Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 60 Disciplina per la costruzione di nuovi edifici rurali

1 - Coerentemente con l'art. 29 comma 3 del Piano Strutturale sono considerate zone con esclusiva o prevalente funzione agricola le parti del territorio ricadenti nei Sottosistemi V1, V2 e V4.

2 - Il Regolamento Urbanistico limita ai soli Sottosistemi V2 e V4 la costruzione di nuove edifici rurali ad uso abitativo.

3 - La costruzione di nuovi edifici ad uso abitativo riferiti all'esigenze degli imprenditori agricoli impegnati nella conduzione del fondo, dei familiari coadiuvanti o degli addetti a tempo indeterminato è consentita, ai sensi e secondo i limiti della disciplina regionale vigente, nel rispetto delle indicazioni di cui al comma 4 dell'art. 85.1 delle presenti norme e con le caratteristiche, i criteri e i limiti di seguito indicati:

  • - i progetti devono essere impostati secondo le regole della bioedilizia e perseguendo criteri di risparmio energetico, comportare movimenti di terra per lo stretto indispensabile alla realizzazione degli edifici, rispettare la morfologia dei terreni e comunque la localizzazione che richiede il minimo movimento di terra e col minore impatto visivo sul paesaggio;
  • - i nuovi edifici devono essere realizzati, ove possibile, in adiacenza o accorpati ad altri edifici e comunque deve essere evitata la collocazione in situazioni di "emergenza visiva" (crinali, sommità di colline, ecc.);
  • - l'impianto planivolumetrico deve essere impostato con volumi netti e piante regolari. E' vietata la realizzazione di balconi e terrazze in aggetto, abbaini e terrazze a tasca. Materiali, colori, coperture, e elementi di finitura devono essere di tipo tradizionale locale utilizzati tramite approcci contemporanei in modo da non produrre effetti dannosi di "vernacolarismo". Le coperture, se realizzate a falde, devono avere inclinazione tradizionale (evitando sfalsamenti delle falde sullo stesso corpo di fabbrica), gli infissi con forme e dimensioni tradizionali e privi di oscuramenti estranei alla tradizione locale; nei casi in cui la morfologia e lo sfalsamento delle quote dei terreni lo permetta è ammessa la realizzazione di tetti-giardino. Le soluzioni progettuali finalizzate alla produzione di energia per l'autoconsumo da fonti rinnovabili devono essere integrate all'architettura;
  • - dimensione massima di ogni unità abitativa mq. 120 di Superficie netta (Sn);
  • - numero massimo 2 piani fuori terra.

4 - La costruzione di nuovi annessi agricoli è consentita secondo le disposizioni della disciplina regionale vigente nel rispetto delle indicazioni di cui al comma 4 dell'art. 85.1 delle presenti norme e rispettando le caratteristiche, i criteri e i limiti di seguito indicati:

  • - i progetti devono essere impostati perseguendo criteri di risparmio energetico, comportare movimenti di terra per lo stretto indispensabile alla realizzazione degli edifici rispettando la morfologia dei terreni e comunque scegliendo la localizzazione che richiede minore impatto visivo sul paesaggio. Sono auspicabili soluzioni progettuali integrate all'architettura finalizzate alla produzione di energia per l'autoconsumo da fonti rinnovabili;
  • - gli annessi devono essere progettati secondo caratteristiche tipologiche e architettoniche coerenti e funzionali all'uso agricolo dell'annesso stesso utilizzando volumi di forma semplice e compatta. Gli annessi non devono avere dotazioni che ne consentano l'uso abitativo;
  • - le aperture devono essere realizzate nella misura e con forme strettamente necessarie all'uso agricolo. Materiali, colori, elementi di finitura devono essere di tipo tradizionale locale;
  • - le coperture se realizzate a falde devono avere inclinazione. Nei casi in cui la morfologia e lo sfalsamento delle quote dei terreni lo permette è ammessa la realizzazione di tetti-giardino. Altezza massima ml.3,50 salvo diversa dimostrata esigenza produttiva.

5 - Nel caso di edifici o aree ricadenti all'interno delle Aree di pertinenza di Aggregati o di BSA come riportate nelle Tavole "a - Usi del suolo e modalità di attuazione" sono da rispettare i criteri e le prescrizioni di cui all'art. 59.1 delle presenti norme.

Art. 60.1 Criteri per la definizione dei Programmi Aziendali (PAPMAA)

1 - Il Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale, di seguito Programma aziendale, è disciplinato dall'art. 42 della L.R.1/2005 ed ha valore di Piano attuativo nei casi previsti dall'art. 96 delle presenti norme.

