Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 13 Superficie non residenziale o accessoria (Snr)

1. Le quantità edificabili accessorie ammesse dal R.U. per i singoli interventi edilizi, escluse dalla Sul, sono espresse in termini di "Superficie non residenziale o accessoria (Snr)" (come definito all'art. 13 del Regolamento Regionale 64/2013) in luogo del precedente parametro "superficie accessoria (Sa)" (come definito all'art. 14 delle NTA previgenti).

2. Il parametro esprime la consistenza della costruzione che non rileva ai fini urbanistici.

3. Le porzioni di edificio di seguito indicate definite all'art. 10 del Regolamento Regionale 64/2013 "Superficie non residenziale o accessoria (Snr)" qualora eccedano le quantità di seguito indicate confluiscono nel computo della Sul per la sola parte eccedente la misura indicata.

  1. a) le logge o portici fino ad un massimo del 25% della S.u.l. ammessa o esistente legittimata;
  2. b) i balconi, fino ad un massimo del 25% della S.u.l. ammessa o esistente legittimata;
  3. c) le terrazze prive di copertura fino ad un massimo del 25% della S.u.l. ammessa o esistente legittimata;
  4. d) le cantine fino al perimetro esterno dell'ingombro del fabbricato;
  5. e) gli spazi aperti sottostanti ad elementi aggettanti dalle pareti perimetrali esterne del fabbricato quali pensiline a sbalzo o altri elementi consimili fino ad un massimo del 35% della S.u.l. ammessa o esistente legittimata;
  6. f) i piani o locali sottotetto ad esclusione di quelli recuperati a fini abitativi ai sensi della Legge regionale 08.02.2010 n.5 per le porzioni aventi altezza interna netta (Hin) non superiore a ml 1,80, ancorché non delimitate da muri fino ad un massimo del 35% della S.u.l. ammessa o esistente legittimata;

Le superfici accessorie, di cui sopra alla lettera a), b) e c), sono escluse dal computo della Sul fino ad un massimo cumulativo del 35% della sul ammessa o esistente legittimata. Le superfici accessorie, di cui sopra alla lettera e), e f), sono escluse dal computo della Sul fino ad un massimo cumulativo del 45% della Sul ammessa o esistente legittimata.