Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 83.2 Aree da sottoporre ad interventi di riqualificazione (rq)

1 - Sono aree, edifici, complessi e spazi aperti per i quali si rendono necessari interventi di riqualificazione allo scopo di migliorarne l'assetto morfologico e tipologico.

2 - Il presente Regolamento distingue, per le aree urbane di cui alle Tavole "b - Usi del suolo e modalità di intervento" e per le aree disciplinate da Schede normative di cui all'art. 86 e all'"Allegato 1" delle presenti norme, diversi tipi di riqualificazione come di seguito indicati:

3 - rq1 - riqualificazione di tipo 1: sono ammessi i seguenti interventi così come definiti all'art.80 delle presenti NTA:

  • - manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria;
  • - ristrutturazione edilizia, tipo d1, d2, d4;
  • - ristrutturazione edilizia, tipo d5 limitatamente alle sole addizioni funzionali n. 2,3,4;
  • - Interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche (f);

Tali interventi dovranno tenere presente il glossario e le definizioni di cui rispettivamente agli artt.78 e 79 delle presenti NTA e rispettare le seguenti precisazioni:

  • - gli interventi sugli elementi tecnici degli edifici non dovranno comportare la modifica della quota di copertura;
  • - tutti gli interventi che comportano modifiche alla sagoma finalizzate alla realizzazione di addizioni funzionali devono essere realizzati nel rispetto dell'impianto complessivo, della tipologia e dei caratteri architettonici dell'edificio esistente ivi compresi gli interventi per il superamento delle barriere architettoniche;
  • - sugli spazi aperti gli interventi devono privilegiare il recupero e la ricostituzione degli originari elementi costitutivi; qualora non siano più riconoscibili gli originari caratteri tipologici e formali sono ammessi interventi di ridisegno generale degli elementi costitutivi;
  • - per tutti gli interventi di ampliamento riconducibili ad interventi di ristrutturazione edilizia deve comunque sempre essere mantenuto almeno il 25% di superficie permeabile;
  • - tutti gli interventi che comportano modifiche alla sagoma finalizzate alla realizzazione di addizioni funzionali (art. 80 punto d5) non possono comportare, nel loro complesso, un volume aggiuntivo superiore al 20% del volume dell'edificio principale.

4 - rq2 - riqualificazione di tipo 2: sono ammessi i seguenti interventi così come definiti all'art.80 delle presenti NTA:

  • - manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria;
  • - ristrutturazione edilizia, tipo d1, d2, d3, d4, d5;
  • - Interventi pertinenziali (e);
  • - Interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche (f);

Tali interventi dovranno tenere presente il glossario e le definizioni di cui rispettivamente agli artt.78 e 79 delle presenti NTA e rispettare le seguenti precisazioni:

  • - sugli spazi aperti sono ammessi interventi finalizzati al ridisegno generale degli elementi costitutivi qualora non siano più riconoscibili gli originari caratteri tipologici e formali;
  • - gli interventi che comportano modifiche alla sagoma finalizzate alla realizzazione di addizioni funzionali o gli interventi pertinenziali devono essere realizzati nel rispetto dell'impianto complessivo, della tipologia e dei caratteri architettonici dell'edificio principale ivi compresi gli interventi per il superamento delle barriere architettoniche.
  • - negli interventi di ampliamento riconducibili ad interventi di ristrutturazione edilizia deve comunque sempre essere mantenuto almeno il 25% di superficie permeabile;
  • - gli interventi che comportano modifiche alla sagoma finalizzate alla realizzazione di addizioni funzionali (art. 80 punto d5) comprensivi degli interventi pertinenziali (art. 80 punto e) non possono comportare nel loro complesso un volume aggiuntivo superiore al 20% del volume dell'edificio principale.

5 - rq3 - riqualificazione di tipo 3: sono ammessi i seguenti interventi così come definiti all'art.80 delle presenti NTA:

  • - manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria;
  • - ristrutturazione edilizia, tipo d1, d2, d3, d4, d5;
  • - interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche (f);
  • - addizioni volumetriche (art. 80 punto h) una tantum da realizzare in ampliamento agli edifici esistenti per una superficie netta o accessoria massima pari al 15% della superficie netta esistente alla data di adozione del Regolamento Urbanistico (D.C.C. n. 78 del 19/10/2000) o, nel caso di edifici industriali e artigianali, del 10% della superficie coperta esistente alla data di adozione del Regolamento Urbanistico (D.C.C. n. 78 del 19/10/2000).

Tali interventi dovranno tenere presente il glossario e le definizioni di cui rispettivamente agli artt.78 e 79 delle presenti NTA e rispettare le seguenti precisazioni:

  • - per gli interventi sugli spazi aperti sono ammessi interventi che comportino anche il ridisegno generale degli elementi costitutivi; è consentita, in coerenza con le prescrizioni del Sottosistema di appartenenza, la realizzazione di piscine secondo i criteri e le prescrizioni dell'art. 85 comma 4 delle presenti norme.
  • - gli interventi che comportano modifiche alla sagoma finalizzate alla realizzazione di addizioni funzionali (art. 80 punto d5) comprensivi delle addizioni volumetriche (art. 80 punto h) non possono comportare, nel loro complesso, un volume aggiuntivo superiore al 20% del volume dell'edificio principale.

6 - Per le aree del "territorio aperto" di cui alle Tavole "Usi del suolo e modalità di intervento" nelle aree individuate con la sigla rq gli interventi sono riconducibili a interventi di recupero ambientale e ricostituzione degli elementi costitutivi originari oltre che ad interventi di manutenzione.