionamento non comporti la modifica sostanziale del sistema dei collegamenti verticali e delle aperture esistenti;
  • - gli interventi sugli spazi aperti dovranno essere finalizzati a conservare lo spazio aperto esistente nei suoi caratteri tipologici e formali, nel rispetto dell'assetto storico e paesistico-ambientale.

3 - Nel caso di edifici per i quali siano indicati interventi di restauro o risanamento conservativo e venga dimostrato che l'edificio si trova, al momento dell'intervento, in stato di "rudere" e quindi si dimostra l'impossibilità di sottoporlo ad interventi di restauro, si applica quanto previsto all'art.82 comma 6 delle presenti norme; nel caso in cui si dimostri l'impossibilità di eseguire interventi di conservazione è ammessa la demolizione con ricostruzione con materiali analoghi (art. 78 NTA) nella stessa collocazione e con lo stesso ingombro planivolumetrico.