Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 45 Salvaguardia dei caratteri paesaggistici

1 - Al fine della conservazione e del mantenimento dei valori paesistici del territorio, le caratteristiche tipologiche-morfologiche e cromatico-materiche di ogni intervento nel suo complesso (edifici, impianti tecnologici ed energetici e sistema di spazi aperti) devono dimostrare un buon adattamento all'ambiente (urbano o rurale) in cui si inseriscono. In particolare:

  • - al di fuori dei centri urbani, per qualsiasi intervento di trasformazione degli assetti territoriali (riconfigurazione funzionale e morfologica anche attraverso interventi di sostituzione, di parti del tessuto urbano e/o di parti del territorio aperto, realizzazione di complessi edilizi in aree libere, realizzazione di nuovi tracciati di viabilità e infrastrutture), dovranno essere attuate strategie volte alla minimizzazione dell'impatto visivo-percettivo, salvaguardando le componenti della tessitura agraria consolidata e tradizionale (sistemazioni idraulico-agrarie, rete scolante, elementi arborei ed arbustive non colturali, vecchie sistemazioni colturali anche residuali e filari arborei ed arbustivi, ciglionamenti, viabilità poderale e rete sentieristica) ed attraverso l'uso di materiali legati alla tradizione storica e ad elementi tipologici caratteristici del luogo;
  • - nei principali nuclei urbani qualsiasi intervento che riguarderà gli insediamenti esistenti (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, nuova edificazione di completamento, riferibili sia agli edifici che alle pertinenze esterne) o la realizzazione di nuova edificazione dovrà essere realizzato con materiali e tecniche costruttive che risultano compatibili con gli stessi utilizzati in origine per la sua costruzione; ogni intervento proposto dovrà utilizzare colori legati alla tradizione storica. Nelle nuove edificazioni occorrerà armonizzare forme, materiali, tipologie edilizie, con quelli che hanno costituito le caratteristiche di quel luogo nel suo processo storico-evolutivo. Gli interventi di completamento in ambito urbano dovranno inoltre essere finalizzati: alla ricucitura dei margini urbani con risoluzione delle problematiche per le aree in margine al centro storico e per le aree di interfaccia città/campagna; alla riduzione degli effetti di frangia, per gli insediamenti storicizzati collinari, mediante azioni di riqualificazione degli abitati, mitigazione o salvaguardia sui margini a verde dell'abitato, con esiti di tutela rispetto alle aree di pertinenza non edificate; al- la salvaguardia dei resti di antiche strutture di valore storico-culturale ed ambientale e delle peculiarità dei siti di riconosciuto valore ambientale, attraverso la difesa dei manufatti, delle specie, dei biotopi e dei geositi garantendo la trasmissione alle future generazioni delle tracce storiche, della cultura dei luoghi e degli stessi valori.

2 - Ogni trasformazione dovrà adottare scelte progettuali che garantiscano la consequenzialità con il contesto paesaggistico di riferimento attraverso:

  • - integrazione morfologica: risultati compositivi (tipologie, forme, colori, materiali) armonici evitando contrasti non qualificanti e disomogeneità con il contesto; giusta proporzione tra i volumi e gli elementi dimensionali esistenti nell'intorno; idonea articolazione funzionale e dei rapporti tra gli spazi residenziali e quelli accessori e di servizio; salvaguardia e continuità morfologica e strutturale degli aspetti che caratterizzano il contesto circostante;
  • - integrazione tipologica: schemi tipologici (tipologia insediativa), articolazione funzionale degli spazi, soluzioni tecnologiche e materiali che attenuano la percezione del nuovo;
  • - soluzioni integrate degli impianti tecnologici: identificazione localizzativa e dimensionale delle soluzioni integrate degli impianti o delle soluzione tecniche impiegate per l'utilizzo delle risorse; installazione di detti impianti tecnologici e relativi accessori in modo tale da minimizzarne l'incidenza visiva.

