Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 10 Parametri urbanistici ed edilizi

1. Fatti salvi gli interventi edilizi in corso di esecuzione o per i quali sia già stato conseguito il prescritto titolo edilizio nell'attuazione del Regolamento urbanistico si applicano i parametri urbanistici ed edilizi unificati di cui al Regolamento regionale n. 64/2013.

2. Nei casi in cui il Regolamento esprima le quantità edificabili in funzione dei parametri previgenti trovano applicazione i coefficienti di raccordo di cui agli articoli che seguono.

Art. 11 Superficie utile lorda (Sul)

1. Le quantità edificabili per le destinazioni residenziale e turistico ricettivo sono valutate in termini di "Superficie utile lorda (Sul)" (come definita all'art. 10 del Regolamento Regionale 64/2013) in luogo del precedente parametro "superficie netta (SN)" (come definito all'art. 13 delle NTA previgenti).

2. Le quantità edificabili per la destinazione commerciale sono valutate in termini di "Superficie utile lorda (Sul)" (come definita all'art. 10 del Regolamento Regionale 64/2013) in luogo del precedente parametro "Superficie lorda di pavimento" (Slp) (come definito all'art. 15 delle NTA previgenti)

3. Detto parametro esprime la consistenza della costruzione rilevante ai fini urbanistici.

Art. 12 Superficie coperta (Sc)

1. Le quantità edificabili per la destinazione produttiva sono valutate in termini di "Superficie coperta (Sc)" (come definito all'art. 15 del Regolamento Regionale 64/2013) in luogo del precedente parametro "superficie coperta (Sc)" come definito dalle NTA previgenti; detto parametro esprime la consistenza della costruzione rilevante ai fini urbanistici.

Art. 13 Superficie non residenziale o accessoria (Snr)

1. Le quantità edificabili accessorie ammesse dal R.U. per i singoli interventi edilizi, escluse dalla Sul, sono espresse in termini di "Superficie non residenziale o accessoria (Snr)" (come definito all'art. 13 del Regolamento Regionale 64/2013) in luogo del precedente parametro "superficie accessoria (Sa)" (come definito all'art. 14 delle NTA previgenti).

2. Il parametro esprime la consistenza della costruzione che non rileva ai fini urbanistici.

3. Le porzioni di edificio di seguito indicate definite all'art. 10 del Regolamento Regionale 64/2013 "Superficie non residenziale o accessoria (Snr)" qualora eccedano le quantità di seguito indicate confluiscono nel computo della Sul per la sola parte eccedente la misura indicata.

  1. a) le logge o portici fino ad un massimo del 25% della S.u.l. ammessa o esistente legittimata;
  2. b) i balconi, fino ad un massimo del 25% della S.u.l. ammessa o esistente legittimata;
  3. c) le terrazze prive di copertura fino ad un massimo del 25% della S.u.l. ammessa o esistente legittimata;
  4. d) le cantine fino al perimetro esterno dell'ingombro del fabbricato;
  5. e) gli spazi aperti sottostanti ad elementi aggettanti dalle pareti perimetrali esterne del fabbricato quali pensiline a sbalzo o altri elementi consimili fino ad un massimo del 35% della S.u.l. ammessa o esistente legittimata;
  6. f) i piani o locali sottotetto ad esclusione di quelli recuperati a fini abitativi ai sensi della Legge regionale 08.02.2010 n.5 per le porzioni aventi altezza interna netta (Hin) non superiore a ml 1,80, ancorché non delimitate da muri fino ad un massimo del 35% della S.u.l. ammessa o esistente legittimata;

Le superfici accessorie, di cui sopra alla lettera a), b) e c), sono escluse dal computo della Sul fino ad un massimo cumulativo del 35% della sul ammessa o esistente legittimata. Le superfici accessorie, di cui sopra alla lettera e), e f), sono escluse dal computo della Sul fino ad un massimo cumulativo del 45% della Sul ammessa o esistente legittimata.

Art. 14 Coefficiente di incremento

Per la funzione residenziale, stante la differenza tra la previgente Sn e la Sul, nella quale sono compresi i muri esterni collocati dentro terra o fuori terra e le scale interne, la quantità di Sul consentita, quando il parametro è espresso dallo strumento urbanistico in Sn, è adeguata mediante applicazione del coefficiente di incremento pari a 1,30.

Per la funzione turistico-ricettiva, la quantità di Sul consentita, quando il parametro è espresso dallo strumento urbanistico in Sn, è adeguata mediante applicazione del coefficiente di incremento pari a 1,20.

Per la funzione commerciale, la quantità di Sul consentita è pari uguale a quella ammessa dallo strumento urbanistico in Slp non essendo necessaria l'applicazione del coefficiente di incremento.

Per la funzione industriale/artigianale, la quantità di SE consentita, quando il parametro è espresso dallo strumento urbanistico in Sc, è adeguata mediante l’applicazione del coefficiente di incremento pari a 1,10.

Art. 15 Pertinenze e area di pertinenza

1. Sono pertinenze i manufatti che, pur conservando una propria individualità ed autonomia, sono posti in un durevole rapporto di subordinazione con edifici preesistenti, al fine di renderne più agevole e funzionale l'uso ed in modo tale da essere posti a loro servizio durevole o ad ornamento dei medesimi.

2. Le pertinenze sono sempre poste all'interno del medesimo lotto dell'edificio principale e presentano dimensioni modeste e ridotte rispetto al fabbricato cui ineriscono.

3. A prescindere dalla loro ammissibilità secondo quanto disposto dalle presenti norme, non si considerano pertinenze, ma nuove costruzioni, gli interventi la cui superficie utile lorda ecceda il 20% di quella dell'edificio principale.