2 - Per la definizione del Programma aziendale, oltre a quanto previsto dal precedente articolo 60, dal presente Capo in riferimento al Sottosistema di appartenenza nonché dal DPGR 5R/2007, vale quanto prescritto dalla Disciplina del PTC provinciale con particolare riferimento agli artt. 14.4 e 13.25.

Art. 60.2 Disciplina specifica in applicazione del Regolamento 5R/2007 (annessi agricoli di cui all'Art.41 commi 5, 7 e 8 della L.R. 1/2005)

Le presenti norme si applicano ai Sottosistemi V1, V2, V4 considerate zone con esclusiva o prevalente funzione agricola

1 - Annessi agricoli di cui all'Art.41 commi 5 e 7 della L.R. 1/2005

  • - i soggetti diversi dagli imprenditori agricoli e le aziende agricole che non raggiungono la superficie minima fondiaria da mantenere in produzione, possono realizzare annessi agricoli per la conduzione dei fondi e per l'agricoltura amatoriale comunque commisurati alla capacità produttiva del fondo.
  • - La realizzazione di nuovi annessi agricoli realizzati da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli è soggetta a quanto prescritto all'Art. 41 comma 6 b) della L.R.1/05 nonché all'Art.6 del relativo Regolamento d'attuazione e al rispetto delle indicazioni che seguono.
    • a) la realizzazione e il dimensionamento di tali annessi è ammessa con riferimento alla superficie agraria utilizzabile:
      • - fino a mq. 30 di superficie utile con SAU fino a ha 0.5 per colture ad orto e florovivaistiche;
      • - fino a mq. 50 di superficie utile con SAU compresa tra ha 0.5 e 0.8 per colture ad orto e florovivaistiche;
      • - fino a mq. 30 di superficie utile con SAU fino a ha 1.5 per vigneti e frutteti specializzati;
      • - fino a mq. 50 di superficie utile con SAU compresa tra ha 1.5 e 3 per vigneti e frutteti specializzati;
      • - fino a mq. 30 di superficie utile con SAU fino a ha 2 per oliveto specializzato e seminativo irriguo;
      • - fino a mq. 50 di superficie utile con SAU compresa tra ha 2 e 4 per oliveto specializzato e seminativo irriguo;
      • - fino a mq. 30 di superficie utile con SAU fino a ha 3 per colture seminative e prato;
      • - fino a mq. 50 di superficie utile con SAU fino compresa tra ha 3 e 6 per colture seminative e prato;
        • b) i soggetti abilitati alla realizzazione di tali annessi sono i proprietari o gli aventi diritto delle aree e le aziende agricole purché in possesso di aree coltivate con le caratteristiche di SAU di cui al punto a);
        • c) Nel rispetto del corretto inserimento paesistico-ambientale gli annessi agricoli sono realizzati con tipologie e volumi di forma semplice e compatta con le modalità e caratteristiche che seguono:

        1) - devono essere realizzati in legno semplicemente appoggiati a terra, utilizzando tecniche costruttive completamente reversibili, altezza max ml.3.00, finitura esterna in legno e coperture in legno o con manto in coppi e tegole. Sono consentite esclusivamente opere di ancoraggio che non comportino alcuna modificazione dello stato dei luoghi;

      2) - non è ammessa la realizzazione di servizi igienici o cucina, ne' di altre funzioni collegate alla residenza;

    3) - i progetti dovranno rispettare la morfologia dei terreni, comportare movimenti di terra per lo stretto indispensabile alla realizzazione dei manufatti e comunque privilegiare la localizzazione che richiede il minimo movimento di terra e col minore impatto visivo sul paesaggio. Si dovranno scegliere collocazioni territoriali tali da evitare situazioni di "emergenza visiva" (crinali, sommità di colline, ecc.) ricorrendo, quando la morfologia dei terreni lo consente, al loro incasso nel piano campagna per quanto possibile.

    • d) La realizzazione degli annessi è subordinata alla sottoscrizione di un atto unilaterale sulla base della necessità di utilizzo che non può, comunque, essere superiore a venti (20) anni. L'Atto può essere rinnovato se persistono e vengono adeguatamente dimostrate le condizioni iniziali. L'Atto deve contenere l'obbligo a:

    1. demolire tutti i manufatti realizzati con materiali impropri (lamiere o altri materiali di riciclo) e comunque indecorosi eventualmente presenti sul fondo;

2. l'impegno a realizzare il manufatto in legno, o con altri materiali leggeri;

3. a non mutare la destinazione d'uso dell'annesso;

4. a non frazionare le aree per venti anni;

5. l'impegno alla rimozione del manufatto al termine del periodo di utilizzazione fissato;

6. a demolire l'annesso se l'area viene adibita ad altro uso o dismessa;

7. ad accettare le sanzioni comminate per l'inadempienza. L'inadempienza di quanto contenuto nell'atto d'obbligo comporta la demolizione del manufatto in danno del proprietario e la sanzione amministrativa pari al doppio del costo documentato di costruzione dell'annesso al momento in cui viene constatata l'inadempienza stessa.

