Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 33 Riduzione delle superfici impermeabilizzate

1 - Per ogni tipologia di intervento che implica occupazione di nuovo suolo deve essere previsto l'impiego di sistemi che favoriscano:

  • - la creazione di fondi calpestabili/carrabili filtranti (ad esempio, prati armati o superfici in ghiaia con l'utilizzo di elementi prefabbricati di forma alveolare, pavimentazioni filtranti) in alternativa a lavori di cementificazione ed asfaltatura tradizionale;
  • - la possibilità di mantenere un'alta capacità drenante, di aerazione e compattezza consentendo la calpestabilità/carrabilità della superficie con una molteplicità di condizioni di carico, impedendo lo sprofondamento del terreno e la rapida distribuzione delle acque (ad esempio mediante l'utilizzo di canali filtranti).

2 - La limitazione dell'impermeabilizzazione superficiale dovrà essere perseguita adottando modalità costruttive idonee a consentire l'infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque per tutti i nuovi spazi pubblici o privati destinati a viabilità pedonale o meccanizzata salvo che tali modalità costruttive non possano essere utilizzate per comprovati motivi di sicurezza igienico-sanitaria e statica o di tutela dei beni culturali e paesaggistici.

3 - E' vietato il convogliamento delle acque piovane in fognatura o nei corsi d'acqua, quando sia tecnicamente possibile il loro convogliamento in aree permeabili senza determinare fenomeni di ristagno.

4 - Nella realizzazione di nuovi edifici e negli ampliamenti di edifici esistenti comportanti incremento di superficie coperta dovrà comunque essere garantito il mantenimento di una superficie permeabile di pertinenza pari ad almeno il 25% della superficie fondiaria.

5 - Nella realizzazione di tutti i tipi di impianto artificiale si dovrà comunque minimizzare l'impermeabilizzazione attraverso l'uso più esteso possibile di materiali che permettano la percolazione e la ritenzione temporanea delle acque nel terreno. La realizzazione delle opere non dovrà alterare la funzionalità idraulica del contesto in cui si inseriscono, garantendo il mantenimento dell'efficienza della rete di convogliamento e di recapito delle acque superficiali.

6 - Nella realizzazione di impianti arborei, così come di colture seminative, dovranno essere previste sistemazioni idraulico-agrarie atte a consentire una corretta regimazione delle acque superficiali ed orientate a favorire l'infiltrazione nel terreno e l'aumento dei tempi di corrivazione.

7 - E' vietato in ogni caso interrompere e/o ostacolare il deflusso superficiale dei fossi e della rete scolante minore senza prevedere un riassetto ed aver garantito un recapito finale per le acque di scorrimento intercettate.

Art. 34 Riduzione dell'inquinamento del suolo

1 - Gli interventi che comportino un cambio di destinazione d'uso nei siti potenzialmente inquinati, sono vincolati alla presentazione di uno studio comprensivo degli accertamenti e delle indagini preliminari sul suolo e sottosuolo e nelle acque sotterranee. L'ammissibilità di ogni categoria di intervento prevista deve quindi fare riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di bonifica. In particolare si dovrà:

  • - individuare le potenziali forme di inquinamento pregresse che possono aver interessato l'area di intervento, procedendo ad una mappatura e descrizione delle eventuali fonti inquinanti presenti che ne evidenzino intensità, estensione ed eventuali possibili linee di propagazione;
  • - procedere ad una analisi storica sui preesistenti usi del suolo dell'area di intervento: l'analisi consiste nella ricerca quanto più esaustiva possibile di tutti i possibili usi agricoli, edilizi ed industriali per cui l'area ed i dintorni sono stati utilizzati nel passato più o meno prossimo. Ogni singolo utilizzo va quindi documentato, sia dal punto di vista della distribuzione spaziale, sia dal punto di vista della durata temporale che delle attività ivi tenute. Per ogni specifica attività antropica, pregressa o in atto, va valutato se sussiste la possibilità che nelle diverse matrici (suolo - sottosuolo - acque superficiali - acque sotterranee) siano presenti sostanze contaminanti in concentrazioni tali da determinare un pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente naturale o costruito. Qualora, vengano rilevate attività o situazioni che presentano potenziali rischi di inquinamento avvenuto o in corso, dovranno essere effettuate specifiche forme di analisi, in funzione del tipo di inquinante e della relativa modalità di diffusione.