3 - Le prestazioni qualitative di ogni intervento dovranno quindi risultare coerenti e non peggiorative rispetto alla percezione delle caratteristiche paesaggistiche del luogo. In particolare, per ogni trasformazione dovrà essere opportunamente verificata la coerenza con i valori e gli obiettivi di qualità di cui alla disciplina paesaggistica del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) della Regione Toscana e con le indicazioni relative alle unità di paesaggio di cui al Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) della Provincia di Siena.

Art. 46 Salvaguardia dei caratteri naturalistici

1 - Allo scopo della conservazione e del mantenimento dei valori naturalistici del territorio e con l'obiettivo complessivo di preservare e valorizzare i caratteri di ecodiversità e biodiversità del contesto ambientale presente, sono ammessi unicamente interventi tali da non alterare la disposizione areale, la complessità e la qualità degli ecotopi diffusi nel mosaico territoriale.

2 - Ogni intervento di trasformazione dovrà quindi garantire la tutela dei valori naturalistici di contesto attraverso:

  • - il mantenimento e l'implementazione della diversità quantitativa degli ecotopi presenti, valorizzando i diversi assetti vegetazionali in modo da preservare le fitocenosi presenti con particolare attenzione a:
  • - la gestione dei soprassuoli boschivi, diffusi arealmente per lo più lungo i fondovalle o presso i declivi dei versanti collinari che dovrà ispirarsi a criteri e modalità di controllo volte, in primo luogo, al contenimento delle specie alloctone infestanti (in special modo la Robinia pseudacacia) e all'evoluzione verso i rispettivi livelli climatici in modo da implementare anche la diversità biologica delle cenosi.
  • - le formazioni erbacee mantenendo le cenosi prative connesse all'attività storica di pascolo ed eventuali affioramenti di popolazioni di valore ambientale, evitando che l'estensioni dei seminativi sostituiscano le formazioni originarie;
  • - siepi e fasce boscate che, anche in contesti non ripari, bordano i confini dei campi e si dispongono ai margini dei fossi minori o anche lungo strade e sentieri. La loro continuità dovrà essere garantita attraverso interventi di piantumazione di esemplari arborei a colmare le discontinuità presenti contribuendo al mantenimento di un ecomosaico diversificato e irregolare in modo che gli ecotopi siano interconnessi e alternati con sufficiente variabilità territoriale;
  • - le formazioni arboree riparie connesse allo sviluppo della rete idrografica per le quali valgono in generale le prescrizioni pertinenti ai soprassuoli boschivi (sono i corridoi, fra l'altro, in cui si hanno le maggiori ingressioni di Robinia pseudacacia) ed in particolare indirizzi volti al mantenimento della loro struttura intrinseca.

3 - Nella scelta delle specie vegetali arboree ed arbustive idonee per ogni intervento di piantumazione connesso a opere di urbanizzazione o valorizzazione paesaggistica, dovranno essere preferite specie autoctone e selezionate fra quelle in grado di avere i massimi risultati in termini di sintesi fra ecologia e estetica, in ogni caso non utilizzando mai specie alloctone infestanti.

4 - Per ogni tipologia di intervento che andrà ad interessare direttamente specie vegetali e animali rare e d'interesse regionale ai sensi della normativa di settore presenti nel territorio comunale, oltre ai principi di gestione naturalistica di cui ai punti precedenti, dovranno essere previsti accorgimenti volti alla tutela privilegiata degli esemplari o alla conservazione e implementazione dei loro habitat specifici:

  • - dovranno prevedersi interventi di difesa della flora protetta, degli individui arborei di pregio, di contenimento delle eventuali infestanti e di controllo delle operazioni di taglio nei boschi cedui;
  • - dovranno prevedersi interventi atti a garantire la tutela della fauna protetta ed attivate azioni di monitoraggio puntuale delle popolazioni presenti.

