Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 94 Interventi di Riqualificazione - disposizioni generali

1 - Nelle aree individuate nelle Tavole "Usi del suolo e modalità di intervento" contrassegnate con la sigla RQ, seguita da un numero progressivo, sono previsti interventi di nuova edificazione a completamento di interventi già realizzati anche con demolizione e ricostruzione e/o di assetto degli spazi aperti esistenti e interventi relativi al patrimonio edilizio esistente. Tali aree possono contenere più interventi individuati con la rispettiva sigla Rqn.n.

2 - La realizzazione degli interventi previsti dovrà avvenire secondo le indicazioni specifiche desumibili dalle Tavole "b - Usi del suolo e modalità di intervento" e riferite alle indicazioni per il trattamento del suolo e per l'edificazione, riportate rispettivamente al Titolo VI e VII delle presenti norme.

3 - Per ciascuna area RQ sono espresse, oltre alle quantità edificabili, le modalità di intervento ed eventuali prescrizioni e criteri per gli interventi.

4 - Le quantità edificabili, ad eccezione dell'area produttiva "Il Piano" di cui all'art. 94.2 delle presenti norme, sono espresse per ciascuna area Rqn.n secondo indici parametri riferiti a:

* la massima superficie netta (Sn) realizzabile, comprensiva di eventuali edifici esistenti all'interno dell'area perimetrata con la sigla Rqn.n

* la massima estensione planimetrica realizzabile (rapporto di copertura Rc), definita da una percentuale di copertura della superficie fondiaria (Sf);

* l'altezza massima (h max) e il numero massimo dei piani fuori terra realizzabili.

5 - Per ciascuna area di riqualificazione RQ è previsto un intervento unitario da attuarsi attraverso intervento diretto o subordinato alla redazione di Progetto Unitario di Massima secondo le modalità del successivo comma 6 e con i parametri e i criteri di cui ai successivi artt. 94.1 e 94.2.

6 - Il rilascio del titolo abilitativo potrà, ogni qualvolta ciò sia espressamente previsto nelle presenti norme, essere subordinato alla redazione di Progetto Unitario di Massima (PUM) come definito all'art.96 comma 4 delle presenti norme e finalizzato alla stipula di apposita Convenzione o di Atto unilaterale d'obbligo per la realizzazione di specifiche opere di urbanizzazione primaria e di eventuali interventi di trattamento del suolo previsti per ciascuna area e individuati nelle Tavole "Usi del suolo e modalità di intervento".

7 - Relativamente all'uso di metodi per la produzione di energia rinnovabile, sia per quanto riguarda gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente che per la realizzazione di nuovi edifici, valgono i criteri e i riferimenti dell'art. 49.1 comma 5 delle presenti norme.

8 - Eventuali opere di urbanizzazione primaria identificate all'interno delle aree RQ non possono essere trasferite o monetizzate e la loro realizzazione è a totale carico dei privati proponenti ai quali, secondo le disposizioni dell'art. 127 comma 5 della L.R. 1/2005, non è più dovuta la quota di oneri riferita alle opere di urbanizzazione primaria.

9 - Salvo diversa specifica indicazione, valgono le seguenti disposizioni delle presenti N.T.A.:

* disposizioni generali di cui agli artt. 59 e 75;

* disposizioni generali di cui al presente articolo;.

* relativamente alle destinazioni d'uso le disposizioni di cui al Titolo IV;

* relativamente agli specifici Sistemi e Sottosistemi le disposizioni di cui al Titolo V;

* relativamente alle indicazioni per il trattamento di suolo le disposizioni di cui al Titolo VI;

* relativamente alla definizione dei parametri urbanistici ed edilizi le disposizioni di cui al Titolo II Capo II;

* relativamente ai criteri relativi agli standard le disposizioni di cui all'art. 4 e ai parcheggi privati le disposizioni di cui all'art. 5.

10 - Per tutti gli interventi dovranno essere rispettati le specifiche disposizioni di fattibilità e condizioni alla trasformazione:

  • - Fattibilità Geologica Idraulica e Sismica
  • - dovranno essere rispettate le limitazioni di fattibilità geologica di cui al Titolo XIII delle presenti N.T.A. nonché le eventuali prescrizioni specifiche per singoli interventi.
  • - Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
  • - dovranno essere rispettate le condizioni per la trasformazione di cui al Titolo III delle presenti N.T.A. in relazione alle seguenti risorse:

o Acqua - Capo II;

o Aria - Capo III;

o Suolo e sottosuolo - Capo IV

o Paesaggio ed ecosistemi della fauna e della flora - Capo V.

  • - per la gestione dei rifiuti vale quanto indicato al Capo VI delle presenti N.T.A.
  • - per quanto riguarda l'aumento dell'efficienza energetica e l'utilizzo delle fonti rinnovabili, la riduzione dell'inquinamento luminoso vale quanto al Capo VII delle presenti N.T.A.

11 - I Piani attuativi o i PUM dovranno verificare eventuali emergenze o invarianti riconosciute dal PTC esplicitando nel quadro conoscitivo di riferimento l'eventuale presenza di tali emergenze ed eventualmente modificare l'intervento nei limiti della sua ammissibilità al fine di preservarle.