Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 50 Disposizioni generali

1 - Le disposizioni relative alle destinazioni d'uso, riportate nelle presenti norme, si applicano ai singoli luoghi in relazione alla loro appartenenza ai differenti Sistemi, Sottosistemi e Ambiti, così come specificato al successivo Titolo V.

2 - Le presenti norme stabiliscono, in relazione al Sottosistema di appartenenza, gli usi consentiti e quelli esclusi. Ove non esplicitamente escluse, oltre alla destinazione prevalente indicata sono ammesse tutte le articolazioni della destinazione prevalente intendendo per destinazione prevalente la destinazione principale indicata per i differenti Sottosistemi.

3 - Per le parti di territorio (edifici e spazi aperti) nelle quali le Tavole "Usi del suolo e modalità d'intervento" riportano esplicitamente una destinazione d'uso, riferita alle articolazioni previste ai successivi articoli, da 51 a 56 questa deve essere intesa come funzione esclusiva In tali casi non si applicano le disposizioni del relativo Sottosistema.

Art. 50.1 Destinazioni d'uso principali

1 - Per destinazioni d'uso si intende l'insieme delle funzioni nelle diverse "Aree" del territorio comunale.

2 - In conformità con l'art. 59 della L.R. 01/2005, le destinazione d'uso si distinguono nelle seguenti categorie:

  • - a) residenziale
  • - b) produttiva
  • - c) commerciale
  • - d) turistico-ricettiva
  • - e) direzionale
  • - f) di servizio
  • - g) commerciale all'ingrosso e depositi
  • - h) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.

3 - Le funzioni di cui al comma 2 vengono articolate ulteriormente nei successivi articoli del presente Titolo al fine di disciplinare i mutamenti di destinazione d'uso.

4 - Sono considerati mutamenti di destinazione d'uso i passaggi dall'una all'altra delle categorie di cui al comma 2 del presente articolo

5 - Gli edifici esistenti destinati a funzioni diverse da quelle ammesse dalle presenti norme non possono essere interessati da interventi eccedenti le manutenzioni fino a quando permanga la destinazione d'uso in contrasto con il presente Regolamento Urbanistico.

Art. 51 Le attività residenziali - R

1 - Ai fini delle presenti norme la destinazione residenziale viene articolata in residenziale abitativo, residenziale di accoglienza e residenziale turistico.

2 - Nella funzione residenziale abitativo rientrano abitazioni permanenti e temporanee e relative pertinenze.

3 - Nella funzione residenziale di accoglienza rientrano convitti, collegi, conventi, case per studenti, foresterie e relative pertinenze.

4 - Nella funzione residenziale turistico rientrano le strutture ricettive extra alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione di cui al Titolo II, Capo II, Sezione III della L.R. 42/2000 e cioè:

  • a) esercizi di affittacamere (art.55 L.R. 42/2000);
  • b) case e appartamenti per vacanze (art.56 L.R. 42/2000);
  • c) residenze d'epoca (art. 58 L.R. 42/2000).

Art. 52 Le attività produttive - P

1 - Ai fini delle presenti norme la destinazione Produttiva viene articolata in industriale e artigianale produttivo e in artigianale di servizio.

2 - Nella funzione industriale e artigianale produttivo rientrano le attività finalizzate alla produzione di beni o servizi oppure alla riparazione o trasformazione di beni o materiali quali fabbriche, officine (comprese carrozzerie), laboratori artigiani e laboratori di riparazione. Si considerano produttivi i corrieri e le aziende di autotrasporto, gli spazi destinati all'esposizione dei beni prodotti, gli uffici strettamente connessi alle attività produttive e ad esse finalizzati, i magazzini e depositi connessi.

3 - Sono attività produttive le aree per attività estrattive e di escavazione (individuate con la sigla Pe e Pes nelle Tavole "Usi del suolo e modalità di intervento") secondo le disposizioni di cui all'art.60.4 delle presenti norme.

4 - Nella funzione artigianale di servizio rientrano le attività artigianali complementari alla residenza che offrono servizi, lavorazioni e assistenza e che si caratterizzano per l'elevato grado di integrazione e compatibilità con la residenza. Rientrano tra queste servizi alla persona, servizi per la conservazione e riparazione di beni di uso comune, laboratori artistici, laboratori che producono alimenti ai fini della vendita diretta, toelette per animali e simili.

Art. 53 Le attività commerciali - Tc

1 - Ai fini delle presenti norme la destinazione commerciale viene articolata in commerciale al dettaglio, commerciale di somministrazione alimenti e bevande, commerciale atipico, vendita diretta di beni di produzione propria. Tali attività sono disciplinate dalla L.R.28/2005 "Codice del commercio" e dal relativo Regolamento d'attuazione DPGR 15R/2009 e s.m.i.. Sono sempre escluse le grandi strutture di vendita e i centri commerciali.

2 - Nella funzione commerciale al dettaglio rientrano le attività svolte da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende direttamente al consumatore finale.

3 - Le attività commerciali al dettaglio si distinguono, sulla base delle strutture in cui esse sono esercitate, in:

  • - esercizi di vicinato (superficie di vendita fino a 300 mq);
  • - medie strutture di vendita (superficie di vendita compresa tra 301 mq e 1.500 mq).