Nel caso che il sito presenti livelli di contaminazione o alterazioni chimiche, fisiche o biologiche del suolo, sottosuolo, acque superficiali e sotterranee tali da determinare un pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente naturale o costruito, si dovrà provvedere comunque allo sviluppo di un progetto di bonifica ai sensi della normativa di settore vigente.

2 - Fermo restando quanto previsto dalla specifica normativa di settore, per le categorie di intervento relative alle aree per impianti tecnologici, per la produzione e delle aree per i servizi tecnologici, dovranno essere comunque previste le seguenti verifiche:

  • - illustrazione delle fasi di lavorazione più suscettibili di possibili inquinamenti del suolo durante la fase di esercizio;
  • - indicazioni delle misure adottate per la prevenzione ed il controllo di possibili sversamenti, abbandono di imballaggi con residui di sostanze inquinanti, smaltimento dei residui di lavorazione; altre indicazioni inerenti i sistemi di controllo delle concentrazioni di sostanze potenzialmente inquinanti in prossimità di percorsi carrabili, parcheggi e aree di raccolta dei rifiuti;
  • - verifica dell'opportunità di una adeguata separazione tra i percorsi pedonali e gli spazi di sosta ed i percorsi carrabili ed i parcheggi.

3 - Gli studi e le verifiche effettuate, dovranno comunque essere conformi alle indicazioni ed alle eventuali prescrizioni che dovranno essere concordate da ARPAT e dall'azienda USL di riferimento.

Art. 35 Stabilizzazione dei versanti collinari

1. I terrazzamenti dovranno essere mantenuti nella loro piena efficienza mediante opportune opere di manutenzione consistenti nel ripristino delle parti lesionate e nel mantenimento in efficienza delle opere di drenaggio delle acque superficiali.

2. Nelle aree di pascolo soggette a fenomeni erosivi e rischio franoso dovrà essere salvaguardata l'integrità del cotico erboso e con essa la fertilità naturale dei suoli applicando corretti carichi animali e l'allontanamento delle acque di percolazione mediante la creazione ed il mantenimento di opportune sistemazioni idrauliche.

Art. 36 Mantenimento della fertilità naturale del suolo

1 - Nelle aree agricole dovranno essere favoriti quegli ordinamenti colturali che compatibilmente con le esigenze produttive garantiscano nel tempo la maggiore continuità di copertura vegetale del suolo e la reintegrazione della sostanza organica ai fini di trasmettere alle generazioni future la fertilità naturale nella sua integrità.

Art. 37 Bacini di accumulo

1 - Nelle nuove aree destinate ad attività industriali e artigianali, e negli interventi di ampliamento, completamento e trasformazione di insediamenti industriali e artigianali compresi nei sottosistemi P1 e P2, qualora la superficie coperta da realizzare sia superiore a 500 mq. le acque meteoriche intercettate dalle coperture dovranno essere recapitate in appositi bacini di accumulo temporaneo evitando il convogliamento diretto in fognatura e/o la dispersione casuale nelle zone limitrofe.

2 - I bacini di accumulo, relativi ai nuovi manufatti, dimensionati in relazione alla superficie delle coperture e all'altezza di pioggia prevista nelle 24 ore, con un tempo di ritorno centennale, dovranno invasare le acque meteoriche tramite opportune opere di captazione.