  • e) Chiunque intende realizzare gli annessi agricoli di cui al presente articolo deve presentare, ai sensi dell'art. 6 comma 3 del Regolamento d'attuazione 5R/2007, il progetto corredato da:
    • - l'organizzazione dell'azienda e le esigenze produttive;
    • - l'esplicitazione del calcolo per il dimensionamento dell'annesso con un elaborato cartografico e la documentazione tecnica che riporti le colture in atto e che intende praticare;
    • - la descrizione delle caratteristiche tecniche e costruttive, nonché adeguata planimetria con l'esatta localizzazione e la dimostrazione del rispetto di quanto prescritto al punto c) del presente articolo;
    • - la verifica della conformità dell'intervento alla L.R. 1/2005, al Regolamento di attuazione 5R/2007, nonché alle disposizioni contenute nella presente disciplina.
      • f) La loro installazione è inibita nei Sottosistemi ambientali V3 e V5 nonché all'interno delle Aree di pertinenza degli Aggregati e dei Beni storico-architettonici (BSA) individuate dal PTC provinciale e riportate nelle Tavole "a - Usi del suolo e modalità di intervento".
      • g) Nelle aree soggette a vincolo paesistico ai sensi del D.lgs 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" va dimostrato che l'intervento è assolutamente necessario e che non è possibile o opportuno localizzarlo altrove nonché che la percezione del beni tutelati non viene alterata in modo pregiudizievole
      • h) Per le aree che non presentano le caratteristiche di cui al punto a) del presente articolo, e, comunque, non inferiori a mq. 600 di superficie agraria, sono consentiti annessi nella misura di uno con superficie fino a mq. 15 di superficie utile. Per la loro realizzazione vale il rispetto di quanto prescritto dal presente articolo.
      • i) Per le aree inferiori a 600 mq non è ammessa la realizzazione di alcun manufatto.

      2 - Manufatti precari di cui all'Art.41 comma 8 L.R. 1/2005

    • - La realizzazione di manufatti precari deve rispettare le condizioni di cui all'art. 7 e 8 del Regolamento d'attuazione 5R/2007 della L.R. 1/2005.
    • - Nel rispetto del corretto inserimento paesistico-ambientale i manufatti precari necessari allo svolgimento dell'attività agricola sono realizzati con materiali leggeri semplicemente appoggiati a terra ed utilizzando tecniche costruttive completamente reversibili. Sono consentite esclusivamente opere di ancoraggio che non comportino alcuna modificazione dello stato dei luoghi.
    • - La loro installazione è inibita nei Sottosistemi ambientali V3 e V5 nonché nelle Aree di Pertinenza Paesistica individuate dal PTC della provincia di Siena.
    • - Nelle aree soggette a vincolo paesistico ai sensi del D.lgs 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" va dimostrato che l'intervento è assolutamente necessario e che non è possibile o opportuno localizzarlo altrove nonché che la percezione del beni tutelati non viene alterata in modo pregiudizievole.

Art. 60.3 Strade poderali e vicinali

1 - Con l'obiettivo di migliorare la vivibilità dei complessi rurali, sono ammessi, all'interno del Sistema ambientale, senza che ciò costituisca Variante, leggere modifiche di tracciato alle strade poderali e/o vicinali.

2 - Tali modifiche devono essere realizzate nel rispetto della morfologia esistente, tenendo conto dei dislivelli del terreno ed evitando, in generale, opere che comportano eccessivi movimenti di terra.

3 - Le modifiche sono ammissibili fermo restando le necessarie verifiche di tipo vincolistico, paesistico, di fattibilità geologica e geotecnica.