4. Costituiscono aree di pertinenza delle costruzioni quegli areali indicati sulla cartografia del R.U. quali sedi fisiche della sagoma planimetrica degli edifici ed a questi legati da rapporto di reciprocità.

5. Le pertinenze sono collocabili solo nei limiti dell'area di pertinenza come definita dal presente articolo. Gli stessi limiti devono essere rispettati da qualsiasi opera che abbiano relazione diretta con l'edificio (aree pavimentate, sistemazioni a verde non agricolo, ecc.).

Art. 16 Volume (V)

Il volume (V) dell'edificio è stabilito come all'art. 23 del Regolamento Regionale 64/2013 in luogo del precedente parametro "Volume" (come definito all'art. 16 delle NTA previgenti); detto parametro esprime la cubatura della costruzione rilevante ai fini del calcolo degli oneri di urbanizzazione.

Art. 17 Numero dei piani

1 - L'altezza dell'edificio è indicata come numero di piani (n.) fuori terra, compreso l'ultimo eventuale piano in arretramento ed escluso il piano seminterrato anche se abitabile o agibile e purché la quota del piano di calpestio del piano terra non sia superiore di ml. 1,50 sopra il livello del caposaldo.

2 - L'altezza limite dell'edificio, espressa in ml. è fornita dal prodotto del numero di piani prescritto, per l'altezza interna netta specificata dal successivo art. 18 Altezza degli edifici.

3 - Entro questa altezza i differenti piani potranno avere altezze differenti. Nel caso di terreni in pendenza o con quote differenti, il numero di piani si intende relativo al fronte a valle.

Art. 18 Altezza degli edifici

1. L'altezza d'interpiano è espressa in luogo del precedente parametro "Altezza interpiano" (come definito all'art. 20 c.1 delle NTA previgenti) in termini di "Altezza interna netta (Hin)" (come definita all'art. 19 del Regolamento Regionale 64/2013).

2. L'altezza interna netta (Hin) è stimata, pari a 3,50 ml. e pari a 4,50 ml. per il piano terra.

3 - Salvo diversa specifica prescrizione all'interno dei Sottosistemi P1 e P2 vale quanto segue:

  • - l'altezza interna netta (Hin) negli edifici per attività industriali e artigianali è stimata, ai fini del calcolo dell'altezza massima, pari a ml. 8,00;
  • - nel caso in cui il parametro relativo al dimensionamento sia espresso in superficie coperta (Sc), è ammessa, all'interno dell'altezza interna netta (Hin) consentita (ml.7,00) e a prescindere dal numero dei piani, la possibilità di realizzare spazi ad uso uffici tecnici e amministrativi e spazi espositivi connessi alle attività produttive;
  • - per la messa in opera di carri-ponte o di altre attrezzature strettamente legate alla produzione l'altezza interna netta (Hin) tipo potrà essere elevata, esclusivamente per quelle parti dell'edificio che ospiteranno la nuova attrezzatura, fino a ml. 16,00;
  • - per la realizzazione di edifici ad uso direzionale, nel caso in cui il parametro relativo al dimensionamento sia espresso in superficie coperta (Sc), sono ammessi fino a tre livelli purché l'altezza massima complessiva non superi ml. 10,70;
  • - nel caso di attività commerciali, se non diversamente specificato e nel caso in cui non viene indicato il numero dei piani, vale quanto specificato al comma 1 del presente articolo.

3 - Nel caso di servizi ed attrezzature di uso pubblico non è stabilito un interpiano tipo, considerando pertanto libera l'altezza limite, in considerazione delle attività speciali che possono esservi ospitate.

Art. 19 Indice di riequilibrio ecologico (Re)

1. L'indice di riequilibrio ecologico è dato dal rapporto tra il numero di alberature di alto fusto da mettere a dimora all'interno dell'area di pertinenza dell'intervento e la superficie di suolo impermeabilizzata.

2. Negli interventi di nuova edificazione, sostituzione edilizia ed ampliamento, il rispetto del riequilibrio ecologico (Re) dovrà prevedere un albero ogni 100 mq di superficie impermeabile, con specie autoctone da scegliere in relazione all'uso dell'area.

3. Nel caso in cui il numero di alberature risulti eccessivo l'Amministrazione Comunale, ove possibile e perseguendo le stesse finalità, indicherà il luogo alternativo per la piantumazione dell'eccedenza o in alternativa l'eventuale monetizzazione

Art. 20 Volumi tecnici e tecnologici

Sono volumi tecnici i manufatti così definiti nell'Allegato "A", parte II, del Regolamento Regionale 64/2013. 2. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Regolamento Regionale 64/2013, i volumi tecnici non sono computati ai fini della Sul e della Snr, fatta eccezione per quelli espressamente indicati allo stesso art. 13, comma 3, lettera "c", che sono da computarsi ai fini della Snr.

Art. 21 Tolleranze di costruzione

1 - Nell'esecuzione degli interventi edilizi sono ammesse le tolleranze di costruzione di cui al comma 2 rispetto alle misure nominali previste dal progetto allegato al titolo abilitativo. Le tolleranze di costruzione non si applicano alle distanze tra edifici, dalle strade, dai confini ed alle misure minime in materia di sicurezza, accessibilità e igiene.

2 - Sono ammesse le seguenti tolleranze di costruzione:

* per lunghezze fino a ml. 2,00±2%;

* per lunghezze superiori a ml. 2,00 e fino a ml. 6,00±1%;

* per lunghezze superiori a ml. 6,00±0,5%;

* per altezze fino a ml. 5,00±1%;

* per altezze superiori a ml. 5,00±0,5%.