3 - I bacini di accumulo dovranno essere ricavati in apposite aree permeabili ed essere provvisti di una bocca tarata per il rilascio regolato dei volumi d'acqua invasati nella rete di scolo delle acque superficiali. Qualora si preveda un fondo impermeabile per il mantenimento di uno specchio d'acqua permanente si dovrà garantire il riciclo, anche forzato, dell'intero volume di acqua onde evitarne il ristagno e il deterioramento della qualità. La dimensione dei bacini deve essere calcolata considerando il volume di raccolta pari a 130 mm. d'acqua per ogni metro quadrato di superficie impermeabile.

4 - I bacini di accumulo non sono computati ai fini della verifica delle percentuali di impermeabilizzazione.

Art. 38 Rilevati delle infrastrutture viarie

1 - Al fine di ridurre al minimo l'impatto negativo sul deflusso delle acque superficiali, i rilevati delle infrastrutture viarie dovranno essere provvisti di appositi manufatti di attraversamento monte-valle posti ad una distanza, riferita all'andamento generale della superficie topografica e alla pendenza dei terreni attraversati, tale da evitare accumuli e ristagni al piede degli stessi.

2 - Valgono le disposizioni di cui all'Art.1 comma 4 della L.R. 21 2012.

Art. 39 Sottopassi e botti

1 - I sottopassi e le botti per l'attraversamento delle opere viarie dovranno garantire il mantenimento della sezione preesistente del corso d'acqua, evitandone restringimenti. La sezione dell'alveo a valle dell'attraversamento dovrà sempre risultare maggiore e/o uguale a quello di monte.

2 - Allo scopo di mantenere la piena efficienza e funzionalità idraulica, questi manufatti dovranno essere dimensionati in maniera da garantire l'ispezionabilità e il facile svolgimento delle operazioni di manutenzione periodica.

3 - Valgono le disposizioni di cui all'Art.1 comma 4 della L.R. 21 2012.

Art. 40 Attraversamento dei corsi d'acqua in elevazione

1 - La costruzione delle nuove strutture di attraversamento dei corsi d'acqua arginati (le spalle e la trave portante dei ponti e/o delle passerelle) dovrà evitare il restringimento della sezione dell'alveo assicurando il mantenimento di una luce libera di deflusso pari a quella posta a monte dell'attraversamento stesso. La base dell'impalcato dovrà sempre svilupparsi ad una quota superiore di almeno 40 cm rispetto alle sommità arginali, onde consentire un agevole passaggio dei materiali flottanti in caso di piena.

2 - Valgono le disposizioni di cui all'Art.1 comma 4 della L.R. 21 2012.

Art. 41 Sbancamenti, scavi e rinterri

1 - La gestione e l'utilizzo dei materiali da scavo quali prodotti di sbancamento durante la realizzazione di un'opera è regolamentata dal D.M. 161/2012.

2 - Ogni sbancamento e scavo in terreno sciolto o substrato lapideo che comporti modificazioni permanenti e rilevanti della morfologia e del profilo topografico dovrà essere provvisto di appositi drenaggi a monte per l'abbattimento del carico delle acque meteoriche e il loro convogliamento nella rete di scolo.

3 - Ogni azione che comporti modifica all'assetto planialtimetrico del suolo, la realizzazione di sbancamenti o consistenti riporti (per es. rilevati stradali, piazzali) anche temporanei, con fronti verticali o subverticali, dovrà essere effettuata tramite la presentazione di un apposito progetto di sistemazione dell'area supportato da uno specifico studio geologico-tecnico in cui sia valutata la stabilità dei fronti di scavo o di riporto, nel rispetto delle verifiche di sicurezza relative agli stati limite ultimi (SLU) e delle analisi relative alle condizioni di esercizio (SLE); per i fronti di scavo di altezza superiore ai 2 mt. dovranno essere previste armature di sostegno delle pareti e/o il ripristino delle condizioni di stabilità delle pareti naturali tramite rinverdimento delle superfici e opere di rinaturalizzazione con l'impiego di tecniche dell'ingegneria naturalistica.

