Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 16 Volume (V)

Il volume (V) dell'edificio è stabilito come all'art. 23 del Regolamento Regionale 64/2013 in luogo del precedente parametro "Volume" (come definito all'art. 16 delle NTA previgenti); detto parametro esprime la cubatura della costruzione rilevante ai fini del calcolo degli oneri di urbanizzazione.