Art. 46.1 Boschi

1 - Ai sensi della normativa vigente, i boschi sono sottoposti a tutela integrale. Per il taglio e l'utilizzazione dei boschi si fa riferimento ai vigenti indirizzi forniti dal Corpo Forestale dello Stato.

2 - Per tutte le aree boschive è previsto un ambito di tutela di 15 ml. (ridotto a 8 ml. solo in caso di contiguità con terreni coltivati) misurati a partire dal loro perimetro (se è presente il mantello del bosco, questo ambito si calcola a partire dal suo margine). All'interno dell'ambito di tutela sono vietate:

  • - le lavorazioni del suolo che in profondità possano raggiungere gli apparati radicali delle essenze arboree e arbustive del bosco;
  • - le arature con profondità maggiori di 40 cm;
  • - la messa a dimora di essenze non autoctone;
  • - le opere di qualsiasi tipo che comportino escavazioni di terreno o abbattimento di essenze arboree e arbustive che non siano autorizzate preventivamente dalle autorità competenti.

3 - Nelle aree boscate sono ammesse le normali pratiche selvicolturali che dovranno essere improntate a criteri naturalistici, salvaguardando le specie vegetali arboree ed arbustive autoctone che tendono a rinnovarsi spontaneamente anche all'interno dei rimboschimenti ed evitando di ostacolare la sosta e la presenza delle specie faunistiche autoctone. Sono prescritti inoltre:

  • - il mantenimento dei sentieri esistenti e dei viali parafuoco;
  • - il taglio delle specie infestanti, dei rovi e delle specie arboree, ad esclusione di quelle protette dalla legislazione vigente.
  • - il recupero e la sistemazione dei sentieri antichi e delle strade esistenti nel rispetto delle dimensioni originarie, previa richiesta di autorizzazione da inoltrare agli organismi competenti;
  • - la realizzazione, previa valutazione di inserimento paesistico, di specchi d'acqua con finalità antincendio.

4 - Le aree boscate non possono essere ridotte di superficie; sono pertanto vietati la sostituzione dei boschi con altre colture ed il dissodamento, fatti salvi gli interventi tendenti a ripristinare la vegetazione autoctona. Sono inoltre vietati:

  • - il pascolo caprino;
  • - l'allevamento zootecnico di tipo intensivo definito da un carico massimo per ettaro superiore a 0,5 uba (unità bovina adulta) per più di sei mesi all'anno;
  • - la costruzione di infrastrutture per la mobilità ed impianti tecnologici fuori terra, salvo le opere di derivazione e captazione d'acqua per uso privato non commerciale e le opere per il trattamento delle acque reflue; l'alterazione delle tipologie vegetazionali esistenti tramite l'eliminazione degli esemplari arborei adulti e l'introduzione di specie estranee al tipo di bosco;
  • - la ceduazione dei boschi siti su versanti con acclività superiore al 100% (45°) e con scarso grado di copertura dello strato arbustivo-arboreo.

5 - Nei boschi d'alto fusto sarà evitato il taglio a raso e favorito lo sviluppo delle specie spontanee. Saranno inoltre promosse iniziative per la conversione ad alto fusto del ceduo trentennale.

6 - Nelle aree rimboschite da più di 10 anni e nei boschi di caducifoglie rinfoltiti con le conifere da più di 10 anni saranno favoriti interventi di diradamento e spalcatura delle conifere, allo scopo di favorire lo sviluppo della vegetazione forestale autoctona.

Art. 46.2 Siepi

1 - Sono siepi le formazioni vegetali di origine naturale o seminaturale formate da diversi strati di vegetazione.

2 - E' vietata la posa a dimora di specie diverse da quelle che caratterizzano il tipo originario. In caso di sostituzione di elementi esistenti sono da privilegiare siepi plurispecifiche, con notevole complessità strutturale interna e a maggior grado di copertura.