4 - Al fine di mantenere inalterato il ruolo paesaggistico dei tracciati poderali e vicinali valgono le prescrizioni che seguono:

  • - eventuali aree di sosta o belvedere lungo i tracciati possono essere realizzate utilizzando sedimi già esistenti, senza sbancamenti, movimenti di terra o contenimenti che alterino i rapporti esistenti tra sede viaria e immediato contesto;
  • - devono essere mantenuti gli accessi alla viabilità minore presente;
  • - deve essere garantita la continuità dei percorsi e la ricomposizione dei percorsi ove il reticolo si presenta interrotto, dimostrandone l'esistenza tramite ricognizione storica e confronto tra cartografie e fotografie;
  • - sono vietate interruzioni a causa delle realizzazioni di recinzioni a delimitazione delle proprietà private. In ogni caso deve essere comunque garantita la continuità del tracciato e la fruizione pubblica;
  • - sono vietate le asfaltature con asfalto e bitume tradizionale;
  • - nei tratti particolarmente impervi, per tratti da rendere più sicuri in funzione di insediamenti, nuclei o complessi e per le destinazioni e attività ivi svolte, nonché in prossimità dei nuclei abitati, possono essere utilizzate terre stabilizzate o pavimentazioni in conglomerato bituminoso colorato purché consistenza e colore siano coerenti al contesto paesaggistico;
  • - in riferimento a condizioni di rischio riferite alla presenza umana, ove le terre stabilizzate non siano garanti di sicurezza, possono essere ammessi materiali diversi, tranne l'asfalto con bitume tradizionale, purché garanti del medesimo risultato sia dal punto di vista della protezione ambientale del contesto (esempio scorrimento/trattenimento delle acque) che dal punto di vista paesaggistico;
  • - devono essere conservati eventuali manufatti di arredo presenti (lavatoi, fontanili, pozzi, muretti, elementi arborei, siepi) che conferiscono identità e riconoscibilità ai luoghi.

Art. 60.4 Aree per attività estrattive e di escavazione

1 - In coerenza con il Piano delle Attività Estrattive, di Recupero delle aree escavate e Riutilizzo dei residui recuperabili della Provincia di Siena (PAERP), il presente Regolamento Urbanistico individua nel territorio comunale due siti estrattivi:

  • - Cava di Pusciano (denominazione PAERP 904 II 19): la cava è attualmente in attività ed utilizzata per la produzione di inerti derivanti da rocce ofiolitiche. Il perimetro è riportato nella Tav. a4 "Usi del suolo e modalità di intervento" e nelle schede 1 e 6 di cui all'Allegato 3 alle presenti NTA;
  • - Cava La Senese (denominazione PAERP 904 VII 14): il sito estrattivo è inserito tra le aree di reperimento di materiali storici. Il perimetro è riportato nella Tav. a1 "Usi del suolo e modalità di intervento" e nella scheda 2 di cui all'Allegato 3 alle presenti NTA.

2 - Per le singole aree di cava valgono gli indirizzi di gestione e le prescrizioni indicati nell'Allegato 3 alle presenti NTA.

Art. 60.5 Aree degradate da sottoporre a ripristino e recupero ambientale

1 - Il Regolamento Urbanistico individua alcune aree che in passato sono state sfruttate per l'escavazione di materiale inerte o per prodotti industriali, e che attualmente si trovano in condizioni di degrado. Tali aree sono da sottoporre a ripristino e recupero ambientale principalmente perché rappresentano situazioni di pericolo, di forte impatto visivo e di degrado, in aree limitrofe a centri abitati e vie di comunicazione.

2 - Le singole aree sono individuate sia nell'Allegato 3 alle presenti NTA che nelle Tavole "Usi del suolo e modalità di intervento". Oltre alle condizioni di cui al presente articolo vale quanto indicato dalle presenti NTA relativamente ai Sistemi, Sottosistemi ed agli eventuali usi specifici assegnati.

3 - Nell'Allegato 3 alle presenti NTA sono indicate le principali condizioni da rispettare per la progettazione di recupero ambientale.

Art. 60.6 Aree interne al demanio regionale

1 - All'interno delle aree di proprietà del patrimonio regionale è ammessa la realizzazione di strutture accessorie leggere come definite dall'art.9 comma 2 delle presenti norme.

2 - Tali strutture saranno realizzate allo scopo di garantire il presidio e la salvaguardia del territorio. Potranno essere realizzate con Superficie coperta (Sc) massima di mq. 100 e nella quantità di una ogni 400 ha.

Art. 61 Sottosistema V1: I serbatoi di naturalità

1 - Le parti del territorio ricadenti nel Sottosistema V1 sono considerate zone con esclusiva o prevalente funzione agricola.

2 - Tutti gli interventi devono rispettare le prescrizioni e i criteri di cui agli artt. 85, 85.1 e 85.2 delle presenti norme. Nel caso di edifici o aree ricadenti all'interno delle Aree di pertinenza di Aggregati o di BSA come riportate nelle Tavole "a - Usi del suolo e modalità di attuazione" sono da rispettare i criteri e le prescrizioni di cui all'art. 59.1 delle presenti norme.

3 - Sono usi caratterizzanti il Sottosistema:

  • - Attività agricole e funzioni connesse (A) di cui all'art. 57 delle presenti NTA
  • - Spazi scoperti d'uso pubblico a verde (V) di cui all'art. 58.2 delle presenti NTA con esclusione delle attività di cui al comma 7.