4 - Nelle aree a pericolosità idraulica molto elevata, gli interventi comportanti rimodellazioni del terreno che non rientrano nell'articolo 80, comma 1 lettera d) della L.R. 1/2005, sono consentiti solo nel caso in cui non determinino aumento del livello di pericolosità in aree contermini.

5 - Per i rinterri dovranno essere utilizzati materiali terrigeni simili a quelli esistenti in loco, ripristinando il grado di compattezza e di addensamento del terreno.

Art. 42 Costruzioni interrate

1 - Per tutte le costruzioni interrate previste nelle zone con falda acquifera superficiale, dovrà essere verificata la profondità del livello di falda e valutata la sua escursione stagionale in relazione alla profondità di posa delle fondazioni. Per gli interventi che ricadono in aree sensibili di classe 1 o 2, il livello della falda dovrà essere monitorato in modo da rispettare i vincoli alle escavazioni in dette aree espresse agli articoli 10.1.2 e 10.1.3 della Disciplina del PTCP2010.

2 - Al fine di evitare l'interferenza negativa sulla dinamica delle acque di falda il piano di calpestio dei locali interrati dovrà rimanere preferibilmente al di sopra del livello massimo di risalita della falda.

3 - Nelle aree dove non sia possibile fondare al di sopra del livello massimo della falda, potranno essere realizzate, se consentite, nuove costruzioni interrate, a condizione che i locali interrati siano resi stagni e non sia prevista la messa in opera di apparecchiature permanenti per la depressione della tavola d'acqua.

4 - Nel caso che le costruzioni interrate siano costituite da locali sotterranei di profondità superiore ad un piano e/o da strutture fondazionali dirette profonde, la loro realizzazione è subordinata alla verifica dell'interferenza che le nuove costruzioni produrranno sulla circolazione delle acque sotterranee relativamente al loro possibile sbarramento e conseguente innalzamento del livello freatico e/o piezometrico.

5 - La messa in opera di impianti di depressione della tavola d'acqua è consentita esclusivamente per la salvaguardia e la messa in sicurezza di edifici esistenti.

Art. 43 Reti tecnologiche sotterranee

1 - Gli impianti tecnologici a rete sotterranei comprendono le tubazioni del gas, dell'acquedotto, delle fognature, le linee elettriche e telefoniche e tutte le attrezzature connesse al funzionamento e alla manutenzione delle stesse.

2 - La messa in opera degli impianti tecnologici dovrà preferibilmente evitare la variazione e/o l'alterazione del reticolo di deflusso delle acque superficiali. Qualora l'intervento ne preveda la modifica del percorso, dovrà esserne indicato il nuovo andamento, garantendo che non comporti concentrazioni e ristagni di acque nelle aree di intervento e in quelle limitrofe.

3 - La profondità, rispetto al piano di campagna, alla quale installare gli impianti tecnologici dovrà essere tale da non compromettere in ogni caso la crescita ed il mantenimento degli apparati radicali delle essenze arboree e non ostacolare le operazioni di aratura e/o di irrigazione nelle zone agricole.

4 - Allo scopo di coordinare le operazioni di scavo per gli interventi sugli impianti interrati, gli interventi stessi e ciascuna opera dovranno essere resi noti in anticipo a tutti i soggetti competenti.

5 - I lavori di chiusura degli scavi dovranno garantire il ripristino dello strato fertile e la risistemazione del terreno (piantumato e non) o della pavimentazione originaria.

Art. 44 Fognature

1 - All'interno dell'area di pertinenza degli interventi di nuova realizzazione della rete fognaria, dovranno essere previste adeguate sistemazioni a verde, con funzione di "filtro" rispetto agli eventuali nuclei abitati presenti nelle vicinanze, che tengano di conto il contesto di riferimento.