4 - Nella funzione somministrazione alimenti e bevande rientrano le attività commerciali nelle quali la vendita è finalizzata al consumo sul posto in uno spazio aperto al pubblico. Rientrano tra questi ristoranti, trattorie, pizzerie, tavole calde, bar, caffè, pasticcerie, gelaterie, birrerie, paninoteche, enoteche e simili.

5 - Nella funzione commerciale atipico rientrano quelle particolari attività commerciali al dettaglio che, ai sensi dell'art.21 comma 3 della L.R. 28/2005, sono esercitabili nella stessa sede unitamente ad attività commerciali all'ingrosso.

6 - Nella funzione vendita diretta di beni di produzione propria rientrano le attività commerciali di beni di produzione propria da parte di imprese industriali/artigianali in locali adiacenti a quelli di produzione.

Art. 53.1 Le attività commerciali all'ingrosso e depositi - Tci

1 - Ai fini delle presenti norme rientrano nella categoria commerciale all'ingrosso e depositi le attività di commercio all'ingrosso magazzini, depositi coperti e all'aperto.

2 - Nella funzione commerciale all'ingrosso e magazzini rientrano le attività svolte da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso e al dettaglio e ad utilizzatori professionali. Per attività di magazzino si intendono quelle finalizzate in via prevalente o esclusiva al mero stoccaggio di materiali o beni finiti senza che nella stessa unità si effettuino apprezzabili lavorazioni o trasformazioni o commercializzazione al dettaglio, rientrano tra queste le attività di rimessaggio di automezzi e veicoli comprensive delle attività di noleggio degli stessi.

3 - Nella funzione depositi all'aperto rientrano le attività di mero stoccaggio di materiali e beni finiti all'aperto senza esercizio di alcuna attività commerciale e senza significative trasformazioni del suolo.

Art. 54 Le attività turistico-ricettive - Tr

1 - Ai fini delle presenti norme la destinazione turistico-ricettiva si articola in ricettività alberghiera, ricettività extraalberghiera, campeggi e residence ai sensi della L.R. 42/2000 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo". Si considerano turistico-ricettive le attrezzature di ristoro e per il tempo libero, gli uffici e altre attività strettamente connessi all'attività turistico-ricettiva e ad essa finalizzati.

2 - Nella funzione ricettività alberghiera rientrano alberghi (art. 26 L.R.42/2000) e residenze turistico-alberghiere (art. 27 L.R.42/2000).

3 - Nella funzione ricettività extraalberghiera rientrano case per ferie (art. 47 L.R.42/2000) e ostelli (art. 48 L.R.42/2000).

4 - I residence, i campeggi, le aree di sosta e i parchi vacanza rientrano nella destinazione turistico-ricettiva ai sensi rispettivamente degli articoli 62, 29, 31 e 32 della L.R.42/2000 e s.m.i.

Art. 55 Le attività direzionali - Td

1 - Ai fini delle presenti norme la destinazione direzionale si articola in direzionale privato e direzionale di interesse pubblico.

2 - Nella funzione direzionale privato rientrano uffici e studi professionali, strutture a servizio di attività libero professionali e private in genere.

3 - Nella funzione direzionale di interesse pubblico rientrano sedi di banche, di assicurazioni, di associazioni e uffici in genere che per la funzione svolta e per le condizioni di accessibilità rivestono un interesse pubblico.

Art. 56 Le attività di servizio - S

1 - Ai fini delle presenti norme la destinazione ad attività di Servizio rientrano nella categoria dei servizi le attività e le attrezzature pubbliche di qualsiasi tipo e natura nonché le attività private che offrono servizi o attrezzature che rivestono interesse pubblico.

2 - Ai fini della presente disciplina la destinazione Servizi si articola, sulla base della tipologia di servizio prestato come indicato all'art.58.1 delle presenti norme.

Art. 57 Le attività agricole e funzioni connesse - A

1 - Ai fini delle presenti norme rientrano nelle attività agricole le attività finalizzate allo sfruttamento razionale e organizzato della capacità produttiva del suolo sia per la coltivazione di specie vegetali sia per finalità di allevamento. Ai fini della presente disciplina la destinazione agricola si articola in agricola produttiva e agricola connesse.

2 - Nella funzione agricola produttiva rientrano la produzione agraria e l'attività di trasformazione, la forestazione, l'allevamento, le attività di colture floro-vivaistiche, le residenze rurali e gli annessi (cantine, frantoi, serre, silos, serbatoi idrici, locali per la conservazione e la prima trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, ricoveri degli animali e costruzioni per allevamenti zootecnici).

3 - Nella funzione agricola connessa rientrano l'agriturismo, l'agricampeggio, l'acquacoltura, i maneggi, le attività di trasformazione di beni direttamente prodotti dall'imprenditore agricolo riconosciute valide in base al Programma Aziendale approvato. Ai sensi dell'art. 2 della L.R. 30/2003 e s.m.i. sono attività agrituristiche:

  • - l'alloggio in appositi locali aziendali
  • - l'ospitalità di campeggiatori in spazi aperti
  • - l'organizzazione di attività didattiche, divulgative, culturali, sociali, tradizionali, di turismo religioso culturale, ricreative, di pratica sportiva, di escursionismo e di ippoturismo, di servizio per le comunità locali
  • - la somministrazione di pasti, alimenti e bevande, degustazioni e assaggi
  • - l'organizzazione di eventi promozionali di prodotti aziendali integrati da prodotti delle aziende agricole locali nonché da prodotti di origine e/o certificati toscani nel rispetto del sistema della filiera corta
  • - le fattorie didattiche.