4 -Sono consentiti, in edifici esistenti, se non diversamente indicato sulle Tavv. "Usi del suolo e modalità d'intervento" in misura non superiore al 20% del totale della superficie territoriale:

  • - Servizi ed attrezzature di uso pubblico (S) di cui all'art. 58.1 delle presenti NTA con esclusione delle seguenti articolazioni:

Sa - servizi amministrativi (di cui all'art. 58.1 comma 4)

Ss - servizi sportivi coperti (di cui all'art. 58.1 comma 10)

  • - Residenza (R) di cui all'art. 51 delle presenti NTA

5 - Sono altresì consentiti in edifici esistenti:

  • - Attività turistico-ricettive (Tr) di cui all'art. 54 delle presenti NTA

6 - Sono altresì consentiti qualora esistenti alla data di adozione del presente RU:

  • - Attività commerciali di somministrazione alimenti e bevande (Tc) di cui al comma 4 dell'art. 53 delle presenti NTA.

7 - All'interno del sottosistema V1 è ammessa l'individuazione di percorsi trekking e ippovie su strade bianche. Per la segnaletica dovrà essere predisposto apposito regolamento comunale a garanzia della massima discrezione e inserimento nel contesto ambientale. Resta il divieto su tutto il territorio di percorrere tali aree con mezzi motorizzati al di fuori delle strade segnalate.

7bis - All'interno del Sottosistema V1 è altresì ammessa la realizzazione di strutture per il ricovero a scopo amatoriale degli animali di affezione e ricovero equini. Tali manufatti dovranno utilizzare materiali leggeri, eco-sostenibili e coerenti con il contesto paesistico; sono consentite esclusivamente opere di ancoraggio tali da garantire alla cessazione dell'attività il ripristino della situazione originaria dei luoghi.

  • - Relativamente agli animali di affezione tali manufatti dovranno avere le caratteristiche di cui al DPGR 38R/2011.
  • - I box per cani dovranno essere realizzati in moduli in legno le cui dimensioni minime saranno conformi a quanto previsto dal DPGR 38R/2011; non sono ammesse installazioni superiori ai mq. 70 di Superficie coperta (Sc); fatto salvo il rispetto delle normative igienico-sanitario vigenti, dovranno essere realizzati almeno a distanza di m. 15 dai fabbricati.
  • - I box per cavalli dovranno essere realizzati in moduli in legno; sono ammesse ricoveri fino ad un massimo di sei (6) cavalli; fatto salvo il rispetto delle normative igienico-sanitario vigenti, dovranno essere realizzati almeno a distanza di m. 15 dai fabbricati.

8 - Non è consentita la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo anche se necessari alla conduzione del fondo e all'esercizio delle attività agricole e di quelle connesse, in coerenza con l'art.41 comma 2 della L.R. 1/2005 e s.m.i. e con l'art 3 comma 1 del relativo Regolamento d'attuazione 5R/2007 e s.m.i. E', altresì, ammessa la costruzione di annessi agricoli, secondo le disposizioni dell'art.60 e 60.1 delle presenti norme.

Art. 61.1 Ambito V1.1: La Montagnola

1 - Nell'ambito V1.1 oltre a quanto prescritto dal precedente art. 61 sono da rispettare le prescrizioni: che seguono.

2 - Non è consentita l'asfaltatura di strade bianche se non in corrispondenza dei nuclei abitati dove si dovranno attuare tutti gli accorgimenti utili a ridurre l'impatto paesaggistico-ambientale dello strato superficiale attraverso l'utilizzo di idonee miscele colorate.

3 - In tutti i casi di interventi che comportino opere di sistemazione ambientale o opere che interessino spazi esterni è prescritto il mantenimento dei muri in pietra dei coltivi e delle strade.

4 - Deve essere mantenuta e ripristinata la rete sentieristica anche per uso equestre e ciclo-pedonale.

5 - Valgono, inoltre, le norme operative e le regole di buona pratica agricola volte alla tutela ambientale dell'Ambito di cui all'art. 33 delle norme del Piano Strutturale;

Art. 61.2 Ambito V1.2: Berignone

1 - Nell'ambito V1.2 oltre a quanto prescritto dal precedente art. 61 sono da rispettare le prescrizioni: che seguono.

2 - Non è consentita l'asfaltatura di strade bianche se non in corrispondenza dei nuclei abitati dove si dovranno attuare tutti gli accorgimenti utili a ridurre l'impatto paesaggistico-ambientale dello strato superficiale attraverso l'utilizzo di idonee miscele colorate.

