Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 83.1 Aree da sottoporre ad interventi di conservazione (cs)

1 - Sono aree, edifici, complessi e spazi aperti meritevoli di tutela e per i quali si rendono necessari interventi volti al mantenimento e/o al recupero della loro struttura architettonica, morfologica, e tipologica.

2 - In tali aree, individuate con la sigla cs nelle Tavole "Usi del suolo e modalità di intervento", sono previsti e consentiti, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria, interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, (limitatamente agli interventi d.1 e d.2), interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche così come definiti al precedente art.80 delle presenti NTA. Tali interventi dovranno tenere presente il glossario e le definizioni di cui rispettivamente agli artt.78 e 79 delle presenti NTA e rispettare le seguenti precisazioni:

  • - tenendo presente quanto indicato dall'art. 29 comma 4 del D.Lgs 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", gli interventi sugli elementi strutturali degli edifici potranno comportare soltanto alterazioni non sostanziali del funzionamento statico dell'edificio, cioè interventi che non modifichino la gerarchia statica e la distribuzione delle sollecitazioni se non in porzioni limitate del fabbricato e che mantengano in generale le caratteristiche strutturali esistenti. E' ammesso il ricorso a materiali e tecnologie non tradizionali purché nel rispetto degli elementi tecno-morfologici caratterizzanti nonché del comportamento statico globale dell'organismo edilizio. Qualora l'altezza lo consenta, è ammessa la realizzazione di soppalchi e delle relative strutture di collegamento verticale interne; tale realizzazione è subordinata all'impiego di tecnologie leggere che garantiscano il minimo incremento di carico sulle parti strutturali dell'edificio;
  • - tutti gli interventi dovranno comportare l'eliminazione delle superfetazioni e comunque degli interventi precari e non coerenti con gli edifici originari;
  • - gli interventi sugli elementi complementari e di finitura potranno comportare operazioni di protezione, pulitura, rifacimento e consolidamento, gli interventi di sostituzione, fermi restando quelli definiti alla lettera c.2 del precedente art.80, saranno limitati ai soli elementi complementari interni;
  • - gli interventi sugli elementi tecnici degli edifici potranno comportare, la modifica e la sostituzione senza alterare i volumi esistenti e la quota degli orizzontamenti e della copertura;
  • - al fine del superamento delle barriere architettoniche, nel caso non sia possibile la realizzazione di tali opere all'interno della sagoma dell'edificio, potranno essere consentiti interventi cui all'art. 80 punto f) delle presenti NTA. Tali interventi dovranno essere realizzati nel rispetto dell'impianto complessivo e dei caratteri e tipologici dell'edificio esistente;
  • - gli interventi di frazionamento degli edifici residenziali non dovranno comportare la realizzazione di unità immobiliari con Sn inferiore a 60 mq. Sono ammesse deroghe a tale limite quando la superficie complessiva dell'unità immobiliare da suddividere è inferiore a 120 mq. o comunque si dimostri l'impossibilità di rispettare il limite minimo di 60 mq. per tutte le unità frazionate. In quest'ultimo caso la deroga è ammessa relativamente ad una sola unità immobiliare. a condizione che l'intervento di frazionamento non comporti la modifica sostanziale del sistema dei collegamenti verticali e delle aperture esistenti;
  • - sono ammessi interventi di riapertura di porte e finestre esterne tamponate, senza modifica di forma, dimensioni e posizione. Limitatamente agli edifici ex colonici e solo nel caso in cui tali interventi sull'originario sistema delle aperture di un edificio o di parte di esso non consenta comunque il cambiamento di destinazione d'uso ammesso dalle presenti norme è consentita la realizzazione delle aperture minime e indispensabili al cambio d'uso. Tali aperture saranno realizzate con forme, materiali, proporzioni, dimensioni e composizione tipica dei prospetti degli edifici rurali in modo da salvaguardare l'integrità compositiva e le originarie caratteristiche architettoniche dell'edificio nel rispetto del disegno complessivo della facciata interessata. Tale disposizione non si applica ai locali igienico-sanitari e in genere a tutti i locali di servizio e accessori;
  • - gli interventi sugli spazi aperti dovranno essere finalizzati in generale a conservare lo spazio aperto esistente nei suoi caratteri tipologici e formali, nel rispetto dell'assetto storico e paesistico-ambientale.