Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 107 Realizzazioni in corso

1 - Ai sensi dell'art. 61 della L.R.1/2005 dalla data di adozione del Regolamento Urbanistico è sospeso il rilascio dei permessi di costruire e di tutti gli interventi in contrasto con le nuove previsioni.

2 - I Piani attuativi che non abbiano concluso l'iter di adozione debbono adeguarsi alle previsioni del presente Regolamento Urbanistico.

3 - Le previsioni dei Piani attuativi approvati e convenzionati sono comunque fatte salve, restando stabilito che le previsioni del presente Regolamento Urbanistico sono integralmente applicabili alla scadenza di tali Piani.

4 - E' consentito altresì portare a completa attuazione ai sensi dell'art. 17 della L. 1150/1942 le parti residue degli strumenti urbanistici attuativi anche se scaduti purché siano state realizzate completamente le opere di urbanizzazione di pertinenza degli stessi interventi.

5 - Sono fatti salvi altresì gli strumenti attuativi già adottati dal Consiglio Comunale anche se non ancora approvati e sempre che il Consiglio ne provveda all'approvazione entro la data di approvazione definitiva del Regolamento Urbanistico. In caso contrario i suddetti piani attuativi si dovranno adeguare alle disposizioni del presente Regolamento Urbanistico. Eventuali varianti ai piani attuativi approvati saranno permesse a condizione che non modifichino le quantità edificabili previste oppure il perimetro (con l'eccezione del caso in cui il perimetro venga adeguato a quello indicato dal presente Regolamento Urbanistico) e purché l'impianto complessivo del progetto rimanga sostanzialmente inalterato. Per le aree oggetto di permesso di costruire valido alla data di adozione del Regolamento Urbanistico vale il diritto acquisito; sono inoltre consentite varianti in corso d'opera che non modifichino le quantità edificabili previste e l'impianto complessivo del progetto. In caso di scadenza del permesso di costruire valgono le norme del presente Regolamento Urbanistico.