3 - In tutti i casi di interventi che comportino opere di sistemazione ambientale o opere che interessino spazi esterni è prescritto il ripristino dei muri in pietra dei coltivi e delle strade

4 - Deve essere mantenuta e ripristinata la rete sentieristica anche per uso equestre e ciclo-pedonale nonché ripristinato l'accesso alla viabilità interpoderale.

5 - Valgono, inoltre, le norme operative e le regole di buona pratica agricola volte alla tutela ambientale dell'Ambito di cui all'art. 34 delle norme del Piano Strutturale;

Art. 61.3 Ambito V1.3: La Selva

1 - Nell'ambito V1.3 oltre a quanto prescritto dal precedente art. 61 sono da rispettare le prescrizioni che seguono

2 - Non è consentita l'asfaltatura di strade bianche, se non in corrispondenza dei nuclei abitati dove si dovranno attuare tutti gli accorgimenti utili a ridurre l'impatto paesaggistico-ambientale dello strato superficiale, attraverso l'utilizzo di idonee miscele colorate;.

3 - Valgono, inoltre, le norme operative e le regole di buona pratica agricola volte alla tutela ambientale dell'Ambito di cui all'art. 35 delle norme del Piano Strutturale;

Art. 62 Sottosistema V2: I serbatoi di ruralità

1 - Le parti del territorio ricadenti nel Sottosistema V2 sono considerate zone con esclusiva o prevalente funzione agricola.

2 - Tutti gli interventi devono rispettare le prescrizioni e i criteri di cui agli artt. 85, 85.1 e 85.2 delle presenti norme. Nel caso di edifici o aree ricadenti all'interno delle Aree di pertinenza di Aggregati o di BSA come riportate nelle Tavole "a - Usi del suolo e modalità di attuazione" sono da rispettare i criteri e le prescrizioni di cui all'art. 59.1 delle presenti norme.

3 - Sono usi caratterizzanti il Sottosistema:

  • - Attività agricole e funzioni connesse (A) di cui all'art. 57 delle presenti NTA
  • - Spazi scoperti d'uso pubblico a verde (V) di cui all'art. 58.2 elle presenti NTA con esclusione delle attività di cui al comma 7.

4 - Sono consentiti, in edifici esistenti, in misura non superiore al 20% del totale della superficie territoriale:

  • - Servizi ed attrezzature di uso pubblico (S) di cui all'art. 58.1 delle presenti NTA con esclusione delle seguenti articolazioni:

Sa - servizi amministrativi (di cui all'art. 58.1 comma 4)

Ss - servizi sportivi coperti (di cui all'art. 58.1 comma 10)

  • - Residenza (R) di cui all'art. 51 delle presenti NTA

5 - La destinazione d'uso Attività turistico-ricettive (Tr) di cui all'art.53 delle presenti NTA è consentita, in edifici esistenti, solo se esplicitamente prevista nelle Schede normative (SP) di riferimento per gli interventi degli edifici rurali e delle case sparse di cui all'art. 86 delle presenti norme

6 - Sono altresì consentiti qualora esistenti alla data di adozione del presente RU:

  • - Attività commerciali di somministrazione alimenti e bevande (Tc) di cui al comma 4 dell'art. 53 delle presenti NTA.

7 - E' ammessa la costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo riferiti all'esigenze degli imprenditori agricoli impegnati nella conduzione del fondo, dei familiari coadiuvanti o degli addetti a tempo indeterminato, è consentita, ai sensi e secondo i limiti dell'art. 41 della L.R. 1/2005 e s.m.i. secondo le disposizioni dell'art.60 e 60.1 delle presenti norme.

7bis - All'interno del Sottosistema V2 è altresì ammessa la realizzazione di strutture per il ricovero a scopo amatoriale degli animali di affezione e ricovero equini. Tali manufatti dovranno utilizzare materiali leggeri, eco-sostenibili e coerenti con il contesto paesistico; sono consentite esclusivamente opere di ancoraggio tali da garantire alla cessazione dell'attività il ripristino della situazione originaria dei luoghi.

  • - Relativamente agli animali di affezione tali manufatti dovranno avere le caratteristiche di cui al DPGR 38R/2011.
  • - I box per cani dovranno essere realizzati in moduli in legno le cui dimensioni minime saranno conformi a quanto previsto dal DPGR 38R/2011; non sono ammesse installazioni superiori ai mq. 70 di Superficie coperta (Sc); fatto salvo il rispetto delle normative igienico-sanitario vigenti, dovranno essere realizzati almeno a distanza di m. 15 dai fabbricati.
  • - I box per cavalli dovranno essere realizzati in moduli in legno; sono ammesse ricoveri fino ad un massimo di sei (6) cavalli; fatto salvo il rispetto delle normative igienico-sanitario vigenti, dovranno essere realizzati almeno a distanza di m. 15 dai fabbricati.