3 - Si suggerisce l'adozione di specie a legno pregiato o piante tartufigene, specie produttrici di bacche eduli per la fauna selvatica, di arbusti che danno assortimenti legnosi di piccole dimensioni ma con un proprio mercato (vimini, paleria piccola, piccolo artigianato).

Art. 46.3 Vegetazione ripariale

1 - E' vegetazione ripariale la vegetazione dei corsi d'acqua, con particolare riferimento a quella compresa all'interno dei Subsistemi V3 e V4.

2 - Sulla vegetazione ripariale sono consentiti i seguenti interventi:

  • - sfoltimento della vegetazione in caso di copertura arborea che possa costituire pericolo per il transito e/o possa compromettere lo svolgimento delle consuete pratiche agricole;
  • - ceduazione secondo i turni previsti per legge;
  • - taglio degli individui senili, secondo le norme previste dalla legge e a condizione di nuova piantumazione con essenze idonee al tipo di ambiente.

3 - Sono invece vietati:

  • - gli interventi di dissodamento che comportino la riduzione della copertura boschiva;
  • - l'introduzione di specie estranee al contesto e/o infestanti;
  • - l'alterazione geomorfologica del terreno e l'escavazione di materiali lungo gli argini occupati da vegetazione riparia;
  • - la captazione di quantitativi di acqua tali da compromettere le condizioni di umidità edafica necessarie al mantenimento della vegetazione riparia.

4 - Per evitare fenomeni di dilavamento ed erosione del terreno e di invasione delle sedi stradali con acqua e fango dovuti per lo più alla omessa manutenzione dei corsi d'acqua sono comunque indispensabili interventi di pulizia e mantenimento dei fossi, da effettuarsi a cura dei conduttori dei fondi agricoli frontisti a corsi d'acqua pubblici e privati, attraverso:

  • - ripulitura degli alvei da rovi, canne, specie infestanti, specie arboree, con esclusione di quelle protette, e da ogni altro materiale;
  • - regimazione delle acque di sgrondo dei campi;
  • - arature del terreno mantenendo a prato una fascia di rispetto di spessore compreso tra 2 e 4 ml.

Art. 46.4 Elementi arborei isolati, raggruppati o in filare

1 - Qualsiasi tipo di riassetto delle zone alberate è considerato intervento sottoposto ad autorizzazione.

2 - A tutela del paesaggio agrario e per favorire il rinnovo spontaneo degli elementi arborei sparsi, l'approvazione comunale all'abbattimento degli esemplari arborei sarà subordinata all'accettazione, da parte del richiedente l'intervento, di una clausola che preveda la tutela delle condizioni di crescita di altre piante della stessa specie, scelte tra quelle nate da seme nelle vicinanze dell'esemplare abbattuto.

3 - Nel caso di parere favorevole all' abbattimento di un esemplare d'alto fusto di specie protetta, costituente un filare di particolare interesse naturalistico e paesaggistico, l'integrità del filare dovrà essere garantita attraverso la sostituzione con un nuovo esemplare della stessa specie di dimensioni pari a un terzo di quelle della pianta abbattuta.

4 - I filari esistenti dovranno essere conservati e mantenuti fino al termine del turno, a meno che non sopravvengano fitopatologie tali da escludere esiti favorevoli delle cure fitosanitarie. Sono vietate le potature "tipo capitozzatura" o che comunque stravolgano il normale portamento delle specie arboree. Se si rende necessario l'abbattimento di una pianta per motivi di pubblica sicurezza o per malattia, dovrà essere garantita l'integrità del filare mediante sostituzione con un nuovo esemplare della stessa specie di dimensioni pari ad un terzo di quelle della pianta abbattuta. In caso di sostituzione completa di un filare esistente, per malattia o per fine turno, potrà essere impiantato un nuovo filare della stessa specie.

5 - Vale comunque su tutto il territorio del Comune di Casole d'Elsa l'assoluto divieto di abbattimento delle querce camporili (Quercus pubescens) così come il parziale danneggiamento delle stesse.