Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 85.2 Criteri di intervento per gli edifici e le case sparse nel territorio rurale con destinazione d'uso non agricola

1 - Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti gli edifici con destinazione d'uso non agricola non contenuti in Schede normative in coerenza con le specifiche prescrizioni del Sottosistema di appartenenza.

2 - Valgono le disposizioni per il territorio rurale di cui alla L.R.1/2005, Titolo IV, Capo III, art. 44 e 45 con le limitazioni che seguono:

  • - edifici principali (ex residenze rurali, case sparse, ecc.): oltre agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia tipo d1, d2, d4 e tipo d5 limitatamente alle addizioni funzionali n. 2,3,4 di cui all'art. 80 delle presenti NTA.
  • - altri edifici (ex annessi, capannoni, manufatti secondari e altri manufatti a questi riconducibili): sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo. Non è consentito il mutamento di destinazione d'uso. Nei casi in cui l'edificio possedesse le caratteristiche per essere giudicato di valore storico-documentale, il suo recupero e conseguente cambio d'uso sarà valutato attraverso la predisposizione di un Progetto Unitario di Massima (art. 96 comma 4 presenti NTA).

3 - Per la sistemazione degli spazi esterni valgono i criteri e le prescrizioni di cui all'art. 85 commi 3, 4, 5 e 6 delle presenti norme.

4 - Il cambio di destinazione agricola viene subordinato alla redazione di Programma Aziendale (PAPMAA) con l'individuazione della "non strumentalità" degli immobili all'utilizzo dell'azienda nel caso si tratti di imprenditori agricoli, negli altri casi si applica la procedura dell'art. 45 della L.R. 1/2005.

5 - Per la configurazione dell'area di pertinenza, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 1/2005, il perimetro sarà individuato tenendo conto della morfologia e dei segni riconoscibili del territorio (linee d'acqua, fossi, sentieri e strade, ecc.) senza introdurre segni non coerenti e dissonanti con il contesto paesistico. L'Amministrazione comunale, nello spirito di salvaguardare l'integrità fisica, paesaggistica e funzionale del territorio, può, comunque, subordinare la fattibilità dell'intervento all'individuazione di un'area di pertinenza ritenuta più idonea di quella proposta.

6 - Sono considerate opere di sistemazione ambientale tutte le opere volte a:

  • - conservare i segni del paesaggio agrario;
  • - garantire le sistemazioni idraulico-agrarie;
  • - ripristinare l'efficienza del reticolo idrografico;
  • - salvaguardare la viabilità minore pubblica e di uso pubblico con garanzia di accesso alle strade vicinali, poderali e sentieri;
  • - tutelare e mantenere le alberature monumentali e comunque le presenze vegetazionali significative e di pregio ambientale e paesistico;
  • - mantenere e ripristinare i terrazzamenti;
  • - ripristinare le situazioni di degrado,
  • - tutelare e valorizzare le risorse ambientali esistenti.

7 - Fattibilità geologica: in relazione alla pericolosità attribuita (Tavv. 2.5 "Carta della Pericolosità idraulica" e Tavv. 2.6 "Carta della Pericolosità geomorfologica" del Piano Strutturale) e alla tipologia di intervento consentita, per i singoli edifici e per l'area di pertinenza di cui alle Schede normative, riportate al successivo art. 86 e nell'Allegato 1 alle presenti norme, vale quanto prescritto dall'art. 104 delle presenti NTA.

8 - Nel caso di edifici o aree ricadenti all'interno delle Aree di pertinenza di Aggregati o di BSA come riportate nelle Tavole "a - Usi del suolo e modalità di attuazione" sono da rispettare i criteri e le prescrizioni di cui all'art. 59.1 delle presenti norme.

9 - Dimensionamento mutamento destinazione d'uso agricola:

  • - per il mutamento di destinazione d'uso da agricolo a residenziale va tenuto conto, per ogni UTOE, dell'Allegato 2 "Dimensionamento RU" alle presenti NTA
  • - in conformità con l'art. 29 comma 8 delle norme del Piano Strutturale è ammesso il trasferimento, dall'una all'altra UTOE, fino al massimo del 10% del dimensionamento previsto per ogni UTOE.

10 - Recepimento interventi soggetti a Piani attuativi vigenti:

  • - viene confermata la disciplina contenuta nella Variante al Piano di Recupero denominato "San Severo" approvato con DCC n. 63 del 22.04.2009;
  • - viene confermata la disciplina degli eventuali Piani attuativi relativi al patrimonio edilizio di cui alle Schede normative (Allegato 1 presenti NTA);
  • - alla scadenza dei Piani attuativi per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente valgono i criteri di intervento di cui al presente articolo.