8 - E' ammessa la costruzione di annessi agricoli, secondo le disposizioni dell'art. 41 della L.R. 1/2005 e s.m.i. ed è soggetta a quanto prescritto all'art. 41 comma 6 L.R. 1/2005 e s.m.i. La realizzazione di nuovi annessi agricoli è soggetta al rispetto delle disposizioni dell'art.60 e 60.1 delle presenti norme.

9 - Valgono, inoltre, le norme operative e le regole di buona pratica agricola volte alla tutela ambientale del Sottosistema di cui all'art. 36 delle norme del Piano Strutturale;

Art. 63 Sottosistema V3: I corridoi di naturalità

1 - Sono usi caratterizzanti il Sottosistema:

  • - Spazi scoperti d'uso pubblico a verde (V) di cui all'art. 58.2 delle presenti NTA con esclusione delle attività di cui al comma 7. Sono in tutti i casi da rispettare le fasce di rispetto di cui all'art. 26 delle presenti norme

2 - Sono altresì consentite:

  • - Attività agricole e funzioni connesse (A) di cui all'art. 57 delle presenti NTA con esclusione di ogni nuova edificazione e/o ampliamento anche relativi ad edifici rurali ad uso abitativo e ad annessi.

3 - Sono consentiti in edifici esistenti:

  • - Residenza (R) di cui all'art. 51 delle presenti NTA.

4 - In tutte le parti di territorio appartenenti al Sottosistema V3 è disposto il divieto assoluto di edificazione e di ampliamento degli edifici esistenti.

5 - Valgono, inoltre, le norme operative e le regole di buona pratica agricola volte alla tutela ambientale dell'Ambito di cui all'art. 37 delle norme del Piano Strutturale.

6 - Nel caso di edifici o aree ricadenti all'interno delle Aree di pertinenza di Aggregati o di BSA come riportate nelle Tavole "a - Usi del suolo e modalità di attuazione" sono da rispettare i criteri e le prescrizioni di cui all'art. 59.1 delle presenti norme.

Art. 64 Sottosistema V4: La maglia ecologica

1 - Le parti del territorio ricadenti nel Sottosistema V4 sono considerate zone con esclusiva o prevalente funzione agricola.

2 - Tutti gli interventi devono rispettare le prescrizioni e i criteri di cui agli artt. 85, 85.1 e 85.2 delle presenti norme. Nel caso di edifici o aree ricadenti all'interno delle Aree di pertinenza di Aggregati o di BSA come riportate nelle Tavole "a - Usi del suolo e modalità di attuazione" sono da rispettare i criteri e le prescrizioni di cui all'art. 59.1 delle presenti norme.

3 - Sono usi caratterizzanti il Sottosistema:

  • - Attività agricole e funzioni connesse (A) di cui all'art. 57 delle presenti NTA
  • - Spazi scoperti d'uso pubblico a verde (V) di cui all'art. 58.2 elle presenti NTA con esclusione delle attività di cui al comma 7.

4 - Sono consentiti, in edifici esistenti in misura non superiore al 20% del totale della superficie territoriale:

  • - Servizi ed attrezzature di uso pubblico (S) di cui all'art. 58.1 delle presenti NTA con esclusione delle seguenti articolazioni:

Sa - servizi amministrativi (di cui all'art. 58.1 comma 4)

Ss - servizi sportivi coperti (di cui all'art. 58.1 comma 10)

  • - Residenza (R) di cui all'art. 51 delle presenti NTA

5 - Sono altresì consentiti qualora esistenti alla data di adozione del presente RU:

  • - Attività turistico-ricettive (Tr) di cui all'art.53 delle presenti NTA

6 - Sono considerati elementi tipologici dei biocorridoi (elementi lineari di naturalità che definiscono la maglia ecologica):

  • - la vegetazione ripariale;
  • - i bordi stradali con ciglio inerbito appartenenti al sottosistema della mobilità;
  • - gli interventi di ingegneria naturalistica;
  • - le siepi di confine di specie autoctone;
  • - le alberature stradali con specie autoctone;
  • - le recinzioni vegetali per bestiame;
  • - gli elementi frangivento;
  • - gli alberi isolati.

7 - Tutti gli elementi elencati al precedente punto 5 sono considerati elementi costituenti la maglia ecologica. Ogni modifica su di essi non ne dovrà compromettere l'integrità;

7bis - All'interno del Sottosistema V4 è altresì ammessa la realizzazione di strutture per il ricovero a scopo amatoriale degli animali di affezione e ricovero equini. Tali manufatti dovranno utilizzare materiali leggeri, eco-sostenibili e coerenti con il contesto paesistico; sono consentite esclusivamente opere di ancoraggio tali da garantire alla cessazione dell'attività il ripristino della situazione originaria dei luoghi.

  • - Relativamente agli animali di affezione tali manufatti dovranno avere le caratteristiche di cui al DPGR 38R/2011.
  • - I box per cani dovranno essere realizzati in moduli in legno le cui dimensioni minime saranno conformi a quanto previsto dal DPGR 38R/2011; non sono ammesse installazioni superiori ai mq. 70 di Superficie coperta (Sc); fatto salvo il rispetto delle normative igienico-sanitario vigenti, dovranno essere realizzati almeno a distanza di m. 15 dai fabbricati.
  • - I box per cavalli dovranno essere realizzati in moduli in legno; sono ammesse ricoveri fino ad un massimo di sei (6) cavalli; fatto salvo il rispetto delle normative igienico-sanitario vigenti, dovranno essere realizzati almeno a distanza di m. 15 dai fabbricati.

8 - Qualora interventi (pubblici o privati) vadano ad incidere sulla integrità della maglia, nel caso in cui il tratto di discontinuità non possa essere sostituito con la protezione di collegamenti sostitutivi di compensazione nelle immediate vicinanze, dovranno essere obbligatoriamente previste misure per evitare l'interruzione dei biocorridoi attraverso la costruzione di appositi manufatti quali ponti, sopraelevazioni, etc.

9 - E' ammessa la costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo riferiti all'esigenze degli imprenditori agricoli impegnati nella conduzione del fondo, dei familiari coadiuvanti o degli addetti a tempo indeterminato, è consentita, ai sensi e secondo i limiti dell'art. 41 della L.R. 1/2005 e s.m.i., secondo le disposizioni dell'art.60 e 60.1 delle presenti norme.

10 - E' ammessa la costruzione di annessi agricoli, secondo le disposizioni dell'art. 41 della L.R. 1/2005 e s.m.i., ed è soggetta a quanto prescritto all'art. 41 comma 6 L.R.1/2005 e s.m.i. La realizzazione di nuovi annessi agricoli è soggetta al rispetto delle disposizioni dell'art.60 e 60.1 delle presenti norme.

11 -In ogni caso gli interventi di nuova edificazione o di ampliamento consentiti dal regolamento Urbanistico non dovranno compromettere l'integrità degli elementi costituenti la maglia ecologica di cui al precedente punto 5.

Art. 65 Sottosistema V5: I capisaldi del verde urbano

1 - Sono usi caratterizzanti il Sottosistema:

  • - Spazi scoperti d'uso pubblico a verde (V) di cui all'art. 58.2 delle presenti NTA con esclusione delle attività di cui al comma 7 o spazi aperti aventi funzione di interconnessione tra i Sistemi della Residenza e dei Luoghi Centrali con il Sistema Ambientale.

2 - In tutto il Sottosistema è disposto il divieto assoluto di edificazione, fatti salvi gli spazi attrezzati e gli elementi di completamento all'arredo delle aree a verde attrezzato per il tempo libero, il gioco e lo sport e la realizzazione di spazi adibiti a parcheggio pubblico purché realizzati con un trattamento di suolo permeabile.

3 - Per spazi attrezzati e elementi di completamento all'arredo delle aree a verde attrezzato per il tempo libero, il gioco e lo sport di cui al comma 2 del presente articolo si intendono:

  • - gli spazi, all'interno dei giardini (Vg) relativamente a chioschi e/o edicole di cui all'art. 58.2 comma 4 delle presenti norme.
  • - gli spazi, all'interno dei parchi (Vp) relativamente a strutture di tipo leggero e per le isole ecologiche di cui all'art. 58.2 comma 5 delle presenti norme.
  • - gli spazi, all'interno degli orti urbani (Vo) relativamente a manufatti ad uso ricovero attrezzi di cui all'art. 58.2 comma 6 delle presenti norme
  • - gli spazi all'interno delle aree sportive scoperte (Vs) relativamente alle indispensabili attrezzature di supporto di cui all'art. 58.2 comma 7 delle presenti norme, solo nel caso di dimostrata impossibilità di realizzazione in altra localizzazione.

4 - Nel caso di edifici o aree ricadenti all'interno delle Aree di pertinenza di Aggregati o di BSA come riportate nelle Tavole "a - Usi del suolo e modalità di attuazione" sono da rispettare i criteri e le prescrizioni di cui all'art. 59.1 delle